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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 843/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr AR NT Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere dr. ER AR Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
, (C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 P.IVA_1 Paneri ed elettivamente domiciliato presso il cui studio in Alessandria, Via XXIV Maggio n. 2/A APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mauro ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il cui studio in Milano alla Via B. Cellini n. 2/B APPELLATI
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, cotrariis reiectis In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza a verbale n. 1204/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano, in persona del giudice dott. Jacopo Blandini, nel giudizio R.G. 34458/2024 pubblicata il 12 febbraio 2025 cronologico n. 1395/2025, notificata a mezzo pec in data 12/02/2025 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “condannare i sigg.
nato a [...], il [...], C.F. e , nata a [...], il CP_1 C.F._1 Controparte_2 1/01/1967, c.f. , entrambi residenti in [...] a risarcire all'esponente i C.F._2 danni patiti e patiendi nella misura dell'importo di euro 13.700,00 (di cui euro 12.200,00 sulla base del preventivo di spesa rilasciato dalla società Pro.valle per la sostituzione dell'impianto di condizionamento illegittimamente asportato dalle controparti nonché euro 1.500,00 quale somma concordata tra parte acquirente e venditrice per la permanenza nell'immobile, successivamente al rogito, per il periodo dal 12 settembre al 1 ottobre 2023) o in quella meglio vista o ritenuta da questo Ill.mo Tribunale oltre interessi dal dovuto al saldo. Condannare le controparti, sig.ri e CP_1 pagina 1 di 9 ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento in favore di parte attrice di una somma da Controparte_2 determinarsi in via equitativa per non aver aderito all'invito alla stipula della negoziazione assistita.” e conseguentemente disattendere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale per i motivi tutti di cui al presente atto. In via istruttoria: chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1.vero che successivamente alla stipula del rogito notarile di compravendita del 12 settembre 2023 dell'immobile sito in Milano, Via San Vittore 39, il sig. legale rappresentante della , concordava con il Controparte_3 Parte_1 sig. il pagamento di un'indennità di occupazione di euro 1.500,00 per la posticipata consegna dell'immobile, da CP_1 corrispondersi da parte del sig. in favore dell'acquirente mediante assegno;
CP_1
2.vero che tale assegno avrebbe dovuto essere consegnato dal sig. all'Agenzia Immobiliare ET contestualmente CP_1 alla consegna delle chiavi dell'immobile;
3.vero che la sig.ra per conto dell'Agenzia Immobiliare ET inviava in data 12/09/2023 al sig. Testimone_1 tramite whatsapp il seguente messaggio “ci vediamo il 02-10 in ufficio per la consegna differita delle Controparte_3 chiavi e l'assegno per il pagamento di per il tempo aggiuntivo trascorso in casa tua” come da doc. 6 che si CP_1 rammostra al teste;
4.vero che in data 29/08/2023 la sig.ra inviava al sig. nuovo messaggio whatsapp del Testimone_1 Controparte_3 seguente tenore: “ho sentito il dr. che mi ha confermato che entro il 30/09 finirà il trasloco, mi lascerà le chiavi e il CP_1 corrispettivo pattuito per la consegna differita che potrai ritirare qui da noi da lunedì 02/10” come da doc. 7 che si rammostra al teste.
Per E CP_1 Controparte_2
- rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- conferma integrale della sentenza di primo grado n. 1204/2025 del Tribunale di Milano, con particolare riferimento al rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice (odierna appellante);
- condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese e competenze del presente grado di giudizio, ivi incluse quelle forfettarie e IVA/CPA come per legge, il tutto come da nota spese che si deposita e si insiste venga posta a carico di parte soccombente;
- in ogni caso, rigetto di qualunque istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non ravvisandosi i gravi motivi ex art. 283 c.p.c. (considerato altresì che la sentenza impugnata, di rigetto, è provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni sulle spese).
- Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e prova, anche istruttoria, occorrendo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito solamente ) conveniva in giudizio e Parte_1 Pt_1 CP_4 CP_2
avanti al Tribunale di Milano chiedendo di condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti a
[...] fronte dell'inadempimento degli stessi al contratto di compravendita immobiliare sottoscritto inter partes, e in particolare al pagamento dell'importo di € 1.500,00 a titolo di indennità di occupazione nell'immobile venduto per il periodo dal 12.09.2023 al 1.10.2023 (oltre interessi dal dovuto al saldo) e all'importo di € 12.200,00 per la sostituzione dell'impianto di condizionamento illegittimamente asportato.A sostegno delle proprie domande, l'attrice esponeva di aver stipulato con i convenuti (in qualità di venditori), con atto a rogito notaio del 12.09.2023, un contratto di compravendita immobiliare per la somma complessiva di € 1.800.000,00, con il quale avevano altresì pattuito, a titolo gratuito, la permanenza dei venditori nell'appartamento anche successivamente al rogito e non oltre il 1.10.2023, data in cui avrebbero dovuto consegnarlo all'acquirente libero da persone e cose e che, Pt_1 dopo la stipula del rogito notarile, era intervenuto tra le parti uno accordo non formalizzato in base al quale i venditori avrebbero dovuto corrispondere ad contestualmente alla consegna delle chiavi, Pt_1 la somma di €1.500,00 a titolo di indennità di occupazione;
contrariamente agli accordi assunti, i venditori avevano omesso di corrispondere l'importo concordato e avevano altresì indebitamente pagina 2 di 9 asportato due split dell'impianto di condizionamento posto a servizio dell'immobile costituito da n. 2 motori esterni e n. 3 split.per la cui sostituzione era stato preventivato il costo di euro 12.000,00.
e , costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza delle domande CP_1 Controparte_2 attoree e ne chiedevano l'integrale rigetto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1395/2025 del 12.02.2025, istruita la causa documentalmente, ha rigettato integralmente le domande attoree. In particolare, quanto al vantato credito dell'importo di € 1.500,00 a titolo di indennità di occupazione nell'immobile, stante l'espressa pattuizione della gratuità della detenzione della parte venditrice, ha ritenuto indimostrata la stipula un successivo accordo in senso contrario volto a stabilire un corrispettivo per la permanenza nell'immobile, non potendosi assegnare valore probatorio alla messaggistica WhatsApp prodotta in poiché riferibile a un soggetto terzo rispetto alle parti della compravendita e del tutto estraneo al giudizio. Il tribunale ha respinto altresì la domanda volta a ottenere il risarcimento per lo smantellamento (parziale) dell'impianto di condizionamento stante l'assenza di prova in ordine al danno subito, atteso che si era limitata a Pt_1 produrre in atti un solo ed unico preventivo redatto da ditta di fiducia per la sostituzione di un impianto non sovrapponibile a quello rimosso (risalente all'anno 2014), non essendovi documentazione contabile o bancaria di effettiva e reale spesa realmente sostenuta dalla parte attrice, e non essendo stato, a monte, nemmeno esperito il procedimento di ATP al fine di quantificare la spesa necessaria per la sostituzione dei macchinari rimossi, tutto ciò considerando altresì che l'importo richiesto giudizialmente non coincideva con quello richiesto nell'invito alla negoziazione assistita (pari a € 18.000).
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando tre motivi di appello. Pt_1
I. Con il primo motivo di appello lamenta che il primo giudice ha emesso la sentenza impugnata immediatamente all'esito della prima udienza ex art. 281 sexies c.p.c. senza tuttavia contemperare tale tecnica decisoria con l'assolvimento dell'obbligo di motivazione e di esame di tutte le questioni giuridiche sottese alle domande delle parti. II. Con il secondo motivo di appello lamenta che il primo giudice ha respinto la domanda di pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di indennità di occupazione senza ulteriormente indagare in ordine sussistenza di un successivo accordo modificativo delle pattuizioni originarie, rigettando le istanze di prova testimoniale sul punto, nonostante la sussistenza di un principio di prova scritto, rappresentato dalla messagistica WhatsApp prodotta in atti. III. Con il terzo motivo di appello lamenta che il primo giudice, nonostante abbia riconosciuto l'illegittimità della condotta dei convenuti, ha rigettato la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno per l'asportazione dell'impianto di condizionamento, ritenendola erroneamente non dimostrata nel quantum seppure il preventivo prodotto era sufficiente a tal fine, non sussistendo alcun onere del danneggiato di reperire più preventivi e, in ogni caso, facendo lo stesso riferimento a “condizionatori analoghi a quelli rimossi e usati”; sarebbe inoltre ingiustificata, in quanto contraddetta da costante giurisprudenza, l'affermazione secondo cui non vi sarebbe la prova dell'esborso sostenuto, non essendo pagina 3 di 9 tale circostanza idonea, di per sé considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, che potrebbe in ogni caso essere determinato in via equitativa.
e , costituendosi, contraddette le avverse deduzioni, hanno chiesto il CP_4 Controparte_2 rigetto dell'appello avversario e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 25.09.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 13.11.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
****
L'appello merita un parziale accoglimento , come meglio esposto in seguito.
1.La doglianza che investe, in ultima analisi, il rito adottato dal giudice e il mancato accoglimento delle istanze istruttorie è generico. Deve osservarsi infatti che non si è verificata nessuna irregolarità processuale né lesione del contraddittorio, atteso che il Giudice ha legittimamente esercitato il potere di definire il giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ritenendo con valutazione discrezionale motivata a verbale, di poter decidere sulla base degli atti e delle discussioni svolte. Infatti l'uso della forma semplificata di decisione è stata adottata dal giudice che ha emesso decreto ex art. 171 bis c.p.c., confermando l'udienza già fissata anche per la decorrenza di termini istruttori ex art. 171 ter c.p.c., e riservato espressamente al prosieguo del giudizio ogni eventuale ed ulteriore delibazione e statuizione giudiziale alla prima udienza di comparizione, che si è pertanto svolta dopo il deposito delle memorie istruttorie.Le parti hanno quindi potuto articolare compiutamente le proprie difese scritte e richieste probatorie nelle memorie ex 171-ter c.p.c., ed hanno avuto spazio per illustrare oralmente le rispettive tesi in udienza. Trattasi di scansione procedurale di cui dà linearmente atto la sentenza impugnata (p.4 sentenza). E' da rilevare, poi, che la censura che si appunta sull'avere il giudice adottato la ragione più liquida si fonda sull'equivoco di avere il giudice effettuato una serie di premesse in rito, quale anche quella inerente la giurisdizione della A.G. che non è stata mai messa in contestazione, che non hanno avuto specifica presa nell'articolazione motivazionale adottata, posto che il giudice ha specificatamente preso posizione su tutte le questioni sollevate, salvo ritenere non necessaria l'istruttoria, evenienza del tutto legittima, e ,come meglio esposto in seguito, sorretta da argomenti che investono tutte le questioni poste dall'appellante, e che non danno strettamente conto dalla adozione della c.d. “ragione più liquida”.
pagina 4 di 9 2. Nel merito, deve rigettarsi il secondo motivo di appello, volto a contestare il rigetto della domanda di pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di indennità di occupazione, la cui decisione è stata assunta, secondo l'appellante, senza alcuna indagine in ordine sussistenza di un successivo accordo modificativo delle pattuizioni originarie. Come correttamente accertato dal Tribunale, il contratto di compravendita immobiliare stipulato per rogito notarile in data 12.9.2023 tra le parti stabilisce espressamente che “La parte venditrice resta nella detenzione a titolo gratuito dell'appartamento in oggetto e si obbliga a consegnarlo… entro e non oltre il 1 ottobre 2023”.
