Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1631/2023 R.G.;
promossa da nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Giovanni Lisi del Foro di Catania, (PEC
, c.f. , ed elettivamente Email_1 CodiceFiscale_2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catania, via F Crispi, 177, giusta procura in atti;
Appellante
nei confronti di
, in persona del Curatore pro tempore Controparte_1 Parte_2
, in persona del Curatore pro tempore Avv. Giorgio Controparte_2
Romano;
1
residente in [...];
Appellati
All'esito dell'udienza del 28.01.2025, sentita la difesa dell'appellante e i Curatori dei due fallimenti appellati, la Corte ha posto la causa in decisione, senza assegnazione dei termini per le difese conclusive e, riunita in camera di consiglio, ha osservato:
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.12.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania n. 4941/2023 pubblicata il 2.12.2023 nel giudizio iscritto al n. 6961/2016 RG.
Le parti appellate non si sono costituite.
All'udienza del 28.01.2025 le parti presenti, congiuntamente, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo raggiunto un ampio ed esaustivo accordo sulla res controversa, con compensazione delle spese di lite.
Nel caso in esame emerge che le parti hanno definito transattivamente ogni questione derivante e comunque connessa alla presente controversia, manifestando la chiara volontà di rinunciare a tutte le reciproche domande ed eccezioni avanzate nelle diverse fasi del giudizio intercorso tra le parti e ai relativi atti dei giudizi di primo e di secondo grado.
Posto che le parti, a seguito del sopra detto accordo conciliativo, hanno posto fine alla lite iniziata e continuata dinanzi a questa Corte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non persistendo più alcuna contestazione sull'oggetto della controversia in esame.
La materia del contendere, invero, deve ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale già spiegata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta.
Pertanto, non sussiste più alcun contrasto su tutti gli aspetti della lite, compreso quello relativo alle spese processuali.
All'esito, su espressa richiesta delle parti, va disposta la cancellazione, ai sensi dell'art. 2668 c.c., della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio (ex art. 2652 n. 5 c.c.) e delle
2 relative conseguenziali annotazioni della medesima domanda (ex art. 2654 c.c.) e della sentenza di primo grado (ex art. 2655 c.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello iscritto al n. 1631/2023 R.G. promosso da nei confronti della , della Parte_1 Controparte_4
e di , in riforma della sentenza Controparte_5 CP_3
della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania n. 4941/2023 pubblicata il 2.12.2023 nel giudizio iscritto al n. 6961/2016 RG., dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di
Catania - Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dal sui beni immobili oggetto di causa, CP_1 Controparte_1
eseguita con nota di trascrizione del 3.6.2016 ai nn. 21210 di Registro generale e 16330 di Registro particolare e dell'annotazione della sentenza appellata effettuata in data 13.12.2023 ai nn. 60650 di Registro generale e 9336 di Registro particolare, esonerando l'Agenzia delle Entrate da ogni responsabilità.
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Catania, 30 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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