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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5155/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ag.entrate - IO - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2530/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 13/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120004601657 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120004601657 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130016308118 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130016308118 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059635749 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059635749 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013639144 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110032643303 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110032643303 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017049601 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017049601 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05/12/2022 il sig. Resistente_1, con il proprio difensore, proponeva ricorso contro, l'Agente della IO per la Provincia di Catania, Agenzia RA, già IO Sicilia spa avverso, intimazione di pagamento n. 29320229011559986/000 del 25/05/2022, notificata il 08/06/2022 di complessivi euro
118.688,71, riconducibile alle seguenti cartelle di pagamento: n. 29320110032643303000;
29320120004501657000, n. 29320130016308118000, n. 29320160059635749000, n. 29320170008497456000,
n. 29320170013639144000, n. 29320170025765940000 e n. 29320180017049601000, mai ritualmente notificate ed aventi come presupposto: AP , IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA PER
ANNI 2007, 2008, 2009, 2012,2013 E 2015, nonché tassa auto anni 2011, 2012, 2013,2014. Eccepiva la ricorrente: - Nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 26 e 50 del DPR 602/73, dell'art. 60 del DPR
600/73, degli artt. 137 e seguenti C.P.C. nonché la decadenza del potere impositivo ex art. 25 del DPR
602/73; - Nullità dell'atto impugnato intervenuta prescrizione del credito richiesto;
- Nullità dell'atto impugnato per violazione del 3° comma dell'art. 2 D. Lgs. 472/97, posto che in relazione alla cartella di pagamento n.
29320110032643303000 il pagamento degli interessi di mora calcolati sulle sanzioni pecuniarie viola il 3° comma dell'art. 2 D. Lgs. 472/97, secondo il quale “ la somma irrogata a titolo di sanzioni non produce interessi”. Concludeva chiedendo, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. , nonché la trattazione in pubblica udienza. Allegava documentazione. L'Agenzia RA . IO non si costituiva. All'udienza svoltasi il 27/03/2023, la controversia è posta in decisione.
Affermava la corte adita:
“Il Collegio, rileva: che l'intimazione di pagamento impugnata è riconducibile alle seguenti cartelle di pagamento: n. 29320110032643303000; n. 29320120004501657000, n. 29320130016308118000, n.
29320160059635749000, n. 29320170008497456000, n. 29320170013639144000, n. 29320170025765940000
e n. 29320180017049601000, aventi ad oggetto: AP , IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE,
IVA PER ANNI 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 E 2015, nonché tassa auto anni 2011, 2012, 2013,2014; che le prodromiche cartelle di pagamento non risultano mai notificate, tanto è vero che nulla risulta agli atti del processo, infatti, nessuna prova relativa alla notifica delle cartelle di pagamento è stata versata in atti;
che l'omessa notifica degli atti prodromici determina la nullità dell'atto impugnato, per assenza di presupposto e titolo;
che l'omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato e di ogni altro atto suscettibile di interrompere il decorso dei termini pregiudizievoli, determina altresì, l'estinzione della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione limitatamente alle cartelle di pagamento relative ad AP,
IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA PER ascendenti agli ANNI 2007, 2008, 2009 nonché limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tasse auto anni 2011, 2012, 2013,2014; che la pretesa impositiva relative ad AP, IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA, riconducibile agli anni 2012, 2013 e 2015 non subisce il pregiudizio della prescrizione, stante che, i crediti erariali si prescrivono in 10 anni ex art. 2946 c.c e stante che l'art. 1 comma 222 L. 197/2022 ha prorogato i termini di prescrizione scadenti negli anni 2000, 2001, di due anni;
che tuttavia, l'omessa notifica della cartella di pagamento relativa ad IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA, riconducibile agli anni 2012, 2013 e 2015, inficia l'atto impugnato per carenza di titolo, pur restando salva la pretesa dall'estinzione per intervenuta prescrizione, posto che i termini sono ancora in corso;
che ogni altra eccezione in ricorso è da ritenere superata ed assorbita dalla argomentazioni che precedono;
Per l'effetto, il Collegio, accoglie il ricorso, siccome fondato in fatto ed in diritto ed annulla l'atto impugnato, salvo ed impregiudicato il diritto alla riscossione di IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA, riconducibile agli anni 2012, 2013 e 2015.
Compensa le spese, ricorrendo giusti motivi.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle RA - IO con atto del 28
Novembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Legittimità della procedura di riscossione e regolarità delle notifiche delle cartelle - Mancata decorrenza dei termini di prescrizione dei tributi annullati in primo grado . La Corte di Giustizia di Primo Grado ha accolto parzialmente il ricorso e, rilevata la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, ha annullato l'intimazione impugnata, ritenendo l'avvenuta estinzione della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione "limitatamente alle cartelle di pagamento relative ad AP, IRPEF, Add . Comunale,
Add. Regionale, IVA ascendenti agli anni 2007, 2008, 2009, nonché limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto Tasse Auto anni 2011, 2012, 2013 e 2014" . Inoltre, pur ritenendo correttamente
"salvo ed impregiudicato il diritto alla riscossione di IRPEF, Add. Comunale, Add. Regionale, IVA, riconducibili agli anni 2012, 2013 e 2015", in sentenza non veniva dichiarata la regolarità delle notifiche delle relative cartelle, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione. Pertanto con il presente gravame, si rileva la legittimità della procedura di riscossione attuata dall'ADER e la regolarità delle notifiche delle seguenti cartelle, notificate al contribuente, come di seguito specificato: - cartella n.
