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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8373 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16498 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via di Vigna Murata n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Mauro, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.5.2025 adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro chiedendo dichiararsi, previa rimessione in termini, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000414834 notificata dall' in CP_1 data 4.4.2025 per il pagamento dell'importo di euro 3.304,80. Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, il giudice autorizzava CP_1 la rimessione in termini del ricorrente e – ritenuta la causa documentale – decideva all'udienza del 15.7.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Deve preliminarmente essere richiamato integralmente il contenuto del provvedimento reso all'udienza del 15.7.2025 in merito alla fondatezza dell'istanza di rimessione in termini, avendo il ricorrente dato prova di avere
1 depositato il ricorso in opposizione tempestivamente in data 5.5.2025 e del fatto che il deposito sia stato illegittimamente rifiutato. Tanto premesso l'opposizione è fondata. L'ordinanza ingiunzione opposta ha ad oggetto la sanzione amministrativa di euro 3.304,80 relativa all'atto di accertamento eseguito in data 31.10.2017 nei confronti di , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2016. L'opponente ha innanzitutto eccepito la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute, ai sensi dell'art. 28 L. 689/81. L'eccezione è fondata. Ai sensi dell'art. 28 L. 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello per cui “L'art. 28 (primo comma) della legge n. 689 del 1981, stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta. Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata. Peraltro allorché l'illecito - come nell'ipotesi consistente nella realizzazione di opera edilizia abusiva - abbia carattere permanente, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza” (Cass. 6967/1997; SS.UU. 210/99; Cass. 14633/01; Cass.1826/03). Pertanto nel caso di specie deve ritenersi, in difetto di prova di atti interruttivi compiuti dall' che è rimasto contumace in giudizio, che la notifica CP_1 dell'ordinanza ingiunzione del 4.4.2025 sia avvenuta quando era ormai decorso il termine di prescrizione di cinque anni e ciò anche tenendo conto del periodo di sospensione ex lege di cui all'art. 103 comma 6 bis del d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020 durante l'emergenza pandemica da Covid 19 (“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
2 - annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta e condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 750,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 15.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16498 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via di Vigna Murata n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Mauro, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.5.2025 adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro chiedendo dichiararsi, previa rimessione in termini, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000414834 notificata dall' in CP_1 data 4.4.2025 per il pagamento dell'importo di euro 3.304,80. Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, il giudice autorizzava CP_1 la rimessione in termini del ricorrente e – ritenuta la causa documentale – decideva all'udienza del 15.7.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Deve preliminarmente essere richiamato integralmente il contenuto del provvedimento reso all'udienza del 15.7.2025 in merito alla fondatezza dell'istanza di rimessione in termini, avendo il ricorrente dato prova di avere
1 depositato il ricorso in opposizione tempestivamente in data 5.5.2025 e del fatto che il deposito sia stato illegittimamente rifiutato. Tanto premesso l'opposizione è fondata. L'ordinanza ingiunzione opposta ha ad oggetto la sanzione amministrativa di euro 3.304,80 relativa all'atto di accertamento eseguito in data 31.10.2017 nei confronti di , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2016. L'opponente ha innanzitutto eccepito la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute, ai sensi dell'art. 28 L. 689/81. L'eccezione è fondata. Ai sensi dell'art. 28 L. 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello per cui “L'art. 28 (primo comma) della legge n. 689 del 1981, stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta. Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata. Peraltro allorché l'illecito - come nell'ipotesi consistente nella realizzazione di opera edilizia abusiva - abbia carattere permanente, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza” (Cass. 6967/1997; SS.UU. 210/99; Cass. 14633/01; Cass.1826/03). Pertanto nel caso di specie deve ritenersi, in difetto di prova di atti interruttivi compiuti dall' che è rimasto contumace in giudizio, che la notifica CP_1 dell'ordinanza ingiunzione del 4.4.2025 sia avvenuta quando era ormai decorso il termine di prescrizione di cinque anni e ciò anche tenendo conto del periodo di sospensione ex lege di cui all'art. 103 comma 6 bis del d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020 durante l'emergenza pandemica da Covid 19 (“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
2 - annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta e condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 750,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 15.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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