A fronte della contestazione in ordine al perfezionamento di un successivo diverso accordo sulla indennità di occupazione gravante sulla parte venditrice per il periodo di godimento successivo al trasferimento dell'immobile, si è limitata a produrre le conversazioni documentate mediante Pt_1 messaggistica WhatsApp che non provengono dagli appellati, bensì da un soggetto terzo (in particolare, come esplicitato dall'appellante nei propri scritti difensivi, consulente della Testimone_1 [...]
, diverso dalle parti contrattuali e dalle parti del presente giudizio. Controparte_5
A ciò si aggiunga che i messaggi WhatsApp prodotti ( docc.6,7 fasc.I grado , risalgono alle date Pt_1 del 29.08.2023 e del 12.09.2023, quest'ultima coincidente con la data del rogito;
si tratta, quindi, di messaggi- non provenienti dagli appellati- irrilevanti al fine di dimostrare l'asserito patto sull'indennità di € 1.500,00 successivo al rogito notarile di compravendita, nel quale le parti hanno formalmente pattuito: “La parte venditrice resta nella detenzione a titolo gratuito dell'appartamento in oggetto e si obbliga a consegnarlo, libero da persone e cose alla parte acquirente, entro e non oltre il giorno 1 ottobre 2023”.
Se, pertanto, da un lato, non può in alcun modo sostenersi che abbia documentalmente dimostrato Pt_1
l'asserito accordo contrario al contenuto del contratto scritto successivo alla stipula del contratto, poiché avente data anteriore alla stessa, dall'altro lato è inammissibile la prova testimoniale. Ad avviso della Corte, si deve infatti confermare la decisione del Tribunale di non ammettere i capitoli di prova orale sulla base della seguente motivazione- “in quanto…in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali” – facendo riferimento nella nota n. 5 della sentenza, all'orientamento della Cassazione in tema d'inammissibilità della prova testimoniale per genericità dei capitoli in violazione dell'art. 244 cpc.Al riguardo valgono i seguenti consolidati principi giurisprudenziali: “La disposizione dell'art. 244 cod.proc.civ., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. Sentenza n. 2201 del 31/01/2007; Cass. Ordinanza n. 3707/2019); “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di pagina 5 di 9 consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. Ordinanza n. 20997/2011; Cass. N. 9547/2009).Nel caso in esame i capitoli di prova relativi all'asserito patto sull'indennità di € 1.500,00 sono stati formulati dall'appellante senza indicare le circostanze di luogo e la data (successiva al rogito) in cui il legale rappresentante di e l'appellato avrebbero concluso l'asserito accordo. Pt_1
L'articolazione della prova orale su cui insiste anche la richiesta di supplemento istruttorio si presta pertanto a censura di inammissibilità, nonché irrilevanza in quanto vertente su circostanze documentali1.Resta pertanto infondata la doglianza in ordine alla mancata ammissione della prova orale sul punto avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del divieto di prova testimoniale su patti aggiuntivi non documentati.
Non ha, infine, alcun pregio il richiamo ad elementi presuntivi consistenti nella “improbabile” pretesa di un “piccolo importo” rispetto al prezzo convenuto per la compravendita.
3. Va invece accolto, salvo le precisazioni meglio esposte in tema di quantum, il terzo motivo di appello, volto a contestare il rigetto della domanda di risarcimento del danno subito a fronte dell'illegittima asportazione dell'impianto di condizionamento.
Deve anzitutto osservarsi che, nel contratto di compravendita oggetto di causa, le parti avevano espressamente convenuto, in modo peraltro coerente con il disposto di cui all'art. 1477 c.c., che la vendita si intendeva conclusa e accettata “nello stato di fatto in cui l'immobile si trova, a corpo e non a misura, con tutti gli inerenti diritti reali, passi, accessi, accessori pertinenze e servitù…”.La giurisprudenza di legittimità in materia ha chiarito che l'impianto di condizionamento, in quanto destinato completare la funzionalità di un altro bene al quale è materialmente unito (Cass. n. 28613/2022; Cass. n. 2804/2017), ben rientri nella categoria degli “accessori” e, come tale, alla luce delle pattuizioni contrattuali, nonché del disposto di cui all'art. 1477 c.c. (che fa espresso riferimento agli accessori), doveva consegnato congiuntamente all'immobile venduto. Conseguentemente, i venditori e , non consegnando l'immobile “nello stato di fatto in CP_4 CP_2 cui si trova (…) con tutti gli accessori”, hanno integrato gli estremi di un inadempimento contrattuale, 1 Si richiama per comodità l'articolazione istruttoria svolta da Pt_1
In via istruttoria: chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che successivamente alla stipula del rogito notarile di compravendita del 12 settembre 2023 dell'immobile sito in Milano, Via San CP_ Vittore 39, il sig. legale rappresentante della , concordava con il sig. il pagamento di Controparte_3 Parte_1 CP_ un'indennità di occupazione di euro 1.500,00 per la posticipata consegna dell'immobile, da corrispondersi da parte del sig. in favore dell'acquirente mediante assegno;
CP_
2. vero che tale assegno avrebbe dovuto essere consegnato dal sig. all'Agenzia Immobiliare ET contestualmente alla consegna delle chiavi dell'immobile;
3. vero che la sig.ra per conto dell'Agenzia Immobiliare ET inviava in data 12/09/2023 al sig. Testimone_1 Controparte_3 tramite whatsapp il seguente messaggio “ci vediamo il 02-10 in ufficio per la consegna differita delle chiavi e l'assegno per il CP_ pagamento di per il tempo aggiuntivo trascorso in casa tua” come da doc. 6 che si rammostra al teste;
4. vero che in data 29/08/2023 la sig.ra inviava al sig. nuovo messaggio whatsapp del seguente tenore: Testimone_1 Controparte_3CP_
“ho sentito il dr. che mi ha confermato che entro il 30/09 finirà il trasloco, mi lascerà le chiavi e il corrispettivo pattuito per la consegna differita che potrai ritirare qui da noi da lunedì 02/10” come da doc. 7 che si rammostra al teste.