29320110032643303: notificata in data 30.05.2011 ai sensi dell'art. 139 cpc a mani di familiare convivente
(moglie), con successiva spedizione della raccomandata informativa ai sensi di legge;
- cartella n.
29320120004601657: notificata in data 19.03.2012 ai sensi dell'art. 139 cpc a mani di familiare convivente
(moglie), con successiva spedizione della raccomandata informativa ai sensi di legge;
- cartella n.
29320130016308118: notificata in data 22.05.2013 ai sensi dell'art. 139 cpc a mani di familiare convivente
(moglie), con successiva spedizione della raccomandata informativa ai sensi di legge;
- cartella n.
29320160059635749: notificata in data 06.09.2016 a mezzo pec ai sensi dell'art. 26, comma 2 DPR n.
602/1973; - cartella n. 29320170013639144: notificata in data 06.03.2017 a mezzo pec ai sensi dell'art. 26, comma 2 DPR n. 602/1973; - cartella n. 29320180017049601: notificata in data 09.01.2019 a mezzo pec ai sensi dell'art. 26, comma 2 DPR n. 602/1973. Ciò posto, dalla notifica delle suddette cartelle discende, non soltanto la regolarità della procedura di riscossione attuata ma, altresì, l'interruzione dei termini di prescrizione dei tributi ivi portati. Infatti, sebbene per i tributi relativi a "IRPEF, Add. Comunale, Add .
Regionale, IVA, riconducibili agli anni 2012, 2013 e 2015" sia stata correttamente riconosciuto "salvo ed impregiudicato il diritto alla riscossione ", si chiede in questa sede attestarsi anche la validità delle relative cartelle di pagamento, come sopra regolarmente notificate. Invece, in relazione alle cartelle concernenti i tributi ritenuti prescritti quali "AP, IRPEF, Add. Comunale, Add. Regionale, IVA ascendenti agli anni 2007,
2008, 2009", oltre alla declaratoria di regolarità delle notifiche delle cartelle. si chiede anche dischiararsi la mancata prescrizione. Per tali tributi, infatti, opera la prescrizione ordinaria decennale per cui, tenuto conto delle suddette notifiche, il termine di prescrizione non risulta maturato. Proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 68. comma 4bis. lettera b) del D.L. n. 18/2020. Si rileva inoltre che, riguardo alla invocata prescrizione dei tributi, il termine non risulta maturato, tenendo anche conto degli interventi normativi intercorsi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi (D.L. 18/2020 "Cura Italia", D.L.34/2020 "Rilancio", D.L. n. 104/2020 "Agosto", D.
L. n. 125/2020, D.L.137/2020 "Ristori", D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021"Sostegno"), per effetto dei guaii è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali).
Sulla ammissibilità in appello della produzione documentale. Come noto, l'art. 58, comma 2. del DLgs.
546/1992 permette la produzione in appello dì qualsiasi documento sempre che il suo deposito sia curato entro il limite dell'art 32 del medesimo decreto (applicabile al giudizio dì appello, in virtù del rinvio operato dall'art. 61), ossia entro venti giorni liberi prima della trattazione. La Cassazione ha, infatti, chiarito in innumerevoli pronunce che la preclusione della produzione di nuove prove in appello opera solo nel caso di prove diverse dai documenti. L'art. 58 al primo comma dispone in via generale il divieto di produzione di nuove prove in appello, fatti salvi i casi in cui il giudice le ritenga necessarie per la decisione o la parte abbia dimostrato di non averle potute produrre in precedenza per cause ad essa non imputabili. Al secondo comma, invece, stabilisce che nel secondo grado è sempre ammessa la possibilità della produzione dì nuove prove documentali. Quest'ultimo comma, dunque, senza restrizioni e con disposizione autonoma rispetto a quella del comma precedente, che sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova, consente alle parti di produrre nel giudizio di appello qualsiasi documento.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2530/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 10 e depositata il 13
Aprile 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via pregiudiziale ed assorbente, si rileva che l'atto di appello dell'Agenzia delle RA – IO dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero foro, ovvero per invalidità della procura speciale ad litem. In particolare, l'appello è stato effettuato in forza di procura conferita ad un avvocato del libero foro in violazione dell'art 11, comma 2, D. Lgs. 546/1992, secondo il quale: “L'ufficio dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”. Con il primo motivo del ricorso l'odierno appellato contestava l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta e per l'effetto rilevava la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del
D.P.R. n. 602/1973. La Corte adita rilevando che nessuna prova circa la regolare notifica delle prodromiche cartelle è stata fornita dalla parte resistente, rimasta di fatto contumace, con la sentenza oggetto di gravame ha statuito l'accoglimento del ricorso. In sede di gravame, l'agente della riscossione, con il proprio atto di appello rilevava la legittimità dell'azione di riscossione, depositando la prova della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione di pagamento opposta, ovvero le relate di notifica delle prodromiche cartelle nn. 29320110032643303000, n. 29320120004601657000, n. 29320130016308118000 e le ricevute pec di consegna delle cartelle di pagamento nn. 29320160059635749/000, 29320170013639144/000,
29320180017049601/000. In merito sempre con atto di appello rappresentava l'ammissibilità della produzione documentale. Con riferimento a detta censura, preliminarmente si contesta la produzione documentale versata in atti con riferimento alla prova delle notifiche delle cartelle di pagamento opposte.
