Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 1991
1 gennaio 1991
Art. 2654.
(Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione).
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto. ((74)) -------------------- AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654 , 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "
(Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione).
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto. ((74)) -------------------- AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654 , 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "
Commentari • 13
- 1. Niente trascrizione per le domandehttps://www.fiscooggi.it/ · 153.0344
[…] osservando altresì che, in base al combinato disposto degli articoli 2652 e 2654 cc, debbano ritenersi trascrivibili non solo le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione ma anche quelle di revoca degli atti iscritti nei registri immobiliari. […] In riferimento poi alla paventata ipotesi di assetto normativo improntato ad arbitrarietà sì da consentirne la denuncia di incostituzionalità per irragionevolezza, ex articolo 3, a parere del Tribunale, non sussistono i presupposti per sollevare questione di incostituzionalità degli articoli 2652 n. 5 e 2654 cc, conformemente alla pronuncia della stessa Corte costituzionale già espressa con sentenza n. 583/1990, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 80
- 1. Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/08/2022, n. 288Provvedimento: […] Va altresì ordinata, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della annotazione ex art. 2654 c.c. della domanda giudiziale di rivendicazione, eventualmente apposta sull'atto trascritto di Per_1compravendita del 21.3.2001 ai nn. 4996 e 3766, tra i venditoriLeggi di più...
- art. 2654 c.c.·
- rivendicazione·
- cancellazione trascrizione·
- compensazione spese processuali·
- art. 2668 c.c.·
- trascrizione domanda giudiziale·
- comproprietà immobiliare·
- transazione·
- cessazione materia del contendere·
- scioglimento comunione