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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/12/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente opposizione a decreto ingiuntivo SENTENZA
nelle cause civili riunite di II grado iscritte sub n. 109/2024
R.G. e n. 113/2024 R.G., entrambe promosse
da
con sede legale in Roma, Via Gaetano Parte_1
Thiene n. 2, C.F. e P.IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante signora CF Parte_2
, nata a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente a[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto,
dall'Avv. Nicolangela Tino (C.F. ) del foro di C.F._2
Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via degli Scipioni n. 132 – 00192;
- appellante -
1 contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante dott. con sede legale in 39040 Controparte_2
Campo di Trens, Zona Produttiva Reifenstein 21, p. IVA:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paul Cestari P.IVA_2
(c.f. – PEC: e CodiceFiscale_3 Email_1
LD BE (c.f. – PEC: CodiceFiscale_4
, con domicilio eletto nel loro studio a Email_2
Bressanone, Via Castelliere 1, giusta procura alle liti di data
10.03.2023 allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado di data 18.07.2023;
- appellata -
Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 577/2024 del
Tribunale di OL di data 29.05.2024 -
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 03.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
della procuratrice di parte appellante:
come da nota ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
… nel giovarsi del primo dei termini Parte_1
concessi, precisa le conclusioni come rassegnate in appello di seguito ritrascritte:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa sospensione dell'efficacia
esecutiva, in accoglimento del presente appello, riformare la
sentenza del Tribunale di OL, Prima Sezione Civile, n.
2 577/2024, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Covi, emessa
tra le parti in epigrafe nel procedimento n. R.G. 1476/2023,
pubblicata il 29.5.2024 e notificata in pari data e per l'effetto
accogliere le conclusioni rassegnate nell'opposizione a decreto
ingiuntivo di seguito ritrascritte:
- nel merito:
a) accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n.
454/2023 del 14/03/2023 del Tribunale di OL emesso nel
procedimento RG n. 1044/2023 per tutti i motivi di cui all'atto di
opposizione e, per l'effetto, procedere alla revoca dello stesso;
- b) accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia pretesa
creditoria della società opposta nei confronti dell'opponente;
- c) condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché per tutti quelli ulteriori,
patrimoniali e non patrimoniali, immanenti alla antigiuridica
condotta posta in essere dalla stessa, che he proposto l'azione
monitoria nella perfetta consapevolezza di essere in malafede.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
dei procuratori di parte appellata:
come da nota ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare le domande tutte di parte appellante previa conferma della sentenza di primo grado.
Condannare la appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società esponendo di avere Controparte_1
maturato un credito in linea capitale di € 13.395,60 nei confronti della società per il noleggio di un gruppo Parte_1
frigorifero (“chiller”), idoneo alla predisposizione di una pista temporanea da pattinaggio, sulla base dell'offerta di noleggio di data 17.11.2021 sottoscritta dalla cliente per accettazione per il periodo dal 4.12.2021 al 30.01.2022, successivamente prorogato dapprima per 27 gg. e poi di 39 gg., ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di OL, sulla base dell'offerta, delle fatture e dell'estratto notarile autenticato del registro vendite
IVA, il decreto ingiuntivo n. 454/2023 per € 13.395,60, oltre interessi di mora commerciali e spese di procedura.
2. ha proposto opposizione all'ingiunzione, Parte_1
deducendo: - l'illegittimità e nullità del decreto ingiuntivo opposto attesa l'inesistenza del credito ingiunto – eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, per avere fornito un “chiller”
più grande e ingombrante rispetto a quello contrattualmente previsto, per cui l'opponente “ne ha potuto usufruire per un
periodo diverso da quello concordato, neppure più ricadente nelle
festività natalizie”, circostanza che avrebbe indotto la stessa parte opposta ad accettare “la somma di euro 5.000,00 a fronte
di quella maggiore ingiunta”; - l'illegittimità e nullità del decreto ingiuntivo opposto per inidoneità delle fatture a costituire idonea prova scritta nel giudizio di opposizione;
-
4 l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria (quantificato nell'ammontare del credito ingiunto), per essere palese che l'opposta avrebbe proposto “una domanda monitoria
palesemente infondata ed illegittima, nella perfetta
consapevolezza di non avere nulla a che pretendere
dall'opponente.” L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna ex art. 96 cpc dell'opposta e il riconoscimento delle spese di lite.
3. costituendosi, ha contestato Controparte_1
ogni proprio inadempimento, essendo stata a suo carico unicamente l'obbligazione di mettere a disposizione un “chiller”
con una capacità frigorifera minima di 100kw (sufficiente per la predisposizione della pista di ghiaccio a scopo ludico/amatoriale condotta dall'opponente), senza previsione di una precisa misura e/o di un preciso modello, con trasporto e anche l'installazione – per scelta della cliente – a carico di quest'ultima. A fronte della scelta della cliente di accettare il
“chiller” concretizzato con scambio informativo del 24.11.2021
(in cui sarebbe stata inviata anche la scheda tecnica del macchinario) e di non recedere dal contratto (alternativa che sarebbe stata offerta in quella sede), eventuali ritardi nel trasporto e nella messa in funzione/installazione erano da imputare alla sola opponente, che – ad eccezione dell'acconto
5 pagato di € 560,00 + IV – si sarebbe resa inadempiente ad ogni obbligo di pagamento, restituendo il macchinario, nonostante la chiusura della pista di ghiaccio il 07.3.2022, solo alcuni giorni dopo l'ultimo sollecito dell'opposta in data 7.4.2022. Infine, la successiva offerta dell'opponente di pagare l'importo di €
5.000,00 + IV a saldo della fattura del 24.2.2022 per €
9.113,40 (IV compresa), accettata dall'opposta, non sarebbe stata rispettata, con la conseguenza che anche la concessione dello sconto parziale era da intendersi revocata. L'opposta ha contestato anche i restanti motivi d'opposizione, rilevando in particolare l'esenzione dall'obbligo della negoziazione assistita in caso di procedura monitoria, a prescindere dall'ammontare del credito. Ha chiesto, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, con il favore delle spese del procedimento di opposizione.
4. Scambiate le memorie ex art. 171ter cpc, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo assumendo, nei limiti dell'ordinanza istruttoria del 20.11.2023,
le prove orali (interrogatorio formale della legale rappresentante dell'opponente e prova per testi) all'udienza del 13.02.2024.
5. Il Tribunale con l'impugnata sentenza ha respinto l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente a rifondere all'opposta le spese del procedimento di opposizione.
6 6. In sintesi, il Tribunale ha: - rigettato l'eccezione di improcedibilità del procedimento per effetto dell'esclusione dell'obbligo della previa negoziazione assistita nei procedimenti monitori, inclusa l'opposizione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett.
a) della legge n. 132/2014; - ritenuto ingiustificata l'eccezione di inadempimento alla luce delle previsioni contrattuali,
secondo cui trasporto, installazione e disinstallazione del gruppo frigorifero erano a carico dell'opponente, e sulla base delle deposizioni testimoniali del dipendente incaricato della parte opposta e del delegato/preposto della legale rappresentante dell'opponente (che hanno trattato e concordato tutte le vicende), dovendosi imputare le difficoltà di trasporto e di installazione alla stessa opponente, dopo l'accettazione “del
Parte macchinario più grande, da parte di previa ricezione della
relativa scheda tecnica”; - ritenuto corretto l'ammontare del credito come calcolato nelle fatture ingiunte, tenuto conto del ritardo nella riconsegna del macchinario, non giustificabile essendo rimasto indimostrato l'allegato impedimento della riconsegna al termine dell'utilizzo (forti piogge nel mese di marzo 2022 su Roma che avrebbero reso impossibile il caricamento e trasporto del macchinario); - ritenuto che lo sconto concesso fosse stato condizionato al pagamento
“immediato della fattura di € 9.113,00” per evitare la fatturazione del periodo successivo alla scadenza del primo prolungamento, condizione non avveratasi, con conseguente
7 fatturazione da parte dell'opposta anche del periodo successivo alla prima proroga fino alla riconsegna effettiva;
- ritenuto inadempiente unicamente l'opponente con Parte_1
conseguente rigetto dell'opposizione, con il carico delle spese in ossequio al principio di soccombenza.
7. Avverso questa decisione ha notificato un Parte_1
primo atto di citazione in appello con citazione dinanzi alla
Corte d'appello di Trento, iscritto presso questa Sezione
distaccata di OL della Corte d'appello di Trento sub R.G. n.
109/2024 in data 28.06.2024. Nello stesso giorno Parte_1
ha notificato nuovamente alla controparte un sostanzialmente identico atto d'appello, provvedendo, nella citazione (a diverso giorno d'udienza) a precisare l'ora d'udienza, oltre a completare l'indicazione della Corte adita con la Sezione della stessa sita in
OL. Il secondo appello è stato iscritto sub R.G. n.
113/2024.
8. si è costituita solo nel Controparte_1
procedimento iscritto sub R.G. n. 113/2024.
9. Il consigliere istruttore, assegnatario di entrambi i procedimenti, non ha dato seguito all'istanza presentata dall'appellante nel fascicolo R.G. n. 109/2024 di cancellazione della causa di ruolo, chiamando, invece, entrambi i procedimenti alla medesima udienza del 4.12.2024.
10. Il collegio, investito anche dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata
8 sentenza, con ordinanza dell'11.12.2024, oltre a rigettare l'istanza, ha disposto ai sensi dell'art. 335 cpc la riunione del procedimento sub R.G. n. 113/2024 a quello pendente sub R.G.
n. 109/2024.