pagina 6 di 9 con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato all'acquirente rappresentato dal fatto che Pt_1
l'asportazione ha inciso sullo stato di fatto e di diritto del bene compravenduto.
Deve convenirsi con quanto dedotto dall'appellante, circa il fatto che il diritto al risarcimento del danno subito spetta anche nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il danneggiato non abbia sostenuto alcun esborso volto a eliminare il pregiudizio (ossia a sostituire l'impianto asportato). In proposito giova richiamare il principio secondo cui “la perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare “ con l'ulteriore precisazione per cui “ il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352).Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781), sicchè ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814). Orbene non essendo contestato che sia intervenuta la materiale asportazione di componenti dell'impianto di condizionamento, e che tale asportazione sia avvenuta contra ius, parte appellante ha provato il fatto idoneo a fondare il risarcimento del danno.
Quanto alla prova della determinazione e quantificazione del danno subito, sulla scorta di quanto sopra richiamato, nessun rilievo può assumere il preventivo prodotto da avente ad oggetto la spesa da Pt_1 sostenersi per il rifacimento ex novo dell'impianto. (doc. 5 fasc. I grado Alter), in quanto inerente al prospettato ammontare del ristoro di una posta di danno del tutto diversa da quella tenuta in considerazione nel caso di specie, relativa al pregiudizio subito a fronte dell'indebita asportazione dell'originario impianto di climatizzazione del 2014. Difatti, sebbene il preventivo in esame reca l'indicazione “impianto di climatizzazione analogo a quello rimosso c/o Vs.”, lo stesso è rapportato in ogni caso al rifacimento di un impianto nuovo, senza tenere in alcun modo in considerazione che l'impianto asportato risaliva a circa 10 anni prima (con tutte le conseguenze da ciò derivanti in termini di usura e svalutazione).Il preventivo prodotto dall'appellante non può quindi costituire un elemento utile alla commisurazione del danno in quanto non risulta in alcun modo incentrato sulla posta di danno effettivamente risarcibile.
Un dato utile a potere ancorare la commisurazione del danno è da ravvisarsi, invece, nel preventivo dell'impianto di climatizzazione acquistato e istallato nel 2014 per il quale gli allora venditori avevano sostenuto la spesa di euro 9.360,00, seppure, con le conseguenze di cui si dà atto nel prosieguo, tale pagina 7 di 9 preventivo comprende una serie di voci ulteriori rispetto alla spesa rapportabile agli split asportati (doc. 1 p.12 fasc. I grado e ). CP_1 CP_2
Non essendo possibile determinare il danno nel suo preciso ammontare, in conformità al disposto di cui all'art. 1226 c.c., può procedersi alla liquidare del danno subito da in via equitativa, tenendo Pt_1 conto quale parametro di riferimento di quanto ha costituito oggetto dei costi verosimilmente all'epoca sostenuti ma, alla luce del passare del tempo e dello svilimento del bene subito dal 2014 all'ottobre del 2023, dell'asportazione solo parziale dell'impianto (essendo rimasta a servizio dell'immobile una parte dei componenti), del fatto che la predisposizione dell'impianto (ossia la parte più importante dello stesso) è rimasta a servizio dell'immobile, nonché, infine, del fatto che il preventivo prodotto comprendeva anche le somme corrisposte per la manodopera e il collaudo. Sulla scorta di tutti gli elementi esposti, in ragione del valore dell'impianto di condizionamento al 2014, e della sua solo parziale asportazione, si ritiene congruo liquidare il danno subito nell'importo di
€ 2.000,00 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
4. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere riformata. Deve richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex multis Cass. n. 19989/2021, Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014, Cass. n. 8718/2013).
