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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2024, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dott. Francesca Vullo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1096/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in VIA MORETTO DA BRESCIA, 31, MILANO, C.F._2 presso lo studio dell'avv. ANNIBALE PORRONE (C.F. , che le rappresenta e C.F._3 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROBERTO ROSSI (C.F. ), C.F._4
APPELLANTI
CONTRO (C.F. e P.IVA ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale procuratrice e mandataria , elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2
CORREGGIO, 43, MILANO, presso lo studio degli avv.ti MARCO PESENTI (C.F.
) e LUCIANA CIPOLLA (C.F. ), che la rappresentano e C.F._5 C.F._6 difendono come da delega in atti, APPELLATA
sulle seguenti conclusioni:
Parte_3
Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della ORDINANZA del Tribunale di MI, dell'11 marzo 2024, depositata l'11 marzo 2024, n.rep 2004/24 cron 1834/24 resa nel giudizio R.G. 8803/23 così giudicare:
Annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto così giudicare: contrariis reiectis e previa ogni altra declaratoria meglio vista 1) Dichiarare la carenza di procura rilasciata da agli Avv. Pesenti e Cipolla in quanto tale CP procura risulta conferita da . CP_2
2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3 in relazione alla presente azione surrogatoria.
[...]
3) Respingere la domanda di condanna a rifondere a parte ricorrente tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per la trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredità che verranno meglio specificate.
pagina 1 di 6 4) Accertare e dichiarare, in via alternativa, che l'Ordinanza è stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c.. per i motivi visti in narrativa.
5) Accertare e dichiarare che comunque non ha rassegnato alcuna conclusione nel giudizio di CP_2 primo grado.
6) Accertare e dichiarare qual è il soggetto legittimato a ricevere, con effetto liberatorio, il pagamento delle somme oggetto di giudizio, corrispondenti a 1/6 del debito di cui al Decreto ingiuntivo n.
18026/2012 — RG 32647/2012 versato in atti, pari ad € 4.333,33 oltre accessori in proporzione.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
e per essa quale procuratrice e Controparte_1 mandataria Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MI adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 bis cpc stante la palese ed insanabile assenza di alcuna ragionevole probabilità di essere accolta per i motivi esposti nel presente atto;
In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata formulata da parte appellante in quanto inammissibile ed infondata, non sussistendo i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, richiesti ai sensi dell'art. 283 c.p.c. Nel merito: Rigettarsi integralmente l'impugnazione proposta dalla signora e Parte_1 Parte_2 poiché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare l'ordinanza n. 1834/2024 del 08.03.2024 Rep. n. 2004/2024 del 11.03.2024.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., -e per essa, quale Controparte_1 procuratrice e mandataria, ha convenuto in giudizio innanzi al Controparte_2
Tribunale di MI , e (moglie e figli di ) Parte_1 Controparte_4 Parte_2 CP_5 in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto contro quest'ultimo, poi deceduto, per fare accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del ex art. 476 c.c., da parte di Pt_2 Parte_1 di e (per la quota di 1/6 ciascuno), e, per l'effetto, per far accertare che la Controparte_4 Parte_2 richiesta di trascrizione dell'accettazione dell'eredità venisse eseguita ..da in via CP surrogatoria>, con condanna delle controparti al pagamento delle relative spese.
