Art. 31. (Contribuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria anteriore alla presente legge)
I contributi versati dagli iscritti per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali debba essere effettuata la copertura mediante contribuzione obbligatoria a norma dell'articolo 30 della legge stessa, sono improduttivi di effetti ed il loro importo deve essere rimborsato d'ufficio ai singoli interessati, con l'osservanza delle norme in vigore.
I contributi versati dagli iscritti per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali debba essere effettuata la copertura mediante contribuzione obbligatoria a norma dell'articolo 30 della legge stessa, sono improduttivi di effetti ed il loro importo deve essere rimborsato d'ufficio ai singoli interessati, con l'osservanza delle norme in vigore.