Atteso l'esito della lite, che ha visto la soccombenza di e , le spese del primo e secondo CP_4 CP_2 grado di giudizio vanno poste a carico degli appellanti e vengono liquidate sulla sola base del decisum.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi minimi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 1.101 a € 5.201.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1395/2025 pubblicata in data 12.02.2025, così provvede:
-condanna e al pagamento saldo in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 2.000,00 in moneta attuale oltre i interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna e a rifondere a le spese di lite, che CP_1 Controparte_2 Parte_1 si liquidano per il primo grado di giudizio in € 1.278,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA e per il grado di appello in complessivi € 962,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA. pagina 8 di 9 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
ER AR AR NT
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr AR NT Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere dr. ER AR Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
, (C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 P.IVA_1 Paneri ed elettivamente domiciliato presso il cui studio in Alessandria, Via XXIV Maggio n. 2/A APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mauro ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il cui studio in Milano alla Via B. Cellini n. 2/B APPELLATI
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, cotrariis reiectis In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza a verbale n. 1204/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano, in persona del giudice dott. Jacopo Blandini, nel giudizio R.G. 34458/2024 pubblicata il 12 febbraio 2025 cronologico n. 1395/2025, notificata a mezzo pec in data 12/02/2025 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “condannare i sigg.
nato a [...], il [...], C.F. e , nata a [...], il CP_1 C.F._1 Controparte_2 1/01/1967, c.f. , entrambi residenti in [...] a risarcire all'esponente i C.F._2 danni patiti e patiendi nella misura dell'importo di euro 13.700,00 (di cui euro 12.200,00 sulla base del preventivo di spesa rilasciato dalla società Pro.valle per la sostituzione dell'impianto di condizionamento illegittimamente asportato dalle controparti nonché euro 1.500,00 quale somma concordata tra parte acquirente e venditrice per la permanenza nell'immobile, successivamente al rogito, per il periodo dal 12 settembre al 1 ottobre 2023) o in quella meglio vista o ritenuta da questo Ill.mo Tribunale oltre interessi dal dovuto al saldo. Condannare le controparti, sig.ri e CP_1 pagina 1 di 9 ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento in favore di parte attrice di una somma da Controparte_2 determinarsi in via equitativa per non aver aderito all'invito alla stipula della negoziazione assistita.” e conseguentemente disattendere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale per i motivi tutti di cui al presente atto. In via istruttoria: chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1.vero che successivamente alla stipula del rogito notarile di compravendita del 12 settembre 2023 dell'immobile sito in Milano, Via San Vittore 39, il sig. legale rappresentante della , concordava con il Controparte_3 Parte_1 sig. il pagamento di un'indennità di occupazione di euro 1.500,00 per la posticipata consegna dell'immobile, da CP_1 corrispondersi da parte del sig. in favore dell'acquirente mediante assegno;
CP_1
2.vero che tale assegno avrebbe dovuto essere consegnato dal sig. all'Agenzia Immobiliare ET contestualmente CP_1 alla consegna delle chiavi dell'immobile;
3.vero che la sig.ra per conto dell'Agenzia Immobiliare ET inviava in data 12/09/2023 al sig. Testimone_1 tramite whatsapp il seguente messaggio “ci vediamo il 02-10 in ufficio per la consegna differita delle Controparte_3 chiavi e l'assegno per il pagamento di per il tempo aggiuntivo trascorso in casa tua” come da doc. 6 che si CP_1 rammostra al teste;
4.vero che in data 29/08/2023 la sig.ra inviava al sig. nuovo messaggio whatsapp del Testimone_1 Controparte_3 seguente tenore: “ho sentito il dr. che mi ha confermato che entro il 30/09 finirà il trasloco, mi lascerà le chiavi e il CP_1 corrispettivo pattuito per la consegna differita che potrai ritirare qui da noi da lunedì 02/10” come da doc. 7 che si rammostra al teste.
Per E CP_1 Controparte_2
- rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- conferma integrale della sentenza di primo grado n. 1204/2025 del Tribunale di Milano, con particolare riferimento al rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice (odierna appellante);
- condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese e competenze del presente grado di giudizio, ivi incluse quelle forfettarie e IVA/CPA come per legge, il tutto come da nota spese che si deposita e si insiste venga posta a carico di parte soccombente;
- in ogni caso, rigetto di qualunque istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non ravvisandosi i gravi motivi ex art. 283 c.p.c. (considerato altresì che la sentenza impugnata, di rigetto, è provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni sulle spese).
- Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e prova, anche istruttoria, occorrendo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito solamente ) conveniva in giudizio e Parte_1 Pt_1 CP_4 CP_2
avanti al Tribunale di Milano chiedendo di condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti a
[...] fronte dell'inadempimento degli stessi al contratto di compravendita immobiliare sottoscritto inter partes, e in particolare al pagamento dell'importo di € 1.500,00 a titolo di indennità di occupazione nell'immobile venduto per il periodo dal 12.09.2023 al 1.10.2023 (oltre interessi dal dovuto al saldo) e all'importo di € 12.200,00 per la sostituzione dell'impianto di condizionamento illegittimamente asportato.A sostegno delle proprie domande, l'attrice esponeva di aver stipulato con i convenuti (in qualità di venditori), con atto a rogito notaio del 12.09.2023, un contratto di compravendita immobiliare per la somma complessiva di € 1.800.000,00, con il quale avevano altresì pattuito, a titolo gratuito, la permanenza dei venditori nell'appartamento anche successivamente al rogito e non oltre il 1.10.2023, data in cui avrebbero dovuto consegnarlo all'acquirente libero da persone e cose e che, Pt_1 dopo la stipula del rogito notarile, era intervenuto tra le parti uno accordo non formalizzato in base al quale i venditori avrebbero dovuto corrispondere ad contestualmente alla consegna delle chiavi, Pt_1 la somma di €1.500,00 a titolo di indennità di occupazione;
contrariamente agli accordi assunti, i venditori avevano omesso di corrispondere l'importo concordato e avevano altresì indebitamente pagina 2 di 9 asportato due split dell'impianto di condizionamento posto a servizio dell'immobile costituito da n. 2 motori esterni e n. 3 split.per la cui sostituzione era stato preventivato il costo di euro 12.000,00.
e , costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza delle domande CP_1 Controparte_2 attoree e ne chiedevano l'integrale rigetto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1395/2025 del 12.02.2025, istruita la causa documentalmente, ha rigettato integralmente le domande attoree. In particolare, quanto al vantato credito dell'importo di € 1.500,00 a titolo di indennità di occupazione nell'immobile, stante l'espressa pattuizione della gratuità della detenzione della parte venditrice, ha ritenuto indimostrata la stipula un successivo accordo in senso contrario volto a stabilire un corrispettivo per la permanenza nell'immobile, non potendosi assegnare valore probatorio alla messaggistica WhatsApp prodotta in poiché riferibile a un soggetto terzo rispetto alle parti della compravendita e del tutto estraneo al giudizio. Il tribunale ha respinto altresì la domanda volta a ottenere il risarcimento per lo smantellamento (parziale) dell'impianto di condizionamento stante l'assenza di prova in ordine al danno subito, atteso che si era limitata a Pt_1 produrre in atti un solo ed unico preventivo redatto da ditta di fiducia per la sostituzione di un impianto non sovrapponibile a quello rimosso (risalente all'anno 2014), non essendovi documentazione contabile o bancaria di effettiva e reale spesa realmente sostenuta dalla parte attrice, e non essendo stato, a monte, nemmeno esperito il procedimento di ATP al fine di quantificare la spesa necessaria per la sostituzione dei macchinari rimossi, tutto ciò considerando altresì che l'importo richiesto giudizialmente non coincideva con quello richiesto nell'invito alla negoziazione assistita (pari a € 18.000).
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando tre motivi di appello. Pt_1
I. Con il primo motivo di appello lamenta che il primo giudice ha emesso la sentenza impugnata immediatamente all'esito della prima udienza ex art. 281 sexies c.p.c. senza tuttavia contemperare tale tecnica decisoria con l'assolvimento dell'obbligo di motivazione e di esame di tutte le questioni giuridiche sottese alle domande delle parti. II. Con il secondo motivo di appello lamenta che il primo giudice ha respinto la domanda di pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di indennità di occupazione senza ulteriormente indagare in ordine sussistenza di un successivo accordo modificativo delle pattuizioni originarie, rigettando le istanze di prova testimoniale sul punto, nonostante la sussistenza di un principio di prova scritto, rappresentato dalla messagistica WhatsApp prodotta in atti. III. Con il terzo motivo di appello lamenta che il primo giudice, nonostante abbia riconosciuto l'illegittimità della condotta dei convenuti, ha rigettato la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno per l'asportazione dell'impianto di condizionamento, ritenendola erroneamente non dimostrata nel quantum seppure il preventivo prodotto era sufficiente a tal fine, non sussistendo alcun onere del danneggiato di reperire più preventivi e, in ogni caso, facendo lo stesso riferimento a “condizionatori analoghi a quelli rimossi e usati”; sarebbe inoltre ingiustificata, in quanto contraddetta da costante giurisprudenza, l'affermazione secondo cui non vi sarebbe la prova dell'esborso sostenuto, non essendo pagina 3 di 9 tale circostanza idonea, di per sé considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, che potrebbe in ogni caso essere determinato in via equitativa.
e , costituendosi, contraddette le avverse deduzioni, hanno chiesto il CP_4 Controparte_2 rigetto dell'appello avversario e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 25.09.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 13.11.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
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L'appello merita un parziale accoglimento , come meglio esposto in seguito.
1.La doglianza che investe, in ultima analisi, il rito adottato dal giudice e il mancato accoglimento delle istanze istruttorie è generico. Deve osservarsi infatti che non si è verificata nessuna irregolarità processuale né lesione del contraddittorio, atteso che il Giudice ha legittimamente esercitato il potere di definire il giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ritenendo con valutazione discrezionale motivata a verbale, di poter decidere sulla base degli atti e delle discussioni svolte. Infatti l'uso della forma semplificata di decisione è stata adottata dal giudice che ha emesso decreto ex art. 171 bis c.p.c., confermando l'udienza già fissata anche per la decorrenza di termini istruttori ex art. 171 ter c.p.c., e riservato espressamente al prosieguo del giudizio ogni eventuale ed ulteriore delibazione e statuizione giudiziale alla prima udienza di comparizione, che si è pertanto svolta dopo il deposito delle memorie istruttorie.Le parti hanno quindi potuto articolare compiutamente le proprie difese scritte e richieste probatorie nelle memorie ex 171-ter c.p.c., ed hanno avuto spazio per illustrare oralmente le rispettive tesi in udienza. Trattasi di scansione procedurale di cui dà linearmente atto la sentenza impugnata (p.4 sentenza). E' da rilevare, poi, che la censura che si appunta sull'avere il giudice adottato la ragione più liquida si fonda sull'equivoco di avere il giudice effettuato una serie di premesse in rito, quale anche quella inerente la giurisdizione della A.G. che non è stata mai messa in contestazione, che non hanno avuto specifica presa nell'articolazione motivazionale adottata, posto che il giudice ha specificatamente preso posizione su tutte le questioni sollevate, salvo ritenere non necessaria l'istruttoria, evenienza del tutto legittima, e ,come meglio esposto in seguito, sorretta da argomenti che investono tutte le questioni poste dall'appellante, e che non danno strettamente conto dalla adozione della c.d. “ragione più liquida”.
pagina 4 di 9 2. Nel merito, deve rigettarsi il secondo motivo di appello, volto a contestare il rigetto della domanda di pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di indennità di occupazione, la cui decisione è stata assunta, secondo l'appellante, senza alcuna indagine in ordine sussistenza di un successivo accordo modificativo delle pattuizioni originarie. Come correttamente accertato dal Tribunale, il contratto di compravendita immobiliare stipulato per rogito notarile in data 12.9.2023 tra le parti stabilisce espressamente che “La parte venditrice resta nella detenzione a titolo gratuito dell'appartamento in oggetto e si obbliga a consegnarlo… entro e non oltre il 1 ottobre 2023”.
