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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2339/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Quale Socio Unico Di Nominativo_2 Srls - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Amm.re Ricorrente_4 Nominativo_2 Srls - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M303213.2025 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M303217.2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M303218.2025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M303223.2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso risulta proposto dagli odierni ricorrenti, il primo quale quale “Socio Unico” della società "di sua proprietà" (così testualmente in ricorso) denominata “Nominativo_2 SRLS ”, il secondo quale nuovo “Amministratore Unico” della medesima società.
Con unico motivo di ricorso censurano gli avvisi sopraindicati, precisando che gli stessi sono stati altresì impugnati con il ricorso 2330-2025 (proposto dal primo ricorrente in proprio e quale precedente amministratore della società). Lamentano, questo in estrema sintesi il contenuto della doglianza, che erroneamente l'Agenzia delle Entrate (ADE), abbia ravvisato la responsabilità solidale del rappresentante fiscale, quale sarebbe la società, atteso che non risulterebbe dimostrato alcun coinvolgimento nell'attività da cui è derivata l'evasione IVA oggetto di accertamento.
Sostengono che al rappresentante fiscale è attribuita una soggettività passiva solamente parziale, ossia limitata alle operazioni passive specificatamente attribuitegli dal mandante non residente con il contratto di mandato;
ne conseguirebbe che la responsabilità solidale del Rappresentante fiscale (che non agisce in nome proprio, ma in nome e per conto del soggetto rappresentato) non derivebbe dal mero fatto dell'esistenza del rapporto di mandato, ma dall'avere effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell'interesse del mandante.
Nel costituirsi, l'ADE ha preliminarmente chiesto la riunione del presente ricorso a quelli nn.2194 e
2330-2025 di omologo contenuto. Nel merito ha replicato alla doglianza.
All'udienza del 19 gennaio 2026, la causa chiamata per la decisione cautelare, è stata trattenuta in decisione anche per la definizione nel merito, attesa la unicità della questione in diritto proposta e la pronta sua soluzione.
Preliminarmente deve escludersi la possibilità di riunione con il ricorso 2194-2025, atteso che lo stesso, per come dichiarato dal rappresentante dell'ADE in udienza, è stato già discusso presso altra sezione.
La riunione con il ricorso 2330-2025, invece, non risulta necessaria in quanto chiamato in pari data odierna e parimenti definito.
Nel merito il ricorso non è fondato e tanto esime il collegio dal soffermarsi sulla legittimazione dei ricorrenti rispettivamente quali socio unico e ammministratore della società indicata.
Come efficacemente rappresentato dall'ADE nelle controdeduzioni, la censurata responsabilità solidale deriva espressamente da una disposizione normativa: l'art.17, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, che dispone, tra l'altro esplicitamente, che "il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto".
A fronte del dato normativo inconfutabile e testuale, i precedenti citati dai ricorrenti, osserva l'ADE con rilievi condivisibili, trattano di ipotesi di frodi fiscali accertate in capo alle società estere, nelle quali occorre dimostrare che il Rappresentante fiscale abbia agito attivamente e coscientemente nell'interesse del soggetto rappresentato, anche in violazione degli obblighi derivanti dal mandato.
Diversamente nel caso di specie in cui si imputa al rappresentante fiscale "solo" l'evasione dell'imposta da parte del rappresentato, esercitando la predetta responsabilità solidale.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita
Agenzia Entrate, liquidandole in euro 4.000,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2339/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Quale Socio Unico Di Nominativo_2 Srls - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Amm.re Ricorrente_4 Nominativo_2 Srls - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M303213.2025 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M303217.2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M303218.2025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M303223.2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso risulta proposto dagli odierni ricorrenti, il primo quale quale “Socio Unico” della società "di sua proprietà" (così testualmente in ricorso) denominata “Nominativo_2 SRLS ”, il secondo quale nuovo “Amministratore Unico” della medesima società.
Con unico motivo di ricorso censurano gli avvisi sopraindicati, precisando che gli stessi sono stati altresì impugnati con il ricorso 2330-2025 (proposto dal primo ricorrente in proprio e quale precedente amministratore della società). Lamentano, questo in estrema sintesi il contenuto della doglianza, che erroneamente l'Agenzia delle Entrate (ADE), abbia ravvisato la responsabilità solidale del rappresentante fiscale, quale sarebbe la società, atteso che non risulterebbe dimostrato alcun coinvolgimento nell'attività da cui è derivata l'evasione IVA oggetto di accertamento.
Sostengono che al rappresentante fiscale è attribuita una soggettività passiva solamente parziale, ossia limitata alle operazioni passive specificatamente attribuitegli dal mandante non residente con il contratto di mandato;
ne conseguirebbe che la responsabilità solidale del Rappresentante fiscale (che non agisce in nome proprio, ma in nome e per conto del soggetto rappresentato) non derivebbe dal mero fatto dell'esistenza del rapporto di mandato, ma dall'avere effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell'interesse del mandante.
Nel costituirsi, l'ADE ha preliminarmente chiesto la riunione del presente ricorso a quelli nn.2194 e
2330-2025 di omologo contenuto. Nel merito ha replicato alla doglianza.
All'udienza del 19 gennaio 2026, la causa chiamata per la decisione cautelare, è stata trattenuta in decisione anche per la definizione nel merito, attesa la unicità della questione in diritto proposta e la pronta sua soluzione.
Preliminarmente deve escludersi la possibilità di riunione con il ricorso 2194-2025, atteso che lo stesso, per come dichiarato dal rappresentante dell'ADE in udienza, è stato già discusso presso altra sezione.
La riunione con il ricorso 2330-2025, invece, non risulta necessaria in quanto chiamato in pari data odierna e parimenti definito.
Nel merito il ricorso non è fondato e tanto esime il collegio dal soffermarsi sulla legittimazione dei ricorrenti rispettivamente quali socio unico e ammministratore della società indicata.
Come efficacemente rappresentato dall'ADE nelle controdeduzioni, la censurata responsabilità solidale deriva espressamente da una disposizione normativa: l'art.17, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, che dispone, tra l'altro esplicitamente, che "il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto".
A fronte del dato normativo inconfutabile e testuale, i precedenti citati dai ricorrenti, osserva l'ADE con rilievi condivisibili, trattano di ipotesi di frodi fiscali accertate in capo alle società estere, nelle quali occorre dimostrare che il Rappresentante fiscale abbia agito attivamente e coscientemente nell'interesse del soggetto rappresentato, anche in violazione degli obblighi derivanti dal mandato.
Diversamente nel caso di specie in cui si imputa al rappresentante fiscale "solo" l'evasione dell'imposta da parte del rappresentato, esercitando la predetta responsabilità solidale.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita
Agenzia Entrate, liquidandole in euro 4.000,00.