TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 302
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione garanzie procedimentali

    Il Collegio ha disatteso tale doglianza richiamando la costante giurisprudenza secondo cui l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria per accertamento di illecito edilizio in procedimento vincolato.

  • Rigettato
    Genericità delle contestazioni e degli abusi

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura di genericità, evidenziando la puntuale descrizione delle difformità nell'ordinanza. Ha inoltre escluso la conformità della rampa alla L. 122/1989 e l'applicabilità dell'art. 34 DPR 380/2001, poiché gli abusi non sono stati ritenuti parziali ma totali e in difformità rispetto al titolo, con particolare riferimento alla destinazione d'uso del cantinato, alla suddivisione del piano superiore, alla presenza di vincoli paesaggistici e alla non compatibilità con la destinazione urbanistica della zona.

  • Rigettato
    Vizio di eccesso di potere

    La censura è stata implicitamente rigettata in quanto il Collegio ha ritenuto legittima l'ordinanza di demolizione, accertando la sussistenza degli abusi edilizi e la correttezza del procedimento seguito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 302
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 302
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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