Invero, stante il divieto sancito dall'art 58, co. 3 del D.Lgs 546/1992, così come novellato dal D. Lgs 220/2023, detta produzione è inammissibile nel presente procedimento. Fermo restando quanto contestato, sempre in merito al procedimento notificatorio degli atti prodromici all'intimazione si contesta l'irritualità delle notifiche delle cartelle nn. 29320110032643303000, n. 29320120004601657000, n. 29320130016308118000. Difatti, per tali cartelle di pagamento l'agente della riscossione ha depositato le relate di notifica dalle quali tuttavia rileva che, la consegna non è avvenuta nelle mani del diretto destinatario, ma ai sensi dell'139 cpc nelle mani della moglie;
talché, questa difesa rileva l'illegittimità e l'infondatezza di quanto rilevato dall'ADER, stante che l'agente della riscossione non ha prodotto la prova della rituale raccomandata informativa prescritta dall'art. 60, comma 1, lettera b bis) del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, occorre precisare che l'invio della raccomandata obbligatoria non può certo essere provata da distinte di raccomandate prodotte in copia e rilasciate da società private non provviste neanche di licenza individuale. Invero, dalle copie delle distinte prodotte, si legge che la presunta notifica sarebbe stata curata dalla società privata Consorzio_1, e dunque, la stessa sarebbe comunque nulla perché effettuata da società privata non abilitata alla notifica di atti tributari processuali e sostanziali e, peraltro, sprovvista della licenza individuale prevista prima della riforma attuata con la Legge n. 124/2017. Dunque, anche per tale profilo la notifica de qua deve essere dichiarata giuridicamente inesistente e/o comunque nulla. Indi, fermo restando l'inammissibilità della documentazione prodotta in sede di gravame dall'odierno appellante ex art 58 D.L 546/1992, così come modificato dal D. Lgs 220/2023, la notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta identificati con i numeri
29320110032643303000, n. 29320120004601657000, n. 2932013001630811800, è nulla e/o giuridicamente inesistente. Con il secondo motivo del ricorso l'odierno appellato contestava la prescrizione delle tasse automobilistiche, ex art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, la cui pretesa è avanzata con le cartelle di pagamento n. 29320160059635749000 e n. 29320170008497456000,
29320170025765940000 e n. 29320180017049601000. La Corte, in merito a detta contestazione, ha ribadito che “[…] ogni altra eccezione in ricorso è da ritenere superata ed assorbita dalle argomentazioni che precedono”. Come, enunciato in narrativa, l'appellante ha rinunciato all'impugnazione della sentenza con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320170008497456000 e n. 29320170025765940000 relative alle tasse automobilistiche con scadenza 2012 e 2013. Invece, anche se appella la sentenza con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320160059635749000 e n. 29320180017049601000 non prende posizione difensiva in merito alla contestata prescrizione della tassa automobilistica, limitandosi ad eccepire l'inesistenza della prescrizione relativa ai tributi erariali stante l'asserita regolare notifica delle cartelle di pagamento. Con il presente motivo, riproposto in via devolutiva s'insiste sulla prescrizione triennale delle tasse automobilistiche intimate con l'atto opposto, maturata anche nella denegata ipotesi si dovesse ritenere rituale la notifica della cartella di pagamento n. 29320160059635749000, asseritamente notificata il
06.09.2016 (prescrizione maturata il 06.09.2019). Inoltre, sempre con il secondo motivo veniva contestata la prescrizione dei tributi erariali riferiti agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 in quanto stante l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento la pretesa è prescritta per decorso del termine decennale di prescrizione. Indi, detta contestazione è subordinata ed assorbita dal primo motivo di appello. Sul punto occorre specificare che l'odierno appellato non ha contestato la prescrizione riferita ai tributi erariali inerenti agli anni di imposta 2012, 2013 e 2015, per il quale la Corte ha ribadito la non maturata prescrizione alla data di notifica dell'intimazione. Sul punto occorre puntualizzare che anche nella denegata ipotesi venisse ritenuta provata la notifica delle cartelle di pagamento n. 29320110032643303000, n.
29320120004601657000, n. 29320130016308118000 e n. 29320160059635749000 in assenza di atti interruttivi di prescrizioni gli interessi e le sanzioni sarebbero, comunque, prescritti. Con il terzo motivo del ricorso, ritenuto assorbito nella sentenza oggetto di gravame e non oggetto di contestazione da parte appellante, il sig. Resistente_1 contestava la violazione del comma 3, art 2 della D.Lgs n. 472/1997. Ebbene, la norma richiamata statuisce che “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi, ed ancora,
l'art. 30 del D.P.R. 602/1973 riporta testualmente che “[…], sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi, si applicano, […], gli interessi di mora. Invero, sulla cartella di pagamento n. pagamento n. 29320110032643303000, l'agente della riscossione con l'intimazione opposta chiede il pagamento anche degli interessi di mora calcolati sulle sanzioni;
quindi ,alla luce della norma citata,
l'intimazione di pagamento opposta è illegittima per violazione del 3° co. dell'art. 2 D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art 30 del D.P.R. 602/1973.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
In data 15 Settembre 2025 il sig. Resistente_1 deposita memorie illustrative.