A sostegno delle sue domande la ricorrente ha dedotto e documentato:
-che il Credito Artigiano S.p.A. (poi Credito Valtellinese S.p.A.) era creditore di per € CP_5
26.000,00 in linea capitale, come statuito con il decreto ingiuntivo n. 18026/2012 del Tribunale di
MI, passato in giudicato (doc. 5),
-che a garanzia della somma ingiunta il Credito Valtellinese aveva iscritto ipoteca giudiziale contro sull'appartamento di proprietà di quest'ultimo, sito a MI in via Mario Borsa n. 18 CP_5 ed accatastato al foglio 118, particella 123, sub. 32 (doc. 6),
pagina 2 di 6 -che era deceduto il 31.10.2016 (doc. 7) e che eredi ne erano divenuti CP_5 Parte_1
e , i quali avevano accettato l'eredità ex art. 476 c.p.c., a seguito della Parte_2 Controparte_4 voltura catastale da essi effettuata (doc. 10),
-di essere essa ricorrente succeduta, a far data dal 12.03.2020, al Credito Valtellinese S.p.A. nei crediti che le erano stati da questo ceduti, fra cui quello verso . CP_5
Le resistenti e si sono costituite, individuando l'unica ricorrente in la Parte_1 Parte_2 CP quale era però a loro giudizio carente di legittimazione attiva, avendo conferito il potere per le CP azioni di recupero crediti e per cautelari a (doc. 1, fasc. ricorrente). CP_2
Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande avversarie e, per converso, di accertare e dichiarare chi era il soggetto legittimato a ricevere, con effetto liberatorio, il pagamento delle somme oggetto di giudizio, corrispondenti a 1/6 del debito di cui al decreto ingiuntivo n. 18026/2012 — RG 32647/2012, in atti, pari ad € 4333,33 (oltre accessori in proporzione).
-- Dichiarata la contumacia di , con ordinanza n. 1834/2024 dell'11.03.2024, il Controparte_4
Tribunale di MI ha così statuito:
“Il Tribunale di MI ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che , e hanno tacitamente accettato Parte_1 Parte_2 Controparte_4 l'eredità di , deceduto a MI in data 31 ottobre 2016; CP_5
3) dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 1.453,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, così motivando:
“….con la procura speciale del 9 agosto 2022 sub doc. n. 1 cit. AMCO ha incaricato di avviare CP_2 ogni iniziativa giudiziale per il recupero dei crediti di titolarità di . CP
A tal fine dunque ha incaricato gli avv.ti Pesenti e Cipolla con la procura sub doc. n. 3 cit. CP_2 Nell'epigrafe del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si legge testualmente che: “La
[...]
e, per essa quale procuratrice e mandataria, Controparte_1 Controparte_6
giusta procura del 9/08/2022”.
[...]
Ebbene, non è revocabile in dubbio che la parte ricorrente non sia , bensì , tanto che CP CP_2 nella suddetta epigrafe si legge che il ricorso è proposto da quale procuratrice e mandataria di CP_2
. CP
Ne è conferma il testuale richiamo nell'epigrafe della procura speciale del 9 agosto 2022 con cui
ha conferito ampi poteri a per agire in giudizio”. CP CP_2
Superata in tal modo l'eccezione preliminare sollevata dalle resistenti, il Tribunale ha ritenuto che gli eredi hanno accettato tacitamente l'eredità, a norma dell'art. 476 c.c., in conformità CP_5 all'orientamento giurisprudenziale pacifico secondo il quale “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma pagina 3 di 6 anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi > (cfr. Cass. ordinanza n. 11478/2021 >; che speciale non ha ceduto il credito a , ma aveva <..solo conferito a quest'ultima un CP CP_2 mandato> e ciò significava <..che la richiesta di trascrizione dell'accettazione dell'eredità potrà essere eseguita da CP
- che “.. non vi era necessità alcuna” di pronunciarsi sulla domanda con cui le resistenti avevano chiesto di accertare e dichiarare la natura parziaria dell'obbligazione, così come sulla domanda volta ad accertare chi era il <..soggetto nei cui confronti disporre il pagamento>, essendo stato incardinato un giudizio di mero accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di CP_5
--
Avverso la predetta ordinanza e hanno proposto appello, con il Parte_1 Parte_2 quale hanno affermato che il Tribunale era caduto in errore nell'aver dichiarato che la parte ricorrente era e non quando invece l'azione era stata proposta dalla sola la quale era però CP_2 CP CP mancante di legittimazione attiva, avendo conferito i suoi poteri a (doc. 1, fasc. primo grado CP_2 ricorrente).