A fronte della contestazione in ordine al perfezionamento di un successivo diverso accordo sulla indennità di occupazione gravante sulla parte venditrice per il periodo di godimento successivo al trasferimento dell'immobile, si è limitata a produrre le conversazioni documentate mediante Pt_1 messaggistica WhatsApp che non provengono dagli appellati, bensì da un soggetto terzo (in particolare, come esplicitato dall'appellante nei propri scritti difensivi, consulente della Testimone_1 [...]
, diverso dalle parti contrattuali e dalle parti del presente giudizio. Controparte_5
A ciò si aggiunga che i messaggi WhatsApp prodotti ( docc.6,7 fasc.I grado , risalgono alle date Pt_1 del 29.08.2023 e del 12.09.2023, quest'ultima coincidente con la data del rogito;
si tratta, quindi, di messaggi- non provenienti dagli appellati- irrilevanti al fine di dimostrare l'asserito patto sull'indennità di € 1.500,00 successivo al rogito notarile di compravendita, nel quale le parti hanno formalmente pattuito: “La parte venditrice resta nella detenzione a titolo gratuito dell'appartamento in oggetto e si obbliga a consegnarlo, libero da persone e cose alla parte acquirente, entro e non oltre il giorno 1 ottobre 2023”.
Se, pertanto, da un lato, non può in alcun modo sostenersi che abbia documentalmente dimostrato Pt_1
l'asserito accordo contrario al contenuto del contratto scritto successivo alla stipula del contratto, poiché avente data anteriore alla stessa, dall'altro lato è inammissibile la prova testimoniale. Ad avviso della Corte, si deve infatti confermare la decisione del Tribunale di non ammettere i capitoli di prova orale sulla base della seguente motivazione- “in quanto…in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali” – facendo riferimento nella nota n. 5 della sentenza, all'orientamento della Cassazione in tema d'inammissibilità della prova testimoniale per genericità dei capitoli in violazione dell'art. 244 cpc.Al riguardo valgono i seguenti consolidati principi giurisprudenziali: “La disposizione dell'art. 244 cod.proc.civ., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. Sentenza n. 2201 del 31/01/2007; Cass. Ordinanza n. 3707/2019); “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di pagina 5 di 9 consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. Ordinanza n. 20997/2011; Cass. N. 9547/2009).Nel caso in esame i capitoli di prova relativi all'asserito patto sull'indennità di € 1.500,00 sono stati formulati dall'appellante senza indicare le circostanze di luogo e la data (successiva al rogito) in cui il legale rappresentante di e l'appellato avrebbero concluso l'asserito accordo. Pt_1
L'articolazione della prova orale su cui insiste anche la richiesta di supplemento istruttorio si presta pertanto a censura di inammissibilità, nonché irrilevanza in quanto vertente su circostanze documentali1.Resta pertanto infondata la doglianza in ordine alla mancata ammissione della prova orale sul punto avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del divieto di prova testimoniale su patti aggiuntivi non documentati.
Non ha, infine, alcun pregio il richiamo ad elementi presuntivi consistenti nella “improbabile” pretesa di un “piccolo importo” rispetto al prezzo convenuto per la compravendita.
3. Va invece accolto, salvo le precisazioni meglio esposte in tema di quantum, il terzo motivo di appello, volto a contestare il rigetto della domanda di risarcimento del danno subito a fronte dell'illegittima asportazione dell'impianto di condizionamento.
Deve anzitutto osservarsi che, nel contratto di compravendita oggetto di causa, le parti avevano espressamente convenuto, in modo peraltro coerente con il disposto di cui all'art. 1477 c.c., che la vendita si intendeva conclusa e accettata “nello stato di fatto in cui l'immobile si trova, a corpo e non a misura, con tutti gli inerenti diritti reali, passi, accessi, accessori pertinenze e servitù…”.La giurisprudenza di legittimità in materia ha chiarito che l'impianto di condizionamento, in quanto destinato completare la funzionalità di un altro bene al quale è materialmente unito (Cass. n. 28613/2022; Cass. n. 2804/2017), ben rientri nella categoria degli “accessori” e, come tale, alla luce delle pattuizioni contrattuali, nonché del disposto di cui all'art. 1477 c.c. (che fa espresso riferimento agli accessori), doveva consegnato congiuntamente all'immobile venduto. Conseguentemente, i venditori e , non consegnando l'immobile “nello stato di fatto in CP_4 CP_2 cui si trova (…) con tutti gli accessori”, hanno integrato gli estremi di un inadempimento contrattuale, 1 Si richiama per comodità l'articolazione istruttoria svolta da Pt_1
In via istruttoria: chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che successivamente alla stipula del rogito notarile di compravendita del 12 settembre 2023 dell'immobile sito in Milano, Via San CP_ Vittore 39, il sig. legale rappresentante della , concordava con il sig. il pagamento di Controparte_3 Parte_1 CP_ un'indennità di occupazione di euro 1.500,00 per la posticipata consegna dell'immobile, da corrispondersi da parte del sig. in favore dell'acquirente mediante assegno;
CP_
2. vero che tale assegno avrebbe dovuto essere consegnato dal sig. all'Agenzia Immobiliare ET contestualmente alla consegna delle chiavi dell'immobile;
3. vero che la sig.ra per conto dell'Agenzia Immobiliare ET inviava in data 12/09/2023 al sig. Testimone_1 Controparte_3 tramite whatsapp il seguente messaggio “ci vediamo il 02-10 in ufficio per la consegna differita delle chiavi e l'assegno per il CP_ pagamento di per il tempo aggiuntivo trascorso in casa tua” come da doc. 6 che si rammostra al teste;
4. vero che in data 29/08/2023 la sig.ra inviava al sig. nuovo messaggio whatsapp del seguente tenore: Testimone_1 Controparte_3CP_
“ho sentito il dr. che mi ha confermato che entro il 30/09 finirà il trasloco, mi lascerà le chiavi e il corrispettivo pattuito per la consegna differita che potrai ritirare qui da noi da lunedì 02/10” come da doc. 7 che si rammostra al teste.