All'Udienza del 26 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che l'eccezione avanzata dall'appellato circa la pretesa inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione del difensore dell'Agenzia delle RA-IO non è fondata e non merita accoglimento. Dall'esame della documentazione allegata risulta che la procura alle liti, conferita al difensore, è stata regolarmente autenticata da pubblico notaio e reca le sottoscrizioni conformi alla normativa processuale vigente. In assenza di elementi specifici che possano inficiarne la validità, tale procura è idonea a fondare la legittimazione processuale del difensore. Sulla produzione documentale in appello si rileva che l'Agenzia delle RA - IO ha prodotto tempestivamente, a norma dell'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992, le relate di notifica e le ricevute di PEC delle prodromiche cartelle di pagamento oggetto di giudizio. La produzione documentale effettuata in appello è pienamente ammissibile, atteso che, al momento del deposito dell'appello
(novembre 2023), non era applicabile la nuova preclusione introdotta dall'art.58, comma 3, D. Lgs.546/1992, secondo l'interpretazione dell'art.79 D. Lgs.546/1992 e della disciplina transitoria del D. Lgs.220/2023 e risponde altresì al consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la specialità del processo tributario rispetto al rito civile. Sulla ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento, dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle RA - IO emerge che: per le cartelle di pagamento n.
29320110032643303, n. 29320120004601657 e n. 29320130016308118, la notifica è stata regolarmente eseguita a mani di familiare convivente ai sensi dell'art.139 c.p.c., con successiva spedizione della raccomandata informativa come risulta dalle attestazioni pervenute;
per le cartelle di pagamento n.
29320160059635749, n. 29320170013639144 e n. 29320180017049601, notificate a mezzo PEC, le ricevute di consegna provano il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art.26, comma 2, D. P. R.602/1973.
Le contestazioni svolte dalla parte appellata circa l'inidoneità della distinta di raccomandata e l'asserita mancata prova della spedizione della raccomandata informativa sono prive di pregio, in quanto la documentazione acquisita è conforme ai requisiti normativi e giurisprudenziali richiesti. Sulla prescrizione dei crediti tributari, deve essere esclusa la maturazione della prescrizione sulle somme richieste, per le seguenti ragioni: per i tributi erariali sottesi alle cartelle di pagamento degli anni 2007, 2008 e 2009,trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art.2946 c. c. , non essendo intervenuti atti di accertamento autonomamente impugnati né è configurabile l'applicazione del termine breve quinquennale;
la notificazione regolare delle relative cartelle ha interrotto il termine di prescrizione ai sensi dell' art.2943 c. c. ; ai sensi dell'art.68, comma 4-bis, lett. b), D. L.18/2020, il termine di prescrizione è stato sospeso, protraendo di ulteriori 24 mesi la sua decorrenza, per i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo pandemico. Pertanto, non è maturata la prescrizione né in relazione ai crediti principali, né per quanto concerne la pretesa relativa agli interessi e alle sanzioni, tenuto conto degli atti interruttivi depositati e delle particolari norme di sospensione. Le contestazioni inerenti all'applicazione di interessi sulle sanzioni pecuniarie, con riferimento al 3° comma dell'art.2, D. Lgs.472/1997 e dell'art.30, D. P. R.602/1973, non trovano accoglimento per insussistenza dell'applicazione in concreto di interessi su sanzioni nelle cartelle oggetto di giudizio, come si evince dai dati di dettaglio delle stesse.
Alla luce delle superiori considerazioni, va accolto l'appello dell'Agenzia delle RA – IO, riformando la sentenza di primo grado n.2530/2023 nei limiti dell'impugnazione; va dichiarata la legittimità
e regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento n. 29320110032643303, n. 29320120004601657, n.
29320130016308118, n. 29320160059635749, n. 29320170013639144, n. 29320180017049601 e la non intervenuta prescrizione in relazione ai tributi IRPEF, Addizionale Comunale e Regionale, AP, IVA per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché alle annualità successive come da ruoli notificati validamente;
va rigettato per le eccezioni di prescrizione e nullità degli atti impugnati e conferma la fondatezza della pretesa creditoria dell'Agenzia delle RA - IO per tutte le annualità oggetto d'appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello dell'Agenzia delle RA – IO, riformando la sentenza di primo grado n.
2530/2023 nei limiti dell'impugnazione;
dichiara la legittimità e regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento n. 29320110032643303, n.
29320120004601657, n. 29320130016308118, n. 29320160059635749, n. 29320170013639144, n.