11. Il consigliere istruttore con ordinanza di medesima data resa nel procedimento R.G. n. 109/2024 ha rigettato l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo, presupponendo questa una causa estintiva del procedimento (rinuncia agli atti,
doppia mancata comparizione, etc.), nel caso di specie non realizzatasi. Ha dato atto della disposta riunione dei procedimenti, al che i successivi atti e verbali di causa risultano depositati sul fascicolo telematico portante R.G. n. 109/2024.
12. Senza altro incombente, il consigliere istruttore,
previa concessione dei termini ex art. 352 comma 1 cpc, in seguito all'udienza dell'3.12.2025 ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nel primo termine ex art. 352 comma 1 cpc e riportate per esteso in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Illegittimità e/o nullità
della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione
dell'art. 112 cpc e dell'art. 2697 cc”, l'appellante imputa al
Tribunale un'omessa pronuncia in ordine al motivo d'opposizione fondato sul rilievo della “inidoneità delle fatture
poste a base del decreto ingiuntivo opposto a costituire prova del
9 credito preteso”, anche per quanto emerso in sede testimoniale,
dove il preposto della opponente aveva dichiarato di non avere potuto provvedere al pagamento delle fatture, perché “intestate
a un soggetto giuridico diverso, ossia la società dell'anno
precedente, ”. Controparte_3
1.1. Il motivo non è fondato.
1.2. Nell'atto di opposizione in primo grado sub punto II
l'opponente ha esclusivamente dedotto che, avendo contestato
(nel primo motivo d'opposizione) sia l'an che il quantum, le fatture, sulle quali unicamente si fonderebbe il decreto ingiuntivo, non sarebbero da sole sufficienti a rendere la prova degli elementi costitutivi del credito azionato. La vicenda dell'asserita erronea intestazione delle fatture come impedimento di un qualsiasi pagamento non è stata dedotta nei termini di rito (memorie ex art. 171ter cpc) e nessun capitolo di prova al riguardo si rinviene nel pertinente capitolato dell'opponente. Solo il teste , dipendente e Testimone_1
preposto delegato dell'opponente (nonché compagno convivente della legale rappresentante), che si è occupato dell'intero rapporto di con ha Parte_1 Controparte_1
aggiunto in sede testimoniale che “avrebbe pagato” l'importo concordato di € 5.000,00 + IV, ma di non averlo “potuto fare
per l'erroneità delle fatture.”
1.3. Tutte le argomentazioni, in parte tardive in parte erronee in fatto, sono inidonee all'affermazione della violazione
10 dell'omessa pronuncia.
1.4. Il Tribunale, infatti, a mente (implicitamente)
dell'insufficienza ex sé della fattura commerciale a costituire la prova degli elementi costitutivi del credito azionato con il decreto ingiuntivo nel successivo giudizio d'opposizione, ha apprezzato: a) il contratto scritto intervenuto tra le parti
(dimesso, contrariamente all'affermazione dell'opponente appellante, già insieme al ricorso monitorio, unitamente alle fatture e all'estratto notarile del registro vendite), e b) le vicende successive come emergenti dalla documentazione (e-mails,
messaggi Whatsapp e audio) e dalle deposizioni testimoniali
(accettazione espressa del tipo di macchinario concretamente disponibile con obblighi di trasporto e installazione a carico dell'opponente), imputando l'unico inadempimento alla stessa parte eccipiente l'eccezione, che nonostante lo sconto concesso dalla creditrice non ha provveduto al pagamento.
1.5. La decisione, quindi, non è fondata sulle fatture emesse come unica prova, ma sull'istruttoria documentale e orale condotta in primo grado.
1.6. Nessun obbligo, poi, aveva il Tribunale ad affrontare la vicenda dell'asserita erronea fatturazione, mai introdotta correttamente e tempestivamente entro i termini di rito concessi.
1.7. Comunque, anche quest'argomentazione è nel merito non persuasiva.
11 1.8. Le tre fatture allegate al ricorso monitorio (di cui la prima del 22.11.2021 per € 560,00 + IV, relativa all'acconto del 10%
del periodo di noleggio originariamente previsto, anche regolarmente pagata) erano intestate a “ Parte_3
. Il codice fiscale/partita IV indicato nelle fatture
[...]
era correttamente quello della società opponente
(14241391003). L'appellata ha dedotto, senza essere sul punto contestata, che “le fatture elettroniche sono state sin dall'inizio
emesse sulla partita IV n. e il codice P.IVA_1
destinatario/univoco “E06UCUD”, propri della sola Parte_1
assegnati alla stessa dall'Agenzia delle Entrate e indicati dalla
di proprio pugno in calce alla ultima pagina della Parte_1
conferma dell'ordine …” e che “tutte e tre le fatture elettroniche
sono state regolarmente inoltrate al Sistema di interscambio
dell'Agenzia delle Entrate (SDI) e, a controlli superati della partita
IVA e dell'indirizzo telematico, sono quindi state consegnate alla
che non le ha contestate …”. Inoltre, anche Parte_1
l'intestazione risulta essere stata da Controparte_1
successivamente emendata (come risulta dall'allegazione delle stesse fatture alla comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione e di quelle elettroniche alla comparsa in appello).
1.9. Evidentemente la società appellante non ha avuto difficoltà di procedere all'annotazione contabile delle fatture così
emesse, come è dimostrato anche dal pacifico pagamento della prima fattura (sull'efficacia probatoria anche contro il
12 destinatario della fattura commerciale dopo la regolare contabilizzazione nel registro IV cfr. Corte di cassazione,
ordinanza n. 26801/2019 e sentenza n. 3581/2024)
1.10. . Nessuna doglianza rispetto a un difetto nell'intestazione
è documentata (nonostante il teste abbia affermato di Tes_1
avere “scritto”). La fattura elettronica è stata inviata attraverso il sistema pubblico SDI gestito dall'Agenzia delle Entrate alla destinataria, identificata con il corretto n. di partita IV/codice fiscale e codice univoco da essa comunicato all'atto di sottoscrizione del contratto. Inoltre, la stessa appellante conferma che la denominazione “ era quella Parte_3
della medesima società nell'anno precedente, per cui la parzialmente ultronea indicazione nelle fatture di entrambe le denominazioni della stessa società assunte nel biennio
2020/2021 non ha ostacolato né la corretta identificazione dei soggetti del rapporto né la corretta contabilizzazione delle fatture.
1.11. Trattasi, quindi, di un mero pretesto per giustificare il mancato pagamento, ma non di un ostacolo oggettivamente impeditivo del corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Illegittimità e/o nullità
della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1460 cc, 115
e 116 cpc – travisamento delle risultanze processuali”,
l'appellante imputa alla sentenza da un lato un Parte_1
erroneo apprezzamento istruttorio circa la non corretta
13 fornitura di quanto concordato (un “chiller” troppo grande e ingombrante;
attacchi inadeguati) con conseguente apertura della pista solo dopo le festività natalizie (15.1.2022) e l'impedimento della riconsegna per effetto delle “importanti
piogge che hanno interessato Roma nel mese di marzo 2022
rendendo così inaccessibili i terreni per i mezzi gommati.”
Dall'altro il Tribunale sarebbe incorso “in un errore di
percezione”, laddove avrebbe inteso le dichiarazioni del teste
(dipendente dell'opposta) nel senso che l'importo Tes_2
concordato di € 5.000,00 presupponeva comunque il pagamento immediato della seconda fattura ammontante a €
9.113,00. In realtà, secondo l'appellante, l'accordo e la somma di € 5.000,00 era da intendersi riferito a saldo del credito di peraltro non potuto saldare in difetto Controparte_1
di emissione di pertinente previa nota di credito da parte della creditrice. L'appellante ha sintetizzato la propria argomentazione in chiusura del motivo: “Se solo il Tribunale di
OL avesse compiutamente valutato le risultanze
processuali, con particolare riferimento al carteggio del 7.4.2022,
del 5.5.2022, del 2.8.2022 e del 14.9.2022 ed avesse
correttamente interpretato le dichiarazioni rese dal signor
in sede di escussione, di certo avrebbe concluso la Tes_2
propria indagine affermando il raggiungimento dell'accordo di
euro 5.000,00, ragion per cui il maggiore importo ingiunto doveva
ritenersi errato e frutto di un'azione temeraria di parte avversa.
14 La stessa istruttoria ha evidenziato l'illegittimità e l'infondatezza
delle avverse pretese e gli indiscutibili inadempimenti di parte
avversa: la consegna di un chiller diverso da quello pattuito con i
relativi disagi e ritardi e l'accordo di un prezzo finale inferiore a
quello poi fatturato proprio a causa degli inadempimenti
dell'opposta. Ebbene, risulta per tabulas l'esito dell'errore di
giudizio commesso dal primo giudice nell'affermare che il
pagamento di euro 5.000,00 oggetto di accordo implicasse
comunque il previo pagamento della fattura di euro 9.113,00. Per
tali considerazioni si impone – previa sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza appellata – la riforma della stessa
pronuncia, in accoglimento del presente appello.”