Le appellanti hanno riproposto, altresì, le altre domande già formulate in primo grado -quella volta ad accertare il quantum delle quote ereditarie di ciascun erede e quella volta ad accertare chi era il soggetto legittimato a ricevere, con effetto liberatorio, il pagamento del debito ereditato-, sulle quali il
Tribunale non si era pronunciato.
Si è costituita e per essa quale procuratrice e Controparte_1 mandataria, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_2 del gravame proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza e inconsistenza.
All'udienza del 10 ottobre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c., assegnando alle parti termine fino al giorno 21.10.2024 per il deposito di memorie difensive.
Con nota del 24.10.2024, la Difesa delle appellanti ha eccepito la improponibilità e l'inammissibilità della domanda avversaria, se diretta solo ad accertare in capo a la qualità di eredi di Controparte_7
poiché -a suo dire- con l'allegato provvedimento del 30.09.2020 (cfr. verbale di CP_5 udienza del 30.09.2020) reso in altro giudizio (R.G. n. 3761/2020), il Tribunale di MI aveva già dichiarato che, in forza dell'avvenuta trascrizione della denuncia di successione, e Pt_2 Parte_1 erano da considerare eredi del de cuius e, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso ex CP_5 art. 481 c.c. proposto da CP
All'udienza collegiale del 31.10.2024 le parti hanno discusso la causa oralmente e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
--
Sui sopradetti motivi, questa Corte d'appello, considerato che:
-già nell'epigrafe del ricorso ex art. 702 bis cpc introduttivo del giudizio di primo grado si legge che ha agito in giudizio non direttamente, bensì per il tramite della sua procuratrice e mandataria CP
(giusta procura del 9.8.2022 rep. 55553/25807 notaio reg. a MI il CP_2 Persona_1 pagina 4 di 6 10.8.2022, doc. 1), alla quale, in forza della detta procura, essa aveva già conferito i più ampi CP poteri di <..provvedere a compiere in nome e per conto di ogni attività, adempimento e CP formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero crediti, dei quali è divenuta titolare>, fra cui il credito nei confronti di CP
CP_5
-anche nella parte finale del predetto ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si legge, del tutto coerentemente, che ha precisato le sue conclusioni -ut supra rappresentata- e dunque CP inequivocabilmente sempre per il tramite processuale della sua procuratrice e mandataria , CP_2
-diversamente da quanto affermato dagli appellanti e conformemente a quanto già Controparte_7 ritenuto dal Tribunale, la parte che in primo grado, previa procura ai difensori, ha agito (e concluso) è dunque soltanto (e non , prospettatasi procuratrice e mandataria di CP_2 CP nell'ambito di quegli ampi poteri di amministrazione, gestione e recupero crediti conferitile da CP
e che essa ha quindi esercitato, CP CP_2
-una volta stabilito che la parte che ha agito è , e non l'eccezione (sollevata dalle CP_2 CP appellanti) di difetto di legittimazione di (spogliatasi, in tesi, in favore di , di ogni CP CP_2 legittimazione inerente l'azione esercitata in giudizio) è dunque assorbita,
-altrettanto assorbita deve ritenersi l'eccezione di contraddittorietà dell'impugnata ordinanza (in tesi, nella parte in cui il Tribunale, dopo avere dichiarato che la parte che aveva agito in giudizio era , CP_2 aveva però contraddittoriamente dichiarato che era colei che poteva eseguire la richiesta di CP trascrizione dell'accettazione dell'eredità di , poiché in dispositivo il Tribunale si è CP_5 limitato a <..dichiarare la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria..> senza specificare chi avrebbe dovuto procedere alla trascrizione (dovendosi intendere come mero obiter dictum la considerazione, in parte motiva, del Tribunale secondo cui aveva conferito a CP CP_2 il potere di promuovere azioni per il recupero del credito verso ma non le aveva ceduto CP_5 il credito verso quest'ultimo, con la conseguenza che avrebbe potuto procedere essa stessa ad CP effettuare la richiesta di trascrizione dell'accettazione dell'eredità di , CP_5