29320180017049601 e la non intervenuta prescrizione in relazione ai tributi IRPEF, Addizionale Comunale
e Regionale, AP, IVA per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché alle annualità successive come da ruoli notificati validamente;
rigetta le eccezioni di prescrizione e nullità degli atti impugnati;
conferma la fondatezza della pretesa creditoria dell'Agenzia delle RA - IO per tutte le annualità oggetto d'appello;
condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'Agenzia delle RA - IO, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 26 Settembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5155/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ag.entrate - IO - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2530/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 13/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120004601657 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120004601657 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130016308118 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130016308118 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059635749 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059635749 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013639144 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110032643303 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110032643303 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017049601 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017049601 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05/12/2022 il sig. Resistente_1, con il proprio difensore, proponeva ricorso contro, l'Agente della IO per la Provincia di Catania, Agenzia RA, già IO Sicilia spa avverso, intimazione di pagamento n. 29320229011559986/000 del 25/05/2022, notificata il 08/06/2022 di complessivi euro
118.688,71, riconducibile alle seguenti cartelle di pagamento: n. 29320110032643303000;
29320120004501657000, n. 29320130016308118000, n. 29320160059635749000, n. 29320170008497456000,
n. 29320170013639144000, n. 29320170025765940000 e n. 29320180017049601000, mai ritualmente notificate ed aventi come presupposto: AP , IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA PER
ANNI 2007, 2008, 2009, 2012,2013 E 2015, nonché tassa auto anni 2011, 2012, 2013,2014. Eccepiva la ricorrente: - Nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 26 e 50 del DPR 602/73, dell'art. 60 del DPR
600/73, degli artt. 137 e seguenti C.P.C. nonché la decadenza del potere impositivo ex art. 25 del DPR
602/73; - Nullità dell'atto impugnato intervenuta prescrizione del credito richiesto;
- Nullità dell'atto impugnato per violazione del 3° comma dell'art. 2 D. Lgs. 472/97, posto che in relazione alla cartella di pagamento n.
29320110032643303000 il pagamento degli interessi di mora calcolati sulle sanzioni pecuniarie viola il 3° comma dell'art. 2 D. Lgs. 472/97, secondo il quale “ la somma irrogata a titolo di sanzioni non produce interessi”. Concludeva chiedendo, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. , nonché la trattazione in pubblica udienza. Allegava documentazione. L'Agenzia RA . IO non si costituiva. All'udienza svoltasi il 27/03/2023, la controversia è posta in decisione.
Affermava la corte adita:
“Il Collegio, rileva: che l'intimazione di pagamento impugnata è riconducibile alle seguenti cartelle di pagamento: n. 29320110032643303000; n. 29320120004501657000, n. 29320130016308118000, n.
29320160059635749000, n. 29320170008497456000, n. 29320170013639144000, n. 29320170025765940000
e n. 29320180017049601000, aventi ad oggetto: AP , IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE,
IVA PER ANNI 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 E 2015, nonché tassa auto anni 2011, 2012, 2013,2014; che le prodromiche cartelle di pagamento non risultano mai notificate, tanto è vero che nulla risulta agli atti del processo, infatti, nessuna prova relativa alla notifica delle cartelle di pagamento è stata versata in atti;
che l'omessa notifica degli atti prodromici determina la nullità dell'atto impugnato, per assenza di presupposto e titolo;
che l'omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato e di ogni altro atto suscettibile di interrompere il decorso dei termini pregiudizievoli, determina altresì, l'estinzione della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione limitatamente alle cartelle di pagamento relative ad AP,
IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA PER ascendenti agli ANNI 2007, 2008, 2009 nonché limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tasse auto anni 2011, 2012, 2013,2014; che la pretesa impositiva relative ad AP, IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA, riconducibile agli anni 2012, 2013 e 2015 non subisce il pregiudizio della prescrizione, stante che, i crediti erariali si prescrivono in 10 anni ex art. 2946 c.c e stante che l'art. 1 comma 222 L. 197/2022 ha prorogato i termini di prescrizione scadenti negli anni 2000, 2001, di due anni;
che tuttavia, l'omessa notifica della cartella di pagamento relativa ad IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA, riconducibile agli anni 2012, 2013 e 2015, inficia l'atto impugnato per carenza di titolo, pur restando salva la pretesa dall'estinzione per intervenuta prescrizione, posto che i termini sono ancora in corso;
che ogni altra eccezione in ricorso è da ritenere superata ed assorbita dalla argomentazioni che precedono;
Per l'effetto, il Collegio, accoglie il ricorso, siccome fondato in fatto ed in diritto ed annulla l'atto impugnato, salvo ed impregiudicato il diritto alla riscossione di IRPEF, ADD. COMUNALE, ADD. REGIONALE, IVA, riconducibile agli anni 2012, 2013 e 2015.
Compensa le spese, ricorrendo giusti motivi.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle RA - IO con atto del 28
Novembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Legittimità della procedura di riscossione e regolarità delle notifiche delle cartelle - Mancata decorrenza dei termini di prescrizione dei tributi annullati in primo grado . La Corte di Giustizia di Primo Grado ha accolto parzialmente il ricorso e, rilevata la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, ha annullato l'intimazione impugnata, ritenendo l'avvenuta estinzione della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione "limitatamente alle cartelle di pagamento relative ad AP, IRPEF, Add . Comunale,
Add. Regionale, IVA ascendenti agli anni 2007, 2008, 2009, nonché limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto Tasse Auto anni 2011, 2012, 2013 e 2014" . Inoltre, pur ritenendo correttamente
"salvo ed impregiudicato il diritto alla riscossione di IRPEF, Add. Comunale, Add. Regionale, IVA, riconducibili agli anni 2012, 2013 e 2015", in sentenza non veniva dichiarata la regolarità delle notifiche delle relative cartelle, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione. Pertanto con il presente gravame, si rileva la legittimità della procedura di riscossione attuata dall'ADER e la regolarità delle notifiche delle seguenti cartelle, notificate al contribuente, come di seguito specificato: - cartella n.
