Art. 23.
E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprieta' degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:
a) la formazione di unita' agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;
b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;
c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.
Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, e' autorizzata altresi' la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.
Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.
E' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprieta' degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:
a) la formazione di unita' agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;
b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;
c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.
Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, e' autorizzata altresi' la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.
Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.