-per gli stessi motivi appare assorbita la domanda con la quale hanno chiesto al Controparte_7
Tribunale di accertare chi sia il soggetto legittimato a ricevere, con effetto liberatorio, il pagamento di quanto dovuto dal debitore (fideiussore) avendo conferito a il potere di CP_5 CP CP_2 agire (anche) per il recupero di esso, tenuto conto altresì del fatto che le quote risultano già dalla visura, come ricordato dal Tribunale,
ritenuto, infine, sussistente in capo a (quale mandataria di l'interesse ad agire in CP_2 CP giudizio, in ragione del fatto che la continuità delle trascrizioni già menzionata dal Tribunale risulta comunque rafforzata, al di là di ogni possibile interpretazione, dalla trascrizione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, la quale -pur dando atto dell'avvenuta “voltura catastale”, ha formalmente accertato e dichiarato che , e hanno Parte_1 Parte_2 Controparte_4 tacitamente accettato l'eredità di CP_5
-ritenuto, in conclusione, che l'appello va rigettato, con conferma dell'appellata ordinanza e con condanna delle appellanti soccombenti in solido fra loro, a rifondere a le spese del presente CP_2 grado, spese liquidate come da dispositivo, in ragione dell'impegno profuso ( che non ha avuto una pagina 5 di 6 fase istruttoria e che ha avuto una fase decisionale ridotta), e del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. mod., oltre agli accessori dovuti per legge,
-ritenuta la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle appellanti in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di e per essa, quale procuratrice e mandataria, da Parte_2 CP CP_2 avverso l'ordinanza depositata dal Tribunale di MI l'11.3.2024 nella causa R.G.
[...]
n. 8803/2023, così dispone:
1. rigetta l'appello,
2. condanna le appellanti in solido fra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 3.400,00, oltre agli accessori dovuti per legge,
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle appellanti in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012. Così deciso in MI il 6 novembre 2024.
Il Consigliere est. rel. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dott. Francesca Vullo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1096/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in VIA MORETTO DA BRESCIA, 31, MILANO, C.F._2 presso lo studio dell'avv. ANNIBALE PORRONE (C.F. , che le rappresenta e C.F._3 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROBERTO ROSSI (C.F. ), C.F._4
APPELLANTI
CONTRO (C.F. e P.IVA ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale procuratrice e mandataria , elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2
CORREGGIO, 43, MILANO, presso lo studio degli avv.ti MARCO PESENTI (C.F.
) e LUCIANA CIPOLLA (C.F. ), che la rappresentano e C.F._5 C.F._6 difendono come da delega in atti, APPELLATA
sulle seguenti conclusioni:
Parte_3
Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della ORDINANZA del Tribunale di MI, dell'11 marzo 2024, depositata l'11 marzo 2024, n.rep 2004/24 cron 1834/24 resa nel giudizio R.G. 8803/23 così giudicare:
Annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto così giudicare: contrariis reiectis e previa ogni altra declaratoria meglio vista 1) Dichiarare la carenza di procura rilasciata da agli Avv. Pesenti e Cipolla in quanto tale CP procura risulta conferita da . CP_2
2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3 in relazione alla presente azione surrogatoria.
[...]
3) Respingere la domanda di condanna a rifondere a parte ricorrente tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per la trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredità che verranno meglio specificate.
pagina 1 di 6 4) Accertare e dichiarare, in via alternativa, che l'Ordinanza è stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c.. per i motivi visti in narrativa.
5) Accertare e dichiarare che comunque non ha rassegnato alcuna conclusione nel giudizio di CP_2 primo grado.
6) Accertare e dichiarare qual è il soggetto legittimato a ricevere, con effetto liberatorio, il pagamento delle somme oggetto di giudizio, corrispondenti a 1/6 del debito di cui al Decreto ingiuntivo n.