29320110032643303: notificata in data 30.05.2011 ai sensi dell'art. 139 cpc a mani di familiare convivente
(moglie), con successiva spedizione della raccomandata informativa ai sensi di legge;
- cartella n.
29320120004601657: notificata in data 19.03.2012 ai sensi dell'art. 139 cpc a mani di familiare convivente
(moglie), con successiva spedizione della raccomandata informativa ai sensi di legge;
- cartella n.
29320130016308118: notificata in data 22.05.2013 ai sensi dell'art. 139 cpc a mani di familiare convivente
(moglie), con successiva spedizione della raccomandata informativa ai sensi di legge;
- cartella n.
29320160059635749: notificata in data 06.09.2016 a mezzo pec ai sensi dell'art. 26, comma 2 DPR n.
602/1973; - cartella n. 29320170013639144: notificata in data 06.03.2017 a mezzo pec ai sensi dell'art. 26, comma 2 DPR n. 602/1973; - cartella n. 29320180017049601: notificata in data 09.01.2019 a mezzo pec ai sensi dell'art. 26, comma 2 DPR n. 602/1973. Ciò posto, dalla notifica delle suddette cartelle discende, non soltanto la regolarità della procedura di riscossione attuata ma, altresì, l'interruzione dei termini di prescrizione dei tributi ivi portati. Infatti, sebbene per i tributi relativi a "IRPEF, Add. Comunale, Add .
Regionale, IVA, riconducibili agli anni 2012, 2013 e 2015" sia stata correttamente riconosciuto "salvo ed impregiudicato il diritto alla riscossione ", si chiede in questa sede attestarsi anche la validità delle relative cartelle di pagamento, come sopra regolarmente notificate. Invece, in relazione alle cartelle concernenti i tributi ritenuti prescritti quali "AP, IRPEF, Add. Comunale, Add. Regionale, IVA ascendenti agli anni 2007,
2008, 2009", oltre alla declaratoria di regolarità delle notifiche delle cartelle. si chiede anche dischiararsi la mancata prescrizione. Per tali tributi, infatti, opera la prescrizione ordinaria decennale per cui, tenuto conto delle suddette notifiche, il termine di prescrizione non risulta maturato. Proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 68. comma 4bis. lettera b) del D.L. n. 18/2020. Si rileva inoltre che, riguardo alla invocata prescrizione dei tributi, il termine non risulta maturato, tenendo anche conto degli interventi normativi intercorsi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi (D.L. 18/2020 "Cura Italia", D.L.34/2020 "Rilancio", D.L. n. 104/2020 "Agosto", D.
L. n. 125/2020, D.L.137/2020 "Ristori", D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021"Sostegno"), per effetto dei guaii è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali).
Sulla ammissibilità in appello della produzione documentale. Come noto, l'art. 58, comma 2. del DLgs.
546/1992 permette la produzione in appello dì qualsiasi documento sempre che il suo deposito sia curato entro il limite dell'art 32 del medesimo decreto (applicabile al giudizio dì appello, in virtù del rinvio operato dall'art. 61), ossia entro venti giorni liberi prima della trattazione. La Cassazione ha, infatti, chiarito in innumerevoli pronunce che la preclusione della produzione di nuove prove in appello opera solo nel caso di prove diverse dai documenti. L'art. 58 al primo comma dispone in via generale il divieto di produzione di nuove prove in appello, fatti salvi i casi in cui il giudice le ritenga necessarie per la decisione o la parte abbia dimostrato di non averle potute produrre in precedenza per cause ad essa non imputabili. Al secondo comma, invece, stabilisce che nel secondo grado è sempre ammessa la possibilità della produzione dì nuove prove documentali. Quest'ultimo comma, dunque, senza restrizioni e con disposizione autonoma rispetto a quella del comma precedente, che sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova, consente alle parti di produrre nel giudizio di appello qualsiasi documento.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2530/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 10 e depositata il 13
Aprile 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via pregiudiziale ed assorbente, si rileva che l'atto di appello dell'Agenzia delle RA – IO dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero foro, ovvero per invalidità della procura speciale ad litem. In particolare, l'appello è stato effettuato in forza di procura conferita ad un avvocato del libero foro in violazione dell'art 11, comma 2, D. Lgs. 546/1992, secondo il quale: “L'ufficio dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”. Con il primo motivo del ricorso l'odierno appellato contestava l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta e per l'effetto rilevava la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del
D.P.R. n. 602/1973. La Corte adita rilevando che nessuna prova circa la regolare notifica delle prodromiche cartelle è stata fornita dalla parte resistente, rimasta di fatto contumace, con la sentenza oggetto di gravame ha statuito l'accoglimento del ricorso. In sede di gravame, l'agente della riscossione, con il proprio atto di appello rilevava la legittimità dell'azione di riscossione, depositando la prova della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione di pagamento opposta, ovvero le relate di notifica delle prodromiche cartelle nn. 29320110032643303000, n. 29320120004601657000, n. 29320130016308118000 e le ricevute pec di consegna delle cartelle di pagamento nn. 29320160059635749/000, 29320170013639144/000,
29320180017049601/000. In merito sempre con atto di appello rappresentava l'ammissibilità della produzione documentale. Con riferimento a detta censura, preliminarmente si contesta la produzione documentale versata in atti con riferimento alla prova delle notifiche delle cartelle di pagamento opposte.