2.1. Il Tribunale ha escluso ogni inadempimento della noleggiante sul rilievo che la noleggiatrice, acquisita la conoscenza già in data 24.11.2021 (anche tecnica con l'invio della pertinente scheda descrittiva) del macchinario concretamente disponibile presso il deposito di AN (di dimensioni più grandi rispetto all'anno precedente), ha ritenuto di accettarlo, ferme le obbligazioni a proprio carico del trasporto, dell'installazione, della disinstallazione e della successiva riconsegna presso il deposito di prelievo. Ha
imputato la IT apertura della pista di ghiaccio, quindi,
alla stessa Parte_1
2.2. Questo accertamento compiuto dal Tribunale va esente dalle censure che l'appellante gli rivolge, reiterando
15 sostanzialmente la propria versione dei fatti senza confrontarsi con il contenuto del contratto e le vicende successive documentate e testimoniate dai due interlocutori delle parti,
che hanno gestito l'intero rapporto.
2.2.1. L'”offerta di noleggio chiller” di Controparte_1
accettata con sottoscrizione di in data
[...] Parte_1
17.11.2021, ha previsto unicamente la locazione
(originariamente dal 04.12.2001 al 30.01.2022) di un “chiller” di
“potenza adeguata per la dimensione della pista” con una capacità frigorifera di (almeno) “100 kW (+20°C/ - 10°C)”. Per la durata concordata veniva fissato l'importo di locazione in €
5.600,00 + IV. Per ogni giorno di noleggio “extra” veniva concordato l'importo di € 90,00.
2.2.2. Erano escluse dall'offerta espressamente le seguenti prestazioni “l'avviamento del gruppo frigorifero, installazione
gruppo frigo, disinstallazione gruppo frigo, trasporto andata /
ritorno.”
2.2.3. Nell'offerta, quindi, il macchinario non è stato individuato con riferimento a una determinata misura, ma in relazione alle sue capacità produttive (potenza e capacità
frigorifera). Inoltre, veniva espressamente avvisato che “il ritiro
del chiller può essere effettuato nei seguenti magazzini in base
alla disponibilità e quindi non garantito.”
2.2.4. Il contestato inadempimento per avere messo a disposizione un chiller “troppo grande” e “ingombrante” (mai,
16 peraltro, l'opponente ha concretamente indicato le asserite differenze di misura) è già escluso, quindi, dal chiaro contenuto del contratto.
2.2.5. Non è mai stato posto in dubbio, infatti, che il
chiller in concreto fornito non abbia disposto della capacità
frigorifera promessa o della potenza adeguata alla dimensione della pista (sul perché nell'offerta non sono mai garantiti una certa misura e un determinato peso, ma solo una potenza minima garantita, il teste , responsabile di Testimone_3
vendita della che ha contrattato con CP_1 Controparte_1
Parte_
ha spiegato: “Noi, quando facciamo i contratti, Pt_1
diamo una potenza minima garantita, in base alle dimensioni
della pista di ghiaccio e non scriviamo mai sui contratti peso e
misure, dato che anche noi prendiamo i chiller a noleggio e ci
danno quello che è disponibile, garantendoci comunque la
potenza superiore qualora non ci sia quella garantita minima.”).
2.2.6. A ciò si aggiunge il fatto che Controparte_1
con il tramite di , in data 24.11.2021
[...] Testimone_3
ha inviato al preposto della , la Parte_1 Testimone_1
scheda tecnica (tramite Whatsapp, cfr. sub doc. n. 2 e 3 di parte opposta nel giudizio d'opposizione), in cui sono peraltro indicate le esatte misure (altezza, larghezza e profondità) e il peso (3.655 kg), del macchinario in concreto disponibile.
2.2.7. La macchina, “più performante” rispetto a una più
piccola preferita dalla cliente (teste ), è stata Tes_2
17 accettata da nella persona del preposto Parte_1 Tes_1
che, comunque, mai sarebbe “receduto dal contratto …
[...]
dato che eravamo a fine novembre e ormai la pista doveva
aprire”.
2.2.8. Il macchinario conforme alle previsioni contrattuali,
quindi, era a disposizione della cliente sin dal 24.11.2021
presso il deposito di AN (RM).
2.2.9. Essendo il trasporto e l'installazione con l'avviamento dell'impianto a carico di tutte le Parte_1
successive vicissitudini (ricerca del trasportatore;
invio inizialmente di trasportatore con mezzo inidoneo;
difetto di predisposizione dei presupposti tecnici per installare il chiller sul luogo di destinazione per mancanza di accessori/riduzioni/guarnizioni necessari, etc.) non sono imputabili alla noleggiante, a cui pertanto non è addebitabile alcun ritardo nell'apertura della pista.
2.2.10. L'accertamento compiuto dal Tribunale in punto adempimento delle obbligazioni assunte da parte della noleggiante resiste, pertanto, alle Controparte_1
censure proposte nell'appello.
2.2.11. Comunque, la noleggiante si è fatta anche parte attiva per risolvere le problematiche insorte a causa,
evidentemente, di incapacità tecnica e gestoria/logistica della cliente, dimostrando la propria buona fede anche
Parte nell'esecuzione del rapporto (teste : “ ha deciso Tes_2
18 di farsi l'avviamento da sola, nonostante io avessi proposto di
farlo fare a noi al costo di euro 420,00 più IV. È sorto un
problema con gli attacchi, ma noi non conosciamo la pista del
cliente e non spetta a noi verificare gli attacchi. Io comunque l'ho
aiutato, dato che mi ha mandato le foto e le misure ed io in
macchina avevo gli attacchi;
dato che avevo il Covid, li ho
Parte imballati ed atteso il corriere mandato da Gli ho dato sia gli
attacchi, nonostante esulasse dal ns. contratto, e poi le riduzioni
dei tubi, che vanno in base alla pista, e di solito non me ne
Parte occupo. non ha restituito gli attacchi, che valgono almeno
650,00 euro oltre IV. Io ho mandato gli attacchi di , CP_1
mentre il macchinario da noi fornito era privo di attacchi, ha solo
4 tubi.”).
2.3. È pacifico, poi, che la pista è entrata in funzione (non si ricava dalla documentazione o dall'istruttoria orale l'esatta data di apertura, secondo l'unilaterale resoconto dell'appellante opponente – cfr. e-mail del 7.4.2022, in atti – ciò è avvenuto solo in data 15.1.2022) ed è rimasta attiva fino al 7.3.2022 con un prolungamento della locazione del macchinario di 27 gg.
2.4. La seconda fattura (datata 24.2.2022) di CP_1
contiene, quindi, la fatturazione del saldo
[...]
dell'originario corrispettivo di € 5.600,00, detratto l'acconto versato di € 560,00, e il periodo di proroga del noleggio (€
2.430,00 = € 90,00 X 27 gg.), oltre IV, per la complessiva somma di € 9.113,40, comprensiva di IV.
19 2.5. La fattura non è stata pagata.
2.6. al termine dell'uso (7.3.2022) si è resa Parte_1
inadempiente all'obbligo di riconsegna del macchinario tramite disinstallazione e trasporto (a suo carico) al deposito di AN
(RM). Il suo preposto ha preferito, invece, dedicarsi a un periodo di “riposo meritatissimo” sui lidi di un mare caldo di altro continente (cfr. scambio Whatsapp sub doc. n. 7 di parte opposta: domanda di “Ciao, hai chiuso? Quando Tes_2
rientra il chiller a AN?”, risposta di con foto di una Tes_1
spiaggia sabbiosa caraibica: “Riposo meritatissimo”).
2.7. Seguiva il sollecito di del 4.4.2022: “Ciao! Hai Tes_2
portato il chiller? Non so come fare con te” (cfr. ancora sub doc.
n. 7 di parte opposta).
2.8. Il 7.4.2022 lamenta al preposto di Tes_2 Parte_1
con messaggio Whatsapp il mancato invio della mail
[...]
(evidentemente annunciata) con l'indicazione del luogo in cui si trova il chiller e ca. i tempi della sua riconsegna. Annuncia
l'affidamento della pratica al legale “per il pagamento delle
fatture non contestate e non pagate e denuncia alle autorità per
appropriazione indebita. Vedi tu” (cfr. sub doc. n. 10 di parte opposta).
2.9. Il macchinario verrà poi restituito solo a metà aprile 2022
e fattura con la terza fattura ingiunta Controparte_1
un ulteriore periodo di prolungamento del noleggio per 39 gg. X
20 2.10. In data 7.4.2022 il preposto di Parte_1 Tes_1
invia al per e-mail (copia dimessa da
[...] Tes_2
entrambe le parti) un lungo resoconto delle vicende, in cui imputa alla controparte il ritardo nell'apertura della pista in questione per via delle difficoltà incontrate prima nell'organizzare il trasporto (a proprio carico) e successivamente nell'installazione e nell'avviamento sulla pista destinata
(contrattualmente anche a proprio carico). Ammette di dovere restituire il macchinario (“fermo da circa 30 gg.”) e che la restituzione era nelle “sue intenzioni le scorse settimane”, ma che “il tempo non ci ha aiutato in quanto le piogge incessanti e
copiose dei giorni scorsi hanno reso impraticabile il terreno per
qualsiasi mezzo gommato …”. Afferma, in chiusura, di rimettersi
“al vostro buon senso per capire insieme a voi come organizzarci
per il saldo del motore in questione”, restando inteso che “la mia
azienda non ha nessuna intenzione di effettuare pagamenti che
non ritiene dovuti (giorni extra ecc. ecc.), anche alla luce di
quanto sin qui argomentato.”
