Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/03/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fondazione “-OMISSIS-”, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 26 novembre 2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha chiesto alla ricorrente di utilizzare l’accompagnatoria per pagare “il costo della retta della casa di riposo” , ha rigettato l’istanza per le spese personali inoltrata ex art. 24 della legge n. 328/2000 ed ha comunicato che, «laddove vi fossero esigenze specifiche, ai sensi dell’art. 433 c.c., si dovrà tener conto eventualmente dei parenti tenuti agli alimenti» ;
- della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 19 dicembre 2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha determinato l’integrazione richiesta per l’annualità 2025, per n. 35 giorni nell’importo di € 27,39 al giorno, per la spesa complessiva di € 958,65, computando l’indennità di accompagnamento e rinviando a un «successivo provvedimento la rideterminazione dei contributi ... a seguito dell’acquisizione dell’attestazione ISEE aggiornata» con il valore dato dalla vendita dell’immobile in data 14 luglio 2025, evidenziando che le «le attuali risorse economiche ... sono sufficienti a coprire in parte la spesa per la retta della struttura di accoglienza», come da esito dell’istruttoria «risultante dalla relazione del … Servizio Sociale acquisita al prot. n. 46466 del 12.12.2025» , nonché dell’allegato alla stessa (non reperito né noto);
- nonché, quali atti presupposti, della predetta relazione del Servizio Sociale acquisita al prot. n. 46466 del 12 dicembre 2025, ivi compresa la “tabella del calcolo del contributo” ivi citata (non nota, né ricevuta), con cui, in applicazione del «regolamento comunale in vigore» è stata rigettata la richiesta di integrazione economica attesa la vendita di «un immobile di proprietà per un valore complessivo pari ad € 55.000» , in data 14 luglio 2025, invitando la ricorrente a «provvedere … a mezzo del proprio patrimonio mobiliare alla copertura dei costi della retta e ... a fornire dati aggiornati relativi al reddito e patrimonio della medesima» , è stato chiesto di utilizzare l’indennità di accompagnamento per coprire il costo della retta ed è stato affermato che per le esigenze specifiche dovevano intervenire i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c.;
- per quanto occorrer possa, del «regolamento comunale in vigore» , richiamato in detta relazione, e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio di RSA fruito dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente - persona disabile grave, invalida 100% e non autosufficiente, assistita dal 18 dicembre 2023 presso la RSA “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, struttura accreditata e convenzionata - ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di -OMISSIS- ha rigettato la sua istanza di integrazione alla retta della predetta RSA per l’annualità 2025, quantificata nel rispetto dell’ISEE, determinandola nell’importo di soli € 958,65 per n. 35 giorni.
Di tali atti la ricorrente - premesso che, a fronte di un importo complessivo della retta per il 2025 pari ad € 21.900,00, ad ella rimane accollato un importo pari ad € 20.942,35, non solo superiore all’ISEE, pari a € 9.245,07, ma altresì alla sommatoria delle sue entrate - chiede l’annullamento deducendo sei motivi di ricorso.
2. Il Comune di -OMISSIS- in data 17 febbraio 2026, nel costituirsi in giudizio, ha depositato la determinazione dirigenziale n. 105 del 16 febbraio 2026, con la quale (per quanto interessa in questa sede) è stato disposto, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 19 dicembre 2025 (impugnata con il presente ricorso) e della determinazione dirigenziale n. 75 del 5 febbraio 2026, con i relativi impegni di spesa n. 1573/2025 e n. 432/2026, nonché di concedere il contributo richiesto per l’intera annualità 2025, così determinato: € 45,42 pro die per l’annualità 2025, per l’integrazione al pagamento della retta di inserimento presso la RSA “Opere riunite -OMISSIS-;
3. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che - sebbene non sia cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto provvedimento di annullamento d’ufficio non reca un espresso riferimento al criterio dell’ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 - è comunque venuto meno l’interesse della sua assistita ad una decisione di merito. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
4. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che - tenuto conto del sopravvenuto annullamento in autotutela dell’impugnata determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 19 dicembre 2025 (provvedimento da cui deriva la lesione della sfera giuridica della ricorrente), nonché della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente - il ricorso in esame debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, le spese di lite - liquidate nella limitata misura indicata nel dispositivo in ragione della definizione immediata del giudizio - devono essere poste a carico del Comune di -OMISSIS-, con pagamento a favore dello Stato, e si deve confermare l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente Commissione con il decreto n. 23 del 2026.
7. Inoltre, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata dell’avvocato Maria Luisa Tezza in data 25 febbraio 2026 per l’attività svolta a favore della parte ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ritiene che - tenuto conto della serialità del contenzioso, dell’immediatezza della presente pronuncia, nonché delle decisioni assunte da questa stessa Sezione in casi analoghi - al difensore possa essere liquidato un importo pari ad €-OMISSIS-, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune di -OMISSIS- a rifondere le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con pagamento a favore dello Stato.
Ammette la ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore del difensore della ricorrente medesima, per l’attività svolta nel presente giudizio, la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
ER ON, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.