Invero, stante il divieto sancito dall'art 58, co. 3 del D.Lgs 546/1992, così come novellato dal D. Lgs 220/2023, detta produzione è inammissibile nel presente procedimento. Fermo restando quanto contestato, sempre in merito al procedimento notificatorio degli atti prodromici all'intimazione si contesta l'irritualità delle notifiche delle cartelle nn. 29320110032643303000, n. 29320120004601657000, n. 29320130016308118000. Difatti, per tali cartelle di pagamento l'agente della riscossione ha depositato le relate di notifica dalle quali tuttavia rileva che, la consegna non è avvenuta nelle mani del diretto destinatario, ma ai sensi dell'139 cpc nelle mani della moglie;
talché, questa difesa rileva l'illegittimità e l'infondatezza di quanto rilevato dall'ADER, stante che l'agente della riscossione non ha prodotto la prova della rituale raccomandata informativa prescritta dall'art. 60, comma 1, lettera b bis) del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, occorre precisare che l'invio della raccomandata obbligatoria non può certo essere provata da distinte di raccomandate prodotte in copia e rilasciate da società private non provviste neanche di licenza individuale. Invero, dalle copie delle distinte prodotte, si legge che la presunta notifica sarebbe stata curata dalla società privata Consorzio_1, e dunque, la stessa sarebbe comunque nulla perché effettuata da società privata non abilitata alla notifica di atti tributari processuali e sostanziali e, peraltro, sprovvista della licenza individuale prevista prima della riforma attuata con la Legge n. 124/2017. Dunque, anche per tale profilo la notifica de qua deve essere dichiarata giuridicamente inesistente e/o comunque nulla. Indi, fermo restando l'inammissibilità della documentazione prodotta in sede di gravame dall'odierno appellante ex art 58 D.L 546/1992, così come modificato dal D. Lgs 220/2023, la notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta identificati con i numeri
29320110032643303000, n. 29320120004601657000, n. 2932013001630811800, è nulla e/o giuridicamente inesistente. Con il secondo motivo del ricorso l'odierno appellato contestava la prescrizione delle tasse automobilistiche, ex art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983, la cui pretesa è avanzata con le cartelle di pagamento n. 29320160059635749000 e n. 29320170008497456000,
29320170025765940000 e n. 29320180017049601000. La Corte, in merito a detta contestazione, ha ribadito che “[…] ogni altra eccezione in ricorso è da ritenere superata ed assorbita dalle argomentazioni che precedono”. Come, enunciato in narrativa, l'appellante ha rinunciato all'impugnazione della sentenza con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320170008497456000 e n. 29320170025765940000 relative alle tasse automobilistiche con scadenza 2012 e 2013. Invece, anche se appella la sentenza con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320160059635749000 e n. 29320180017049601000 non prende posizione difensiva in merito alla contestata prescrizione della tassa automobilistica, limitandosi ad eccepire l'inesistenza della prescrizione relativa ai tributi erariali stante l'asserita regolare notifica delle cartelle di pagamento. Con il presente motivo, riproposto in via devolutiva s'insiste sulla prescrizione triennale delle tasse automobilistiche intimate con l'atto opposto, maturata anche nella denegata ipotesi si dovesse ritenere rituale la notifica della cartella di pagamento n. 29320160059635749000, asseritamente notificata il
06.09.2016 (prescrizione maturata il 06.09.2019). Inoltre, sempre con il secondo motivo veniva contestata la prescrizione dei tributi erariali riferiti agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 in quanto stante l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento la pretesa è prescritta per decorso del termine decennale di prescrizione. Indi, detta contestazione è subordinata ed assorbita dal primo motivo di appello. Sul punto occorre specificare che l'odierno appellato non ha contestato la prescrizione riferita ai tributi erariali inerenti agli anni di imposta 2012, 2013 e 2015, per il quale la Corte ha ribadito la non maturata prescrizione alla data di notifica dell'intimazione. Sul punto occorre puntualizzare che anche nella denegata ipotesi venisse ritenuta provata la notifica delle cartelle di pagamento n. 29320110032643303000, n.
29320120004601657000, n. 29320130016308118000 e n. 29320160059635749000 in assenza di atti interruttivi di prescrizioni gli interessi e le sanzioni sarebbero, comunque, prescritti. Con il terzo motivo del ricorso, ritenuto assorbito nella sentenza oggetto di gravame e non oggetto di contestazione da parte appellante, il sig. Resistente_1 contestava la violazione del comma 3, art 2 della D.Lgs n. 472/1997. Ebbene, la norma richiamata statuisce che “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi, ed ancora,
l'art. 30 del D.P.R. 602/1973 riporta testualmente che “[…], sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi, si applicano, […], gli interessi di mora. Invero, sulla cartella di pagamento n. pagamento n. 29320110032643303000, l'agente della riscossione con l'intimazione opposta chiede il pagamento anche degli interessi di mora calcolati sulle sanzioni;
quindi ,alla luce della norma citata,
l'intimazione di pagamento opposta è illegittima per violazione del 3° co. dell'art. 2 D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art 30 del D.P.R. 602/1973.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
In data 15 Settembre 2025 il sig. Resistente_1 deposita memorie illustrative.