18026/2012 — RG 32647/2012 versato in atti, pari ad € 4.333,33 oltre accessori in proporzione.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
e per essa quale procuratrice e Controparte_1 mandataria Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MI adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 bis cpc stante la palese ed insanabile assenza di alcuna ragionevole probabilità di essere accolta per i motivi esposti nel presente atto;
In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata formulata da parte appellante in quanto inammissibile ed infondata, non sussistendo i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, richiesti ai sensi dell'art. 283 c.p.c. Nel merito: Rigettarsi integralmente l'impugnazione proposta dalla signora e Parte_1 Parte_2 poiché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare l'ordinanza n. 1834/2024 del 08.03.2024 Rep. n. 2004/2024 del 11.03.2024.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., -e per essa, quale Controparte_1 procuratrice e mandataria, ha convenuto in giudizio innanzi al Controparte_2
Tribunale di MI , e (moglie e figli di ) Parte_1 Controparte_4 Parte_2 CP_5 in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto contro quest'ultimo, poi deceduto, per fare accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del ex art. 476 c.c., da parte di Pt_2 Parte_1 di e (per la quota di 1/6 ciascuno), e, per l'effetto, per far accertare che la Controparte_4 Parte_2 richiesta di trascrizione dell'accettazione dell'eredità venisse eseguita ..da in via CP surrogatoria>, con condanna delle controparti al pagamento delle relative spese.
A sostegno delle sue domande la ricorrente ha dedotto e documentato:
-che il Credito Artigiano S.p.A. (poi Credito Valtellinese S.p.A.) era creditore di per € CP_5
26.000,00 in linea capitale, come statuito con il decreto ingiuntivo n. 18026/2012 del Tribunale di
MI, passato in giudicato (doc. 5),
-che a garanzia della somma ingiunta il Credito Valtellinese aveva iscritto ipoteca giudiziale contro sull'appartamento di proprietà di quest'ultimo, sito a MI in via Mario Borsa n. 18 CP_5 ed accatastato al foglio 118, particella 123, sub. 32 (doc. 6),
pagina 2 di 6 -che era deceduto il 31.10.2016 (doc. 7) e che eredi ne erano divenuti CP_5 Parte_1
e , i quali avevano accettato l'eredità ex art. 476 c.p.c., a seguito della Parte_2 Controparte_4 voltura catastale da essi effettuata (doc. 10),
-di essere essa ricorrente succeduta, a far data dal 12.03.2020, al Credito Valtellinese S.p.A. nei crediti che le erano stati da questo ceduti, fra cui quello verso . CP_5
Le resistenti e si sono costituite, individuando l'unica ricorrente in la Parte_1 Parte_2 CP quale era però a loro giudizio carente di legittimazione attiva, avendo conferito il potere per le CP azioni di recupero crediti e per cautelari a (doc. 1, fasc. ricorrente). CP_2
Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande avversarie e, per converso, di accertare e dichiarare chi era il soggetto legittimato a ricevere, con effetto liberatorio, il pagamento delle somme oggetto di giudizio, corrispondenti a 1/6 del debito di cui al decreto ingiuntivo n. 18026/2012 — RG 32647/2012, in atti, pari ad € 4333,33 (oltre accessori in proporzione).
-- Dichiarata la contumacia di , con ordinanza n. 1834/2024 dell'11.03.2024, il Controparte_4
Tribunale di MI ha così statuito:
“Il Tribunale di MI ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che , e hanno tacitamente accettato Parte_1 Parte_2 Controparte_4 l'eredità di , deceduto a MI in data 31 ottobre 2016; CP_5
3) dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competenti per territorio;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 286,00 per spese esenti ed € 1.453,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, così motivando:
“….con la procura speciale del 9 agosto 2022 sub doc. n. 1 cit. AMCO ha incaricato di avviare CP_2 ogni iniziativa giudiziale per il recupero dei crediti di titolarità di . CP
A tal fine dunque ha incaricato gli avv.ti Pesenti e Cipolla con la procura sub doc. n. 3 cit. CP_2 Nell'epigrafe del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si legge testualmente che: “La
[...]
e, per essa quale procuratrice e mandataria, Controparte_1 Controparte_6
giusta procura del 9/08/2022”.