2.11. Non solo, quindi, come ha affermato il Tribunale, è
rimasto indimostrato il fenomeno di anomale precipitazioni su
Roma nell'intero mese di marzo 2022, ma dalla stessa mail emerge che forti piogge si erano verificate solo nei primi di aprile 2022 – “nei giorni scorsi” (cfr. anche il teste , Tes_2
che conferma di avere ricevuto in data 4.4.2022 dal sig.
la comunicazione che non si riusciva a recuperare il Tes_1
21 macchinario dal luogo in cui era per le piogge all'epoca in atto).
2.12. Non è, quindi, dimostrato che la riconsegna del macchinario non fosse stata possibile dopo la chiusura della pista in data 7.3.2022 (al termine dei 5 giorni di flessibilità
attribuiti dalla noleggiante secondo il teste ), prima Tes_2
delle asserite “eccessive piogge impeditive” dei primi giorni dell'aprile 2022. “imputet sibi” le difficoltà nella Parte_1
riconsegna nell'aprile 2022 se i suoi preposti e amministratori ritenevano di dedicarsi a “riposi meritatissimi” nel mese di marzo, lasciando il macchinario esposto alle intemperie ed assumendosi ogni rischio (artt. 1588, 1590, 1591 cc nonché
punto 5.3. delle condizioni di contratto “Restituzione del
macchinario”). Non risulta, quindi, la prova della causa “non
imputabile” ovvero del caso fortuito/della forza maggiore.
2.13. Va ora affrontata la censura all'accertamento compiuto dal Tribunale in relazione agli asseriti accordi successivi sull'ammontare e sul pagamento di quanto dovuto.
2.13.1. Giusto il Tribunale, il teste avrebbe Tes_2
“concordato lo sconto, ma a condizione che pagasse subito anche
la fattura di € 9.113,00 per evitare di fatturare anche il tempo
successivo in cui aveva trattenuto il chiller, ossia dalla scadenza
del primo prolungamento, 26.02.2022, fino alla effettiva
restituzione”.
2.13.2. Il teste , però, ha dato delle risposte Tes_2
differenziate.
22 2.13.3. Al capitolo n. 17 (“Vero che il signor ha Tes_2
nuovamente sollecitato in data 07.04.2022 l´immediato
pagamento della “vecchia” fattura n. 1/20220671 del
24.02.2022 per € 9.113,40 iva inclusa e avvertito che in difetto di
saldo la avrebbe provveduto all´addebito Controparte_1
dei costi di noleggio del dalla scadenza del primo CP_4
prolungamento (26.02.2022) sino alla sua effettiva restituzione
avvenuta alcuni giorni dopo l´ultimo relativo sollecito di data
07.04.2022?”) ha riferito di avere continuamente (“sempre”)
sollecitato il pagamento e di essersi messo d'accordo con il sig.
“che lui avrebbe pagato subito la fattura per euro 9.113, Tes_1
per evitare di fatturare anche il tempo successivo in cui aveva
trattenuto il chiller. non ha pagato, diceva che erano Tes_1
troppi.” (cfr. anche mail di questo tenore inviato dal sig.
al sig. il 7.4.2022 sub doc. n. 9 di parte Tes_2 Tes_1
opposta). Sicché, non intervenendo alcun pagamento, seguiva l'ulteriore fatturazione (terza fattura ingiunta) del periodo di
IT consegna.
2.13.4. Sul successivo capitolo n. 21 (“Vero che il signor
ha avvertito il legale rappresentante della Tes_2 Parte_1
che in caso di mancato tempestivo pagamento della somma di
[...]
€ 6.100,00 lo sconto parziale di € 3.013,40 sulla predetta fattura
era da considerarsi revocato?”) il teste ha riferito: “Ci eravamo
accordati per lo sconto, a condizione che pagasse subito. L'ho
avvisato che altrimenti lo sconto non si poteva farlo.”
23 2.13.5. In un primo momento, quindi, il responsabile della vendita in tentava di accordarsi con la Controparte_1
cliente nel senso del pagamento della (seconda) fattura del noleggio, senza mettere in conto il periodo della consegna
IT (con 39 gg. “scontati”).
2.13.6. In un secondo momento, poi, le parti si sono accordate su un importo minore (€ 5.000,00 + IV = €
6.100,00).
2.13.7. sosteneva in giudizio che Controparte_1
quest'ultimo accordo riguardasse solo la seconda fattura (e non anche la terza) e che, stante comunque il difetto di pagamento,
“lo sconto” era da intendersi “revocato”.
2.13.8. Risulta però dalla corrispondenza elettronica successiva all'aprile 2022, che effettivamente le parti si siano accordate, come sostiene l'appellante, a uno “sconto” nel senso di un pagamento a saldo e stralcio di un importo di € 5.000,00
+ IV (= € 6.100,00).
2.13.9. A sostegno della conclusione milita la comunicazione del sig. del 30.07.2022 al sig. Tes_2
(in risposta a una proposta ricevuta a maggio 2022 per Tes_1
€ 4.770,00 oltre IV, cfr. copia mail dimessa dall'opponente) del seguente contenuto: “ok per la tua proposta ma vanno aggiunti 5
giorni … totale 5.440 € + IV. Sono rimasto d'accordo con
l'avvocato che dobbiamo ricevere pagamento entro 10 giorni.
Attendo risposta in merito. Saluti.” Con successiva mail del
24 2.8.2022 (depositata dall'opponente) il sig. (“a cui Tes_1
scappa un sorriso al solo pensiero di dovere pagare ancora
qualcosa per le operazioni di carico e scarico …”) propone “di
procedere al saldo di quanto dovuto con la richiesta di chiuderla,
incontrandosi a metà strada, con cifra tonda a 5.000 € oltre IV.
L'unica cosa è che dobbiamo aspettare il 16 agosto che rientra la
signora dell'amministrazione dalla ferie per potere procedere alla
sistemazione delle fatture e al bonifico in vostro favore.”
2.13.10. Quest'ultima proposta con termine di pagamento il
16.8. viene accettata dal sig. con mail dello stesso Tes_2
2.8.2022 (“Ti confermo i 5000 + IV”).
2.13.11. Nonostante il perfezionamento dello sconto a saldo e stralcio entro il termine del 16.8.2022 non ha, Parte_1
però, effettuato alcun pagamento, pretendendo evidentemente la previa emissione di una nota di credito. A che il sig.
ancora con mail del 14.09.2022 comunicava al sig. Tes_2
che “come concordato, appena ha bonificato i 5000 € + Tes_1
iva ti faremo nota di credito per la differenza.”
2.13.12. E ancora non procede ad alcun Parte_1
pagamento, dimostrando così di non volere o potere pagare.
2.13.13. Emerge dalla corrispondenza intervenuta tra le parti e anche dalla deposizione testimoniale del sig. Tes_2
che, quindi, effettivamente le parti si erano accordate circa uno
“sconto rilevante” non solo sulla seconda fattura, ma sull'intero dovuto e fatturato, nel senso che la creditrice si riteneva
25 soddisfatta con il pagamento dell'importo di € 5.000,00 + IV, a condizione che tale pagamento intervenisse immediatamente
(“…a condizione che pagasse subito. L'ho avvisato che altrimenti
lo sconto non si poteva fare”; cfr. anche mail del 30.7.2022,
sopra citata) e, giusto accordo intervenuto per scambio di corrispondenza del 2.8.2022, entro il 16.8.2022.
2.13.14. Il mancato rispetto anche di quest'ultimo termine di pagamento accordato, indubbiamente essenziale alla luce dell'istruttoria acquisita, ha come effetto il venire meno dello
“sconto” pattuito con conseguente rivivere dell'intero credito come ingiunto con l'opposto decreto ingiuntivo.
2.13.15. L'ultimo “escamotage” argomentato dall'opponente/appellante, secondo cui non avrebbe potuto pagare per difetto di “previa” emissione di nota di credito (in assenza della quale sarebbe stata “esposta al rischio di dovere
pagare anche gli importi portati nelle precedenti fatture”), è
infondato, alla luce degli accordi presi dalle parti e dalla pattuizione di un corrispettivo “scontato” a saldo e stralcio,
condizionato al pagamento entro il termine da ultimo accordato del 16.08.2022. In mancanza di pagamento, alcun onere/dovere esigibile era posto a carico di emettere note di credito.
2.14. In conclusione, la sentenza, pure correttane in questa parte la motivazione, resiste all'appello e va confermata.
3. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante
26 in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 Parte_1
cpc).
3.1. Opportunamente l'appellata si è Controparte_1
costituita unicamente nel secondo dei due procedimenti riuniti,
il che consente di liquidare in suo favore un unico compenso per un unico procedimento.
3.2. Tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00), si liquidano alla parte appellata stante la media complessità Controparte_1
in fatto e in diritto della vertenza, in aderenza al D.M. 55/2014
come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e il compenso minimo per la fase istruttoria/trattazione (limitata alla riunione dei due procedimenti instaurati dall'appellante e alla trattazione dell'istanza di sospensione in un'unica udienza,
svolta in trattazione scritta), e quindi: € 1.134,00 per studio, €
921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 4.888,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IV e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di OL,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
27 nei confronti con Parte_1 Controparte_1
appelli riuniti iscritti sub R.G. n. 109/2024 e sub RG n.