All'Udienza del 26 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che l'eccezione avanzata dall'appellato circa la pretesa inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione del difensore dell'Agenzia delle RA-IO non è fondata e non merita accoglimento. Dall'esame della documentazione allegata risulta che la procura alle liti, conferita al difensore, è stata regolarmente autenticata da pubblico notaio e reca le sottoscrizioni conformi alla normativa processuale vigente. In assenza di elementi specifici che possano inficiarne la validità, tale procura è idonea a fondare la legittimazione processuale del difensore. Sulla produzione documentale in appello si rileva che l'Agenzia delle RA - IO ha prodotto tempestivamente, a norma dell'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992, le relate di notifica e le ricevute di PEC delle prodromiche cartelle di pagamento oggetto di giudizio. La produzione documentale effettuata in appello è pienamente ammissibile, atteso che, al momento del deposito dell'appello
(novembre 2023), non era applicabile la nuova preclusione introdotta dall'art.58, comma 3, D. Lgs.546/1992, secondo l'interpretazione dell'art.79 D. Lgs.546/1992 e della disciplina transitoria del D. Lgs.220/2023 e risponde altresì al consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la specialità del processo tributario rispetto al rito civile. Sulla ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento, dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle RA - IO emerge che: per le cartelle di pagamento n.
29320110032643303, n. 29320120004601657 e n. 29320130016308118, la notifica è stata regolarmente eseguita a mani di familiare convivente ai sensi dell'art.139 c.p.c., con successiva spedizione della raccomandata informativa come risulta dalle attestazioni pervenute;
per le cartelle di pagamento n.
29320160059635749, n. 29320170013639144 e n. 29320180017049601, notificate a mezzo PEC, le ricevute di consegna provano il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art.26, comma 2, D. P. R.602/1973.
Le contestazioni svolte dalla parte appellata circa l'inidoneità della distinta di raccomandata e l'asserita mancata prova della spedizione della raccomandata informativa sono prive di pregio, in quanto la documentazione acquisita è conforme ai requisiti normativi e giurisprudenziali richiesti. Sulla prescrizione dei crediti tributari, deve essere esclusa la maturazione della prescrizione sulle somme richieste, per le seguenti ragioni: per i tributi erariali sottesi alle cartelle di pagamento degli anni 2007, 2008 e 2009,trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art.2946 c. c. , non essendo intervenuti atti di accertamento autonomamente impugnati né è configurabile l'applicazione del termine breve quinquennale;
la notificazione regolare delle relative cartelle ha interrotto il termine di prescrizione ai sensi dell' art.2943 c. c. ; ai sensi dell'art.68, comma 4-bis, lett. b), D. L.18/2020, il termine di prescrizione è stato sospeso, protraendo di ulteriori 24 mesi la sua decorrenza, per i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo pandemico. Pertanto, non è maturata la prescrizione né in relazione ai crediti principali, né per quanto concerne la pretesa relativa agli interessi e alle sanzioni, tenuto conto degli atti interruttivi depositati e delle particolari norme di sospensione. Le contestazioni inerenti all'applicazione di interessi sulle sanzioni pecuniarie, con riferimento al 3° comma dell'art.2, D. Lgs.472/1997 e dell'art.30, D. P. R.602/1973, non trovano accoglimento per insussistenza dell'applicazione in concreto di interessi su sanzioni nelle cartelle oggetto di giudizio, come si evince dai dati di dettaglio delle stesse.
Alla luce delle superiori considerazioni, va accolto l'appello dell'Agenzia delle RA – IO, riformando la sentenza di primo grado n.2530/2023 nei limiti dell'impugnazione; va dichiarata la legittimità
e regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento n. 29320110032643303, n. 29320120004601657, n.
29320130016308118, n. 29320160059635749, n. 29320170013639144, n. 29320180017049601 e la non intervenuta prescrizione in relazione ai tributi IRPEF, Addizionale Comunale e Regionale, AP, IVA per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché alle annualità successive come da ruoli notificati validamente;
va rigettato per le eccezioni di prescrizione e nullità degli atti impugnati e conferma la fondatezza della pretesa creditoria dell'Agenzia delle RA - IO per tutte le annualità oggetto d'appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello dell'Agenzia delle RA – IO, riformando la sentenza di primo grado n.
2530/2023 nei limiti dell'impugnazione;
dichiara la legittimità e regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento n. 29320110032643303, n.
29320120004601657, n. 29320130016308118, n. 29320160059635749, n. 29320170013639144, n.
29320180017049601 e la non intervenuta prescrizione in relazione ai tributi IRPEF, Addizionale Comunale
e Regionale, AP, IVA per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché alle annualità successive come da ruoli notificati validamente;
rigetta le eccezioni di prescrizione e nullità degli atti impugnati;
conferma la fondatezza della pretesa creditoria dell'Agenzia delle RA - IO per tutte le annualità oggetto d'appello;
condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'Agenzia delle RA - IO, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 26 Settembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)