[...]
Ebbene, non è revocabile in dubbio che la parte ricorrente non sia , bensì , tanto che CP CP_2 nella suddetta epigrafe si legge che il ricorso è proposto da quale procuratrice e mandataria di CP_2
. CP
Ne è conferma il testuale richiamo nell'epigrafe della procura speciale del 9 agosto 2022 con cui
ha conferito ampi poteri a per agire in giudizio”. CP CP_2
Superata in tal modo l'eccezione preliminare sollevata dalle resistenti, il Tribunale ha ritenuto che gli eredi hanno accettato tacitamente l'eredità, a norma dell'art. 476 c.c., in conformità CP_5 all'orientamento giurisprudenziale pacifico secondo il quale “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma pagina 3 di 6 anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi > (cfr. Cass. ordinanza n. 11478/2021 >; che speciale non ha ceduto il credito a , ma aveva <..solo conferito a quest'ultima un CP CP_2 mandato> e ciò significava <..che la richiesta di trascrizione dell'accettazione dell'eredità potrà essere eseguita da CP
- che “.. non vi era necessità alcuna” di pronunciarsi sulla domanda con cui le resistenti avevano chiesto di accertare e dichiarare la natura parziaria dell'obbligazione, così come sulla domanda volta ad accertare chi era il <..soggetto nei cui confronti disporre il pagamento>, essendo stato incardinato un giudizio di mero accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di CP_5
--
Avverso la predetta ordinanza e hanno proposto appello, con il Parte_1 Parte_2 quale hanno affermato che il Tribunale era caduto in errore nell'aver dichiarato che la parte ricorrente era e non quando invece l'azione era stata proposta dalla sola la quale era però CP_2 CP CP mancante di legittimazione attiva, avendo conferito i suoi poteri a (doc. 1, fasc. primo grado CP_2 ricorrente).
Le appellanti hanno riproposto, altresì, le altre domande già formulate in primo grado -quella volta ad accertare il quantum delle quote ereditarie di ciascun erede e quella volta ad accertare chi era il soggetto legittimato a ricevere, con effetto liberatorio, il pagamento del debito ereditato-, sulle quali il
Tribunale non si era pronunciato.
Si è costituita e per essa quale procuratrice e Controparte_1 mandataria, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_2 del gravame proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza e inconsistenza.
All'udienza del 10 ottobre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c., assegnando alle parti termine fino al giorno 21.10.2024 per il deposito di memorie difensive.
Con nota del 24.10.2024, la Difesa delle appellanti ha eccepito la improponibilità e l'inammissibilità della domanda avversaria, se diretta solo ad accertare in capo a la qualità di eredi di Controparte_7
poiché -a suo dire- con l'allegato provvedimento del 30.09.2020 (cfr. verbale di CP_5 udienza del 30.09.2020) reso in altro giudizio (R.G. n. 3761/2020), il Tribunale di MI aveva già dichiarato che, in forza dell'avvenuta trascrizione della denuncia di successione, e Pt_2 Parte_1 erano da considerare eredi del de cuius e, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso ex CP_5 art. 481 c.c. proposto da CP
All'udienza collegiale del 31.10.2024 le parti hanno discusso la causa oralmente e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
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Sui sopradetti motivi, questa Corte d'appello, considerato che:
-già nell'epigrafe del ricorso ex art. 702 bis cpc introduttivo del giudizio di primo grado si legge che ha agito in giudizio non direttamente, bensì per il tramite della sua procuratrice e mandataria CP
(giusta procura del 9.8.2022 rep. 55553/25807 notaio reg. a MI il CP_2 Persona_1 pagina 4 di 6 10.8.2022, doc. 1), alla quale, in forza della detta procura, essa aveva già conferito i più ampi CP poteri di <..provvedere a compiere in nome e per conto di ogni attività, adempimento e CP formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero crediti, dei quali è divenuta titolare>, fra cui il credito nei confronti di CP
CP_5