113/2024 avverso la sentenza n. 577/2024 del Tribunale di
OL di data 29.05.2024,
rigetta
gli appelli, entrambi proposti da Parte_1
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1
le spese del grado, che liquida in € Controparte_1
4.888,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IV e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
OL, così deciso il 10.12.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
28 Il Funzionario Giudiziario
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90 € = € 3.510,00, oltre IV (complessivamente € 4.282,20).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente opposizione a decreto ingiuntivo SENTENZA
nelle cause civili riunite di II grado iscritte sub n. 109/2024
R.G. e n. 113/2024 R.G., entrambe promosse
da
con sede legale in Roma, Via Gaetano Parte_1
Thiene n. 2, C.F. e P.IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante signora CF Parte_2
, nata a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente a[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto,
dall'Avv. Nicolangela Tino (C.F. ) del foro di C.F._2
Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via degli Scipioni n. 132 – 00192;
- appellante -
1 contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante dott. con sede legale in 39040 Controparte_2
Campo di Trens, Zona Produttiva Reifenstein 21, p. IVA:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paul Cestari P.IVA_2
(c.f. – PEC: e CodiceFiscale_3 Email_1
LD BE (c.f. – PEC: CodiceFiscale_4
, con domicilio eletto nel loro studio a Email_2
Bressanone, Via Castelliere 1, giusta procura alle liti di data
10.03.2023 allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado di data 18.07.2023;
- appellata -
Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 577/2024 del
Tribunale di OL di data 29.05.2024 -
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 03.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
della procuratrice di parte appellante:
come da nota ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
… nel giovarsi del primo dei termini Parte_1
concessi, precisa le conclusioni come rassegnate in appello di seguito ritrascritte:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa sospensione dell'efficacia
esecutiva, in accoglimento del presente appello, riformare la
sentenza del Tribunale di OL, Prima Sezione Civile, n.
2 577/2024, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Covi, emessa
tra le parti in epigrafe nel procedimento n. R.G. 1476/2023,
pubblicata il 29.5.2024 e notificata in pari data e per l'effetto
accogliere le conclusioni rassegnate nell'opposizione a decreto
ingiuntivo di seguito ritrascritte:
- nel merito:
a) accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n.
454/2023 del 14/03/2023 del Tribunale di OL emesso nel
procedimento RG n. 1044/2023 per tutti i motivi di cui all'atto di
opposizione e, per l'effetto, procedere alla revoca dello stesso;
- b) accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia pretesa
creditoria della società opposta nei confronti dell'opponente;
- c) condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché per tutti quelli ulteriori,
patrimoniali e non patrimoniali, immanenti alla antigiuridica
condotta posta in essere dalla stessa, che he proposto l'azione
monitoria nella perfetta consapevolezza di essere in malafede.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
dei procuratori di parte appellata:
come da nota ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare le domande tutte di parte appellante previa conferma della sentenza di primo grado.
Condannare la appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società esponendo di avere Controparte_1
maturato un credito in linea capitale di € 13.395,60 nei confronti della società per il noleggio di un gruppo Parte_1
frigorifero (“chiller”), idoneo alla predisposizione di una pista temporanea da pattinaggio, sulla base dell'offerta di noleggio di data 17.11.2021 sottoscritta dalla cliente per accettazione per il periodo dal 4.12.2021 al 30.01.2022, successivamente prorogato dapprima per 27 gg. e poi di 39 gg., ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di OL, sulla base dell'offerta, delle fatture e dell'estratto notarile autenticato del registro vendite
IVA, il decreto ingiuntivo n. 454/2023 per € 13.395,60, oltre interessi di mora commerciali e spese di procedura.
2. ha proposto opposizione all'ingiunzione, Parte_1
deducendo: - l'illegittimità e nullità del decreto ingiuntivo opposto attesa l'inesistenza del credito ingiunto – eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, per avere fornito un “chiller”
più grande e ingombrante rispetto a quello contrattualmente previsto, per cui l'opponente “ne ha potuto usufruire per un
periodo diverso da quello concordato, neppure più ricadente nelle
festività natalizie”, circostanza che avrebbe indotto la stessa parte opposta ad accettare “la somma di euro 5.000,00 a fronte
di quella maggiore ingiunta”; - l'illegittimità e nullità del decreto ingiuntivo opposto per inidoneità delle fatture a costituire idonea prova scritta nel giudizio di opposizione;
-
4 l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria (quantificato nell'ammontare del credito ingiunto), per essere palese che l'opposta avrebbe proposto “una domanda monitoria
palesemente infondata ed illegittima, nella perfetta
consapevolezza di non avere nulla a che pretendere
dall'opponente.” L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna ex art. 96 cpc dell'opposta e il riconoscimento delle spese di lite.
3. costituendosi, ha contestato Controparte_1
ogni proprio inadempimento, essendo stata a suo carico unicamente l'obbligazione di mettere a disposizione un “chiller”
con una capacità frigorifera minima di 100kw (sufficiente per la predisposizione della pista di ghiaccio a scopo ludico/amatoriale condotta dall'opponente), senza previsione di una precisa misura e/o di un preciso modello, con trasporto e anche l'installazione – per scelta della cliente – a carico di quest'ultima. A fronte della scelta della cliente di accettare il
“chiller” concretizzato con scambio informativo del 24.11.2021
(in cui sarebbe stata inviata anche la scheda tecnica del macchinario) e di non recedere dal contratto (alternativa che sarebbe stata offerta in quella sede), eventuali ritardi nel trasporto e nella messa in funzione/installazione erano da imputare alla sola opponente, che – ad eccezione dell'acconto
5 pagato di € 560,00 + IV – si sarebbe resa inadempiente ad ogni obbligo di pagamento, restituendo il macchinario, nonostante la chiusura della pista di ghiaccio il 07.3.2022, solo alcuni giorni dopo l'ultimo sollecito dell'opposta in data 7.4.2022. Infine, la successiva offerta dell'opponente di pagare l'importo di €
5.000,00 + IV a saldo della fattura del 24.2.2022 per €
9.113,40 (IV compresa), accettata dall'opposta, non sarebbe stata rispettata, con la conseguenza che anche la concessione dello sconto parziale era da intendersi revocata. L'opposta ha contestato anche i restanti motivi d'opposizione, rilevando in particolare l'esenzione dall'obbligo della negoziazione assistita in caso di procedura monitoria, a prescindere dall'ammontare del credito. Ha chiesto, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, con il favore delle spese del procedimento di opposizione.
4. Scambiate le memorie ex art. 171ter cpc, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo assumendo, nei limiti dell'ordinanza istruttoria del 20.11.2023,
le prove orali (interrogatorio formale della legale rappresentante dell'opponente e prova per testi) all'udienza del 13.02.2024.
5. Il Tribunale con l'impugnata sentenza ha respinto l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente a rifondere all'opposta le spese del procedimento di opposizione.
6 6. In sintesi, il Tribunale ha: - rigettato l'eccezione di improcedibilità del procedimento per effetto dell'esclusione dell'obbligo della previa negoziazione assistita nei procedimenti monitori, inclusa l'opposizione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett.
a) della legge n. 132/2014; - ritenuto ingiustificata l'eccezione di inadempimento alla luce delle previsioni contrattuali,
secondo cui trasporto, installazione e disinstallazione del gruppo frigorifero erano a carico dell'opponente, e sulla base delle deposizioni testimoniali del dipendente incaricato della parte opposta e del delegato/preposto della legale rappresentante dell'opponente (che hanno trattato e concordato tutte le vicende), dovendosi imputare le difficoltà di trasporto e di installazione alla stessa opponente, dopo l'accettazione “del
Parte macchinario più grande, da parte di previa ricezione della
relativa scheda tecnica”; - ritenuto corretto l'ammontare del credito come calcolato nelle fatture ingiunte, tenuto conto del ritardo nella riconsegna del macchinario, non giustificabile essendo rimasto indimostrato l'allegato impedimento della riconsegna al termine dell'utilizzo (forti piogge nel mese di marzo 2022 su Roma che avrebbero reso impossibile il caricamento e trasporto del macchinario); - ritenuto che lo sconto concesso fosse stato condizionato al pagamento
“immediato della fattura di € 9.113,00” per evitare la fatturazione del periodo successivo alla scadenza del primo prolungamento, condizione non avveratasi, con conseguente
7 fatturazione da parte dell'opposta anche del periodo successivo alla prima proroga fino alla riconsegna effettiva;
- ritenuto inadempiente unicamente l'opponente con Parte_1
conseguente rigetto dell'opposizione, con il carico delle spese in ossequio al principio di soccombenza.
7. Avverso questa decisione ha notificato un Parte_1
primo atto di citazione in appello con citazione dinanzi alla
Corte d'appello di Trento, iscritto presso questa Sezione
distaccata di OL della Corte d'appello di Trento sub R.G. n.
109/2024 in data 28.06.2024. Nello stesso giorno Parte_1
ha notificato nuovamente alla controparte un sostanzialmente identico atto d'appello, provvedendo, nella citazione (a diverso giorno d'udienza) a precisare l'ora d'udienza, oltre a completare l'indicazione della Corte adita con la Sezione della stessa sita in
OL. Il secondo appello è stato iscritto sub R.G. n.
113/2024.
8. si è costituita solo nel Controparte_1
procedimento iscritto sub R.G. n. 113/2024.
9. Il consigliere istruttore, assegnatario di entrambi i procedimenti, non ha dato seguito all'istanza presentata dall'appellante nel fascicolo R.G. n. 109/2024 di cancellazione della causa di ruolo, chiamando, invece, entrambi i procedimenti alla medesima udienza del 4.12.2024.
10. Il collegio, investito anche dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata
8 sentenza, con ordinanza dell'11.12.2024, oltre a rigettare l'istanza, ha disposto ai sensi dell'art. 335 cpc la riunione del procedimento sub R.G. n. 113/2024 a quello pendente sub R.G.
n. 109/2024.