pagina 6 di 9 con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato all'acquirente rappresentato dal fatto che Pt_1
l'asportazione ha inciso sullo stato di fatto e di diritto del bene compravenduto.
Deve convenirsi con quanto dedotto dall'appellante, circa il fatto che il diritto al risarcimento del danno subito spetta anche nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il danneggiato non abbia sostenuto alcun esborso volto a eliminare il pregiudizio (ossia a sostituire l'impianto asportato). In proposito giova richiamare il principio secondo cui “la perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare “ con l'ulteriore precisazione per cui “ il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352).Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781), sicchè ciò che viene in rilievo è il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814). Orbene non essendo contestato che sia intervenuta la materiale asportazione di componenti dell'impianto di condizionamento, e che tale asportazione sia avvenuta contra ius, parte appellante ha provato il fatto idoneo a fondare il risarcimento del danno.
Quanto alla prova della determinazione e quantificazione del danno subito, sulla scorta di quanto sopra richiamato, nessun rilievo può assumere il preventivo prodotto da avente ad oggetto la spesa da Pt_1 sostenersi per il rifacimento ex novo dell'impianto. (doc. 5 fasc. I grado Alter), in quanto inerente al prospettato ammontare del ristoro di una posta di danno del tutto diversa da quella tenuta in considerazione nel caso di specie, relativa al pregiudizio subito a fronte dell'indebita asportazione dell'originario impianto di climatizzazione del 2014. Difatti, sebbene il preventivo in esame reca l'indicazione “impianto di climatizzazione analogo a quello rimosso c/o Vs.”, lo stesso è rapportato in ogni caso al rifacimento di un impianto nuovo, senza tenere in alcun modo in considerazione che l'impianto asportato risaliva a circa 10 anni prima (con tutte le conseguenze da ciò derivanti in termini di usura e svalutazione).Il preventivo prodotto dall'appellante non può quindi costituire un elemento utile alla commisurazione del danno in quanto non risulta in alcun modo incentrato sulla posta di danno effettivamente risarcibile.
Un dato utile a potere ancorare la commisurazione del danno è da ravvisarsi, invece, nel preventivo dell'impianto di climatizzazione acquistato e istallato nel 2014 per il quale gli allora venditori avevano sostenuto la spesa di euro 9.360,00, seppure, con le conseguenze di cui si dà atto nel prosieguo, tale pagina 7 di 9 preventivo comprende una serie di voci ulteriori rispetto alla spesa rapportabile agli split asportati (doc. 1 p.12 fasc. I grado e ). CP_1 CP_2
Non essendo possibile determinare il danno nel suo preciso ammontare, in conformità al disposto di cui all'art. 1226 c.c., può procedersi alla liquidare del danno subito da in via equitativa, tenendo Pt_1 conto quale parametro di riferimento di quanto ha costituito oggetto dei costi verosimilmente all'epoca sostenuti ma, alla luce del passare del tempo e dello svilimento del bene subito dal 2014 all'ottobre del 2023, dell'asportazione solo parziale dell'impianto (essendo rimasta a servizio dell'immobile una parte dei componenti), del fatto che la predisposizione dell'impianto (ossia la parte più importante dello stesso) è rimasta a servizio dell'immobile, nonché, infine, del fatto che il preventivo prodotto comprendeva anche le somme corrisposte per la manodopera e il collaudo. Sulla scorta di tutti gli elementi esposti, in ragione del valore dell'impianto di condizionamento al 2014, e della sua solo parziale asportazione, si ritiene congruo liquidare il danno subito nell'importo di
€ 2.000,00 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
4. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere riformata. Deve richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex multis Cass. n. 19989/2021, Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014, Cass. n. 8718/2013).
Atteso l'esito della lite, che ha visto la soccombenza di e , le spese del primo e secondo CP_4 CP_2 grado di giudizio vanno poste a carico degli appellanti e vengono liquidate sulla sola base del decisum.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi minimi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 1.101 a € 5.201.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1395/2025 pubblicata in data 12.02.2025, così provvede:
-condanna e al pagamento saldo in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 2.000,00 in moneta attuale oltre i interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna e a rifondere a le spese di lite, che CP_1 Controparte_2 Parte_1 si liquidano per il primo grado di giudizio in € 1.278,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA e per il grado di appello in complessivi € 962,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA. pagina 8 di 9 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
ER AR AR NT
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