-anche nella parte finale del predetto ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si legge, del tutto coerentemente, che ha precisato le sue conclusioni -ut supra rappresentata- e dunque CP inequivocabilmente sempre per il tramite processuale della sua procuratrice e mandataria , CP_2
-diversamente da quanto affermato dagli appellanti e conformemente a quanto già Controparte_7 ritenuto dal Tribunale, la parte che in primo grado, previa procura ai difensori, ha agito (e concluso) è dunque soltanto (e non , prospettatasi procuratrice e mandataria di CP_2 CP nell'ambito di quegli ampi poteri di amministrazione, gestione e recupero crediti conferitile da CP
e che essa ha quindi esercitato, CP CP_2
-una volta stabilito che la parte che ha agito è , e non l'eccezione (sollevata dalle CP_2 CP appellanti) di difetto di legittimazione di (spogliatasi, in tesi, in favore di , di ogni CP CP_2 legittimazione inerente l'azione esercitata in giudizio) è dunque assorbita,
-altrettanto assorbita deve ritenersi l'eccezione di contraddittorietà dell'impugnata ordinanza (in tesi, nella parte in cui il Tribunale, dopo avere dichiarato che la parte che aveva agito in giudizio era , CP_2 aveva però contraddittoriamente dichiarato che era colei che poteva eseguire la richiesta di CP trascrizione dell'accettazione dell'eredità di , poiché in dispositivo il Tribunale si è CP_5 limitato a <..dichiarare la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria..> senza specificare chi avrebbe dovuto procedere alla trascrizione (dovendosi intendere come mero obiter dictum la considerazione, in parte motiva, del Tribunale secondo cui aveva conferito a CP CP_2 il potere di promuovere azioni per il recupero del credito verso ma non le aveva ceduto CP_5 il credito verso quest'ultimo, con la conseguenza che avrebbe potuto procedere essa stessa ad CP effettuare la richiesta di trascrizione dell'accettazione dell'eredità di , CP_5
-per gli stessi motivi appare assorbita la domanda con la quale hanno chiesto al Controparte_7
Tribunale di accertare chi sia il soggetto legittimato a ricevere, con effetto liberatorio, il pagamento di quanto dovuto dal debitore (fideiussore) avendo conferito a il potere di CP_5 CP CP_2 agire (anche) per il recupero di esso, tenuto conto altresì del fatto che le quote risultano già dalla visura, come ricordato dal Tribunale,
ritenuto, infine, sussistente in capo a (quale mandataria di l'interesse ad agire in CP_2 CP giudizio, in ragione del fatto che la continuità delle trascrizioni già menzionata dal Tribunale risulta comunque rafforzata, al di là di ogni possibile interpretazione, dalla trascrizione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, la quale -pur dando atto dell'avvenuta “voltura catastale”, ha formalmente accertato e dichiarato che , e hanno Parte_1 Parte_2 Controparte_4 tacitamente accettato l'eredità di CP_5
-ritenuto, in conclusione, che l'appello va rigettato, con conferma dell'appellata ordinanza e con condanna delle appellanti soccombenti in solido fra loro, a rifondere a le spese del presente CP_2 grado, spese liquidate come da dispositivo, in ragione dell'impegno profuso ( che non ha avuto una pagina 5 di 6 fase istruttoria e che ha avuto una fase decisionale ridotta), e del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. mod., oltre agli accessori dovuti per legge,
-ritenuta la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle appellanti in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di e per essa, quale procuratrice e mandataria, da Parte_2 CP CP_2 avverso l'ordinanza depositata dal Tribunale di MI l'11.3.2024 nella causa R.G.
[...]
n. 8803/2023, così dispone:
1. rigetta l'appello,
2. condanna le appellanti in solido fra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 3.400,00, oltre agli accessori dovuti per legge,
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle appellanti in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012. Così deciso in MI il 6 novembre 2024.
Il Consigliere est. rel. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
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