11. Il consigliere istruttore con ordinanza di medesima data resa nel procedimento R.G. n. 109/2024 ha rigettato l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo, presupponendo questa una causa estintiva del procedimento (rinuncia agli atti,
doppia mancata comparizione, etc.), nel caso di specie non realizzatasi. Ha dato atto della disposta riunione dei procedimenti, al che i successivi atti e verbali di causa risultano depositati sul fascicolo telematico portante R.G. n. 109/2024.
12. Senza altro incombente, il consigliere istruttore,
previa concessione dei termini ex art. 352 comma 1 cpc, in seguito all'udienza dell'3.12.2025 ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nel primo termine ex art. 352 comma 1 cpc e riportate per esteso in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Illegittimità e/o nullità
della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione
dell'art. 112 cpc e dell'art. 2697 cc”, l'appellante imputa al
Tribunale un'omessa pronuncia in ordine al motivo d'opposizione fondato sul rilievo della “inidoneità delle fatture
poste a base del decreto ingiuntivo opposto a costituire prova del
9 credito preteso”, anche per quanto emerso in sede testimoniale,
dove il preposto della opponente aveva dichiarato di non avere potuto provvedere al pagamento delle fatture, perché “intestate
a un soggetto giuridico diverso, ossia la società dell'anno
precedente, ”. Controparte_3
1.1. Il motivo non è fondato.
1.2. Nell'atto di opposizione in primo grado sub punto II
l'opponente ha esclusivamente dedotto che, avendo contestato
(nel primo motivo d'opposizione) sia l'an che il quantum, le fatture, sulle quali unicamente si fonderebbe il decreto ingiuntivo, non sarebbero da sole sufficienti a rendere la prova degli elementi costitutivi del credito azionato. La vicenda dell'asserita erronea intestazione delle fatture come impedimento di un qualsiasi pagamento non è stata dedotta nei termini di rito (memorie ex art. 171ter cpc) e nessun capitolo di prova al riguardo si rinviene nel pertinente capitolato dell'opponente. Solo il teste , dipendente e Testimone_1
preposto delegato dell'opponente (nonché compagno convivente della legale rappresentante), che si è occupato dell'intero rapporto di con ha Parte_1 Controparte_1
aggiunto in sede testimoniale che “avrebbe pagato” l'importo concordato di € 5.000,00 + IV, ma di non averlo “potuto fare
per l'erroneità delle fatture.”
1.3. Tutte le argomentazioni, in parte tardive in parte erronee in fatto, sono inidonee all'affermazione della violazione
10 dell'omessa pronuncia.
1.4. Il Tribunale, infatti, a mente (implicitamente)
dell'insufficienza ex sé della fattura commerciale a costituire la prova degli elementi costitutivi del credito azionato con il decreto ingiuntivo nel successivo giudizio d'opposizione, ha apprezzato: a) il contratto scritto intervenuto tra le parti
(dimesso, contrariamente all'affermazione dell'opponente appellante, già insieme al ricorso monitorio, unitamente alle fatture e all'estratto notarile del registro vendite), e b) le vicende successive come emergenti dalla documentazione (e-mails,
messaggi Whatsapp e audio) e dalle deposizioni testimoniali
(accettazione espressa del tipo di macchinario concretamente disponibile con obblighi di trasporto e installazione a carico dell'opponente), imputando l'unico inadempimento alla stessa parte eccipiente l'eccezione, che nonostante lo sconto concesso dalla creditrice non ha provveduto al pagamento.
1.5. La decisione, quindi, non è fondata sulle fatture emesse come unica prova, ma sull'istruttoria documentale e orale condotta in primo grado.
1.6. Nessun obbligo, poi, aveva il Tribunale ad affrontare la vicenda dell'asserita erronea fatturazione, mai introdotta correttamente e tempestivamente entro i termini di rito concessi.
1.7. Comunque, anche quest'argomentazione è nel merito non persuasiva.
11 1.8. Le tre fatture allegate al ricorso monitorio (di cui la prima del 22.11.2021 per € 560,00 + IV, relativa all'acconto del 10%
del periodo di noleggio originariamente previsto, anche regolarmente pagata) erano intestate a “ Parte_3
. Il codice fiscale/partita IV indicato nelle fatture
[...]
era correttamente quello della società opponente
(14241391003). L'appellata ha dedotto, senza essere sul punto contestata, che “le fatture elettroniche sono state sin dall'inizio
emesse sulla partita IV n. e il codice P.IVA_1
destinatario/univoco “E06UCUD”, propri della sola Parte_1
assegnati alla stessa dall'Agenzia delle Entrate e indicati dalla
di proprio pugno in calce alla ultima pagina della Parte_1
conferma dell'ordine …” e che “tutte e tre le fatture elettroniche
sono state regolarmente inoltrate al Sistema di interscambio
dell'Agenzia delle Entrate (SDI) e, a controlli superati della partita
IVA e dell'indirizzo telematico, sono quindi state consegnate alla
che non le ha contestate …”. Inoltre, anche Parte_1
l'intestazione risulta essere stata da Controparte_1
successivamente emendata (come risulta dall'allegazione delle stesse fatture alla comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione e di quelle elettroniche alla comparsa in appello).
1.9. Evidentemente la società appellante non ha avuto difficoltà di procedere all'annotazione contabile delle fatture così
emesse, come è dimostrato anche dal pacifico pagamento della prima fattura (sull'efficacia probatoria anche contro il
12 destinatario della fattura commerciale dopo la regolare contabilizzazione nel registro IV cfr. Corte di cassazione,
ordinanza n. 26801/2019 e sentenza n. 3581/2024)
1.10. . Nessuna doglianza rispetto a un difetto nell'intestazione
è documentata (nonostante il teste abbia affermato di Tes_1
avere “scritto”). La fattura elettronica è stata inviata attraverso il sistema pubblico SDI gestito dall'Agenzia delle Entrate alla destinataria, identificata con il corretto n. di partita IV/codice fiscale e codice univoco da essa comunicato all'atto di sottoscrizione del contratto. Inoltre, la stessa appellante conferma che la denominazione “ era quella Parte_3
della medesima società nell'anno precedente, per cui la parzialmente ultronea indicazione nelle fatture di entrambe le denominazioni della stessa società assunte nel biennio
2020/2021 non ha ostacolato né la corretta identificazione dei soggetti del rapporto né la corretta contabilizzazione delle fatture.
1.11. Trattasi, quindi, di un mero pretesto per giustificare il mancato pagamento, ma non di un ostacolo oggettivamente impeditivo del corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Illegittimità e/o nullità
della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1460 cc, 115
e 116 cpc – travisamento delle risultanze processuali”,
l'appellante imputa alla sentenza da un lato un Parte_1
erroneo apprezzamento istruttorio circa la non corretta
13 fornitura di quanto concordato (un “chiller” troppo grande e ingombrante;
attacchi inadeguati) con conseguente apertura della pista solo dopo le festività natalizie (15.1.2022) e l'impedimento della riconsegna per effetto delle “importanti
piogge che hanno interessato Roma nel mese di marzo 2022
rendendo così inaccessibili i terreni per i mezzi gommati.”
Dall'altro il Tribunale sarebbe incorso “in un errore di
percezione”, laddove avrebbe inteso le dichiarazioni del teste
(dipendente dell'opposta) nel senso che l'importo Tes_2
concordato di € 5.000,00 presupponeva comunque il pagamento immediato della seconda fattura ammontante a €
9.113,00. In realtà, secondo l'appellante, l'accordo e la somma di € 5.000,00 era da intendersi riferito a saldo del credito di peraltro non potuto saldare in difetto Controparte_1
di emissione di pertinente previa nota di credito da parte della creditrice. L'appellante ha sintetizzato la propria argomentazione in chiusura del motivo: “Se solo il Tribunale di
OL avesse compiutamente valutato le risultanze
processuali, con particolare riferimento al carteggio del 7.4.2022,
del 5.5.2022, del 2.8.2022 e del 14.9.2022 ed avesse
correttamente interpretato le dichiarazioni rese dal signor
in sede di escussione, di certo avrebbe concluso la Tes_2
propria indagine affermando il raggiungimento dell'accordo di
euro 5.000,00, ragion per cui il maggiore importo ingiunto doveva
ritenersi errato e frutto di un'azione temeraria di parte avversa.
14 La stessa istruttoria ha evidenziato l'illegittimità e l'infondatezza
delle avverse pretese e gli indiscutibili inadempimenti di parte
avversa: la consegna di un chiller diverso da quello pattuito con i
relativi disagi e ritardi e l'accordo di un prezzo finale inferiore a
quello poi fatturato proprio a causa degli inadempimenti
dell'opposta. Ebbene, risulta per tabulas l'esito dell'errore di
giudizio commesso dal primo giudice nell'affermare che il
pagamento di euro 5.000,00 oggetto di accordo implicasse
comunque il previo pagamento della fattura di euro 9.113,00. Per
tali considerazioni si impone – previa sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza appellata – la riforma della stessa
pronuncia, in accoglimento del presente appello.”
2.1. Il Tribunale ha escluso ogni inadempimento della noleggiante sul rilievo che la noleggiatrice, acquisita la conoscenza già in data 24.11.2021 (anche tecnica con l'invio della pertinente scheda descrittiva) del macchinario concretamente disponibile presso il deposito di AN (di dimensioni più grandi rispetto all'anno precedente), ha ritenuto di accettarlo, ferme le obbligazioni a proprio carico del trasporto, dell'installazione, della disinstallazione e della successiva riconsegna presso il deposito di prelievo. Ha
imputato la IT apertura della pista di ghiaccio, quindi,
alla stessa Parte_1
2.2. Questo accertamento compiuto dal Tribunale va esente dalle censure che l'appellante gli rivolge, reiterando
15 sostanzialmente la propria versione dei fatti senza confrontarsi con il contenuto del contratto e le vicende successive documentate e testimoniate dai due interlocutori delle parti,
che hanno gestito l'intero rapporto.
2.2.1. L'”offerta di noleggio chiller” di Controparte_1
accettata con sottoscrizione di in data
[...] Parte_1
17.11.2021, ha previsto unicamente la locazione
(originariamente dal 04.12.2001 al 30.01.2022) di un “chiller” di
“potenza adeguata per la dimensione della pista” con una capacità frigorifera di (almeno) “100 kW (+20°C/ - 10°C)”. Per la durata concordata veniva fissato l'importo di locazione in €
5.600,00 + IV. Per ogni giorno di noleggio “extra” veniva concordato l'importo di € 90,00.
2.2.2. Erano escluse dall'offerta espressamente le seguenti prestazioni “l'avviamento del gruppo frigorifero, installazione
gruppo frigo, disinstallazione gruppo frigo, trasporto andata /
ritorno.”
2.2.3. Nell'offerta, quindi, il macchinario non è stato individuato con riferimento a una determinata misura, ma in relazione alle sue capacità produttive (potenza e capacità
frigorifera). Inoltre, veniva espressamente avvisato che “il ritiro
del chiller può essere effettuato nei seguenti magazzini in base
alla disponibilità e quindi non garantito.”
2.2.4. Il contestato inadempimento per avere messo a disposizione un chiller “troppo grande” e “ingombrante” (mai,
16 peraltro, l'opponente ha concretamente indicato le asserite differenze di misura) è già escluso, quindi, dal chiaro contenuto del contratto.
2.2.5. Non è mai stato posto in dubbio, infatti, che il
chiller in concreto fornito non abbia disposto della capacità
frigorifera promessa o della potenza adeguata alla dimensione della pista (sul perché nell'offerta non sono mai garantiti una certa misura e un determinato peso, ma solo una potenza minima garantita, il teste , responsabile di Testimone_3
vendita della che ha contrattato con CP_1 Controparte_1
Parte_
ha spiegato: “Noi, quando facciamo i contratti, Pt_1
diamo una potenza minima garantita, in base alle dimensioni
della pista di ghiaccio e non scriviamo mai sui contratti peso e
misure, dato che anche noi prendiamo i chiller a noleggio e ci
danno quello che è disponibile, garantendoci comunque la
potenza superiore qualora non ci sia quella garantita minima.”).
2.2.6. A ciò si aggiunge il fatto che Controparte_1
con il tramite di , in data 24.11.2021
[...] Testimone_3
ha inviato al preposto della , la Parte_1 Testimone_1
scheda tecnica (tramite Whatsapp, cfr. sub doc. n. 2 e 3 di parte opposta nel giudizio d'opposizione), in cui sono peraltro indicate le esatte misure (altezza, larghezza e profondità) e il peso (3.655 kg), del macchinario in concreto disponibile.
2.2.7. La macchina, “più performante” rispetto a una più
piccola preferita dalla cliente (teste ), è stata Tes_2
17 accettata da nella persona del preposto Parte_1 Tes_1
che, comunque, mai sarebbe “receduto dal contratto …
[...]
dato che eravamo a fine novembre e ormai la pista doveva
aprire”.
2.2.8. Il macchinario conforme alle previsioni contrattuali,
quindi, era a disposizione della cliente sin dal 24.11.2021
presso il deposito di AN (RM).
2.2.9. Essendo il trasporto e l'installazione con l'avviamento dell'impianto a carico di tutte le Parte_1
successive vicissitudini (ricerca del trasportatore;
invio inizialmente di trasportatore con mezzo inidoneo;
difetto di predisposizione dei presupposti tecnici per installare il chiller sul luogo di destinazione per mancanza di accessori/riduzioni/guarnizioni necessari, etc.) non sono imputabili alla noleggiante, a cui pertanto non è addebitabile alcun ritardo nell'apertura della pista.
2.2.10. L'accertamento compiuto dal Tribunale in punto adempimento delle obbligazioni assunte da parte della noleggiante resiste, pertanto, alle Controparte_1
censure proposte nell'appello.
2.2.11. Comunque, la noleggiante si è fatta anche parte attiva per risolvere le problematiche insorte a causa,
evidentemente, di incapacità tecnica e gestoria/logistica della cliente, dimostrando la propria buona fede anche
Parte nell'esecuzione del rapporto (teste : “ ha deciso Tes_2
18 di farsi l'avviamento da sola, nonostante io avessi proposto di
farlo fare a noi al costo di euro 420,00 più IV. È sorto un
problema con gli attacchi, ma noi non conosciamo la pista del
cliente e non spetta a noi verificare gli attacchi. Io comunque l'ho
aiutato, dato che mi ha mandato le foto e le misure ed io in
macchina avevo gli attacchi;
dato che avevo il Covid, li ho
Parte imballati ed atteso il corriere mandato da Gli ho dato sia gli
attacchi, nonostante esulasse dal ns. contratto, e poi le riduzioni
dei tubi, che vanno in base alla pista, e di solito non me ne
Parte occupo. non ha restituito gli attacchi, che valgono almeno
650,00 euro oltre IV. Io ho mandato gli attacchi di , CP_1
mentre il macchinario da noi fornito era privo di attacchi, ha solo
4 tubi.”).
2.3. È pacifico, poi, che la pista è entrata in funzione (non si ricava dalla documentazione o dall'istruttoria orale l'esatta data di apertura, secondo l'unilaterale resoconto dell'appellante opponente – cfr. e-mail del 7.4.2022, in atti – ciò è avvenuto solo in data 15.1.2022) ed è rimasta attiva fino al 7.3.2022 con un prolungamento della locazione del macchinario di 27 gg.
2.4. La seconda fattura (datata 24.2.2022) di CP_1
contiene, quindi, la fatturazione del saldo
[...]
dell'originario corrispettivo di € 5.600,00, detratto l'acconto versato di € 560,00, e il periodo di proroga del noleggio (€
2.430,00 = € 90,00 X 27 gg.), oltre IV, per la complessiva somma di € 9.113,40, comprensiva di IV.
19 2.5. La fattura non è stata pagata.
2.6. al termine dell'uso (7.3.2022) si è resa Parte_1
inadempiente all'obbligo di riconsegna del macchinario tramite disinstallazione e trasporto (a suo carico) al deposito di AN
(RM). Il suo preposto ha preferito, invece, dedicarsi a un periodo di “riposo meritatissimo” sui lidi di un mare caldo di altro continente (cfr. scambio Whatsapp sub doc. n. 7 di parte opposta: domanda di “Ciao, hai chiuso? Quando Tes_2
rientra il chiller a AN?”, risposta di con foto di una Tes_1
spiaggia sabbiosa caraibica: “Riposo meritatissimo”).
2.7. Seguiva il sollecito di del 4.4.2022: “Ciao! Hai Tes_2
portato il chiller? Non so come fare con te” (cfr. ancora sub doc.
n. 7 di parte opposta).
2.8. Il 7.4.2022 lamenta al preposto di Tes_2 Parte_1
con messaggio Whatsapp il mancato invio della mail
[...]
(evidentemente annunciata) con l'indicazione del luogo in cui si trova il chiller e ca. i tempi della sua riconsegna. Annuncia
l'affidamento della pratica al legale “per il pagamento delle
fatture non contestate e non pagate e denuncia alle autorità per
appropriazione indebita. Vedi tu” (cfr. sub doc. n. 10 di parte opposta).
2.9. Il macchinario verrà poi restituito solo a metà aprile 2022
e fattura con la terza fattura ingiunta Controparte_1
un ulteriore periodo di prolungamento del noleggio per 39 gg. X
20 2.10. In data 7.4.2022 il preposto di Parte_1 Tes_1
invia al per e-mail (copia dimessa da
[...] Tes_2
entrambe le parti) un lungo resoconto delle vicende, in cui imputa alla controparte il ritardo nell'apertura della pista in questione per via delle difficoltà incontrate prima nell'organizzare il trasporto (a proprio carico) e successivamente nell'installazione e nell'avviamento sulla pista destinata
(contrattualmente anche a proprio carico). Ammette di dovere restituire il macchinario (“fermo da circa 30 gg.”) e che la restituzione era nelle “sue intenzioni le scorse settimane”, ma che “il tempo non ci ha aiutato in quanto le piogge incessanti e
copiose dei giorni scorsi hanno reso impraticabile il terreno per
qualsiasi mezzo gommato …”. Afferma, in chiusura, di rimettersi
“al vostro buon senso per capire insieme a voi come organizzarci
per il saldo del motore in questione”, restando inteso che “la mia
azienda non ha nessuna intenzione di effettuare pagamenti che
non ritiene dovuti (giorni extra ecc. ecc.), anche alla luce di
quanto sin qui argomentato.”
2.11. Non solo, quindi, come ha affermato il Tribunale, è
rimasto indimostrato il fenomeno di anomale precipitazioni su
Roma nell'intero mese di marzo 2022, ma dalla stessa mail emerge che forti piogge si erano verificate solo nei primi di aprile 2022 – “nei giorni scorsi” (cfr. anche il teste , Tes_2
che conferma di avere ricevuto in data 4.4.2022 dal sig.
la comunicazione che non si riusciva a recuperare il Tes_1
21 macchinario dal luogo in cui era per le piogge all'epoca in atto).
2.12. Non è, quindi, dimostrato che la riconsegna del macchinario non fosse stata possibile dopo la chiusura della pista in data 7.3.2022 (al termine dei 5 giorni di flessibilità
attribuiti dalla noleggiante secondo il teste ), prima Tes_2
delle asserite “eccessive piogge impeditive” dei primi giorni dell'aprile 2022. “imputet sibi” le difficoltà nella Parte_1
riconsegna nell'aprile 2022 se i suoi preposti e amministratori ritenevano di dedicarsi a “riposi meritatissimi” nel mese di marzo, lasciando il macchinario esposto alle intemperie ed assumendosi ogni rischio (artt. 1588, 1590, 1591 cc nonché
punto 5.3. delle condizioni di contratto “Restituzione del
macchinario”). Non risulta, quindi, la prova della causa “non
imputabile” ovvero del caso fortuito/della forza maggiore.
2.13. Va ora affrontata la censura all'accertamento compiuto dal Tribunale in relazione agli asseriti accordi successivi sull'ammontare e sul pagamento di quanto dovuto.
2.13.1. Giusto il Tribunale, il teste avrebbe Tes_2
“concordato lo sconto, ma a condizione che pagasse subito anche
la fattura di € 9.113,00 per evitare di fatturare anche il tempo
successivo in cui aveva trattenuto il chiller, ossia dalla scadenza
del primo prolungamento, 26.02.2022, fino alla effettiva
restituzione”.
2.13.2. Il teste , però, ha dato delle risposte Tes_2
differenziate.
22 2.13.3. Al capitolo n. 17 (“Vero che il signor ha Tes_2
nuovamente sollecitato in data 07.04.2022 l´immediato
pagamento della “vecchia” fattura n. 1/20220671 del
24.02.2022 per € 9.113,40 iva inclusa e avvertito che in difetto di
saldo la avrebbe provveduto all´addebito Controparte_1
dei costi di noleggio del dalla scadenza del primo CP_4
prolungamento (26.02.2022) sino alla sua effettiva restituzione
avvenuta alcuni giorni dopo l´ultimo relativo sollecito di data
07.04.2022?”) ha riferito di avere continuamente (“sempre”)
sollecitato il pagamento e di essersi messo d'accordo con il sig.
“che lui avrebbe pagato subito la fattura per euro 9.113, Tes_1
per evitare di fatturare anche il tempo successivo in cui aveva
trattenuto il chiller. non ha pagato, diceva che erano Tes_1
troppi.” (cfr. anche mail di questo tenore inviato dal sig.
al sig. il 7.4.2022 sub doc. n. 9 di parte Tes_2 Tes_1
opposta). Sicché, non intervenendo alcun pagamento, seguiva l'ulteriore fatturazione (terza fattura ingiunta) del periodo di
IT consegna.
2.13.4. Sul successivo capitolo n. 21 (“Vero che il signor
ha avvertito il legale rappresentante della Tes_2 Parte_1
che in caso di mancato tempestivo pagamento della somma di
[...]
€ 6.100,00 lo sconto parziale di € 3.013,40 sulla predetta fattura
era da considerarsi revocato?”) il teste ha riferito: “Ci eravamo
accordati per lo sconto, a condizione che pagasse subito. L'ho
avvisato che altrimenti lo sconto non si poteva farlo.”
23 2.13.5. In un primo momento, quindi, il responsabile della vendita in tentava di accordarsi con la Controparte_1
cliente nel senso del pagamento della (seconda) fattura del noleggio, senza mettere in conto il periodo della consegna
IT (con 39 gg. “scontati”).
2.13.6. In un secondo momento, poi, le parti si sono accordate su un importo minore (€ 5.000,00 + IV = €
6.100,00).
2.13.7. sosteneva in giudizio che Controparte_1
quest'ultimo accordo riguardasse solo la seconda fattura (e non anche la terza) e che, stante comunque il difetto di pagamento,
“lo sconto” era da intendersi “revocato”.
2.13.8. Risulta però dalla corrispondenza elettronica successiva all'aprile 2022, che effettivamente le parti si siano accordate, come sostiene l'appellante, a uno “sconto” nel senso di un pagamento a saldo e stralcio di un importo di € 5.000,00
+ IV (= € 6.100,00).
2.13.9. A sostegno della conclusione milita la comunicazione del sig. del 30.07.2022 al sig. Tes_2
(in risposta a una proposta ricevuta a maggio 2022 per Tes_1
€ 4.770,00 oltre IV, cfr. copia mail dimessa dall'opponente) del seguente contenuto: “ok per la tua proposta ma vanno aggiunti 5
giorni … totale 5.440 € + IV. Sono rimasto d'accordo con
l'avvocato che dobbiamo ricevere pagamento entro 10 giorni.
Attendo risposta in merito. Saluti.” Con successiva mail del
24 2.8.2022 (depositata dall'opponente) il sig. (“a cui Tes_1
scappa un sorriso al solo pensiero di dovere pagare ancora
qualcosa per le operazioni di carico e scarico …”) propone “di
procedere al saldo di quanto dovuto con la richiesta di chiuderla,
incontrandosi a metà strada, con cifra tonda a 5.000 € oltre IV.
L'unica cosa è che dobbiamo aspettare il 16 agosto che rientra la
signora dell'amministrazione dalla ferie per potere procedere alla
sistemazione delle fatture e al bonifico in vostro favore.”
2.13.10. Quest'ultima proposta con termine di pagamento il
16.8. viene accettata dal sig. con mail dello stesso Tes_2
2.8.2022 (“Ti confermo i 5000 + IV”).
2.13.11. Nonostante il perfezionamento dello sconto a saldo e stralcio entro il termine del 16.8.2022 non ha, Parte_1
però, effettuato alcun pagamento, pretendendo evidentemente la previa emissione di una nota di credito. A che il sig.
ancora con mail del 14.09.2022 comunicava al sig. Tes_2
che “come concordato, appena ha bonificato i 5000 € + Tes_1
iva ti faremo nota di credito per la differenza.”
2.13.12. E ancora non procede ad alcun Parte_1
pagamento, dimostrando così di non volere o potere pagare.
2.13.13. Emerge dalla corrispondenza intervenuta tra le parti e anche dalla deposizione testimoniale del sig. Tes_2
che, quindi, effettivamente le parti si erano accordate circa uno
“sconto rilevante” non solo sulla seconda fattura, ma sull'intero dovuto e fatturato, nel senso che la creditrice si riteneva
25 soddisfatta con il pagamento dell'importo di € 5.000,00 + IV, a condizione che tale pagamento intervenisse immediatamente
(“…a condizione che pagasse subito. L'ho avvisato che altrimenti
lo sconto non si poteva fare”; cfr. anche mail del 30.7.2022,
sopra citata) e, giusto accordo intervenuto per scambio di corrispondenza del 2.8.2022, entro il 16.8.2022.
2.13.14. Il mancato rispetto anche di quest'ultimo termine di pagamento accordato, indubbiamente essenziale alla luce dell'istruttoria acquisita, ha come effetto il venire meno dello
“sconto” pattuito con conseguente rivivere dell'intero credito come ingiunto con l'opposto decreto ingiuntivo.
2.13.15. L'ultimo “escamotage” argomentato dall'opponente/appellante, secondo cui non avrebbe potuto pagare per difetto di “previa” emissione di nota di credito (in assenza della quale sarebbe stata “esposta al rischio di dovere
pagare anche gli importi portati nelle precedenti fatture”), è
infondato, alla luce degli accordi presi dalle parti e dalla pattuizione di un corrispettivo “scontato” a saldo e stralcio,
condizionato al pagamento entro il termine da ultimo accordato del 16.08.2022. In mancanza di pagamento, alcun onere/dovere esigibile era posto a carico di emettere note di credito.
2.14. In conclusione, la sentenza, pure correttane in questa parte la motivazione, resiste all'appello e va confermata.
3. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante
26 in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 Parte_1
cpc).
3.1. Opportunamente l'appellata si è Controparte_1
costituita unicamente nel secondo dei due procedimenti riuniti,
il che consente di liquidare in suo favore un unico compenso per un unico procedimento.
3.2. Tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00), si liquidano alla parte appellata stante la media complessità Controparte_1
in fatto e in diritto della vertenza, in aderenza al D.M. 55/2014
come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e il compenso minimo per la fase istruttoria/trattazione (limitata alla riunione dei due procedimenti instaurati dall'appellante e alla trattazione dell'istanza di sospensione in un'unica udienza,
svolta in trattazione scritta), e quindi: € 1.134,00 per studio, €
921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 4.888,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IV e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di OL,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
27 nei confronti con Parte_1 Controparte_1
appelli riuniti iscritti sub R.G. n. 109/2024 e sub RG n.
113/2024 avverso la sentenza n. 577/2024 del Tribunale di
OL di data 29.05.2024,
rigetta
gli appelli, entrambi proposti da Parte_1
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1
le spese del grado, che liquida in € Controparte_1
4.888,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IV e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
OL, così deciso il 10.12.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
28 Il Funzionario Giudiziario
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90 € = € 3.510,00, oltre IV (complessivamente € 4.282,20).