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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1748/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI Parte_1
FABIO e RINALDI GIOVANNI
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi Dirigenti in Controparte_2
carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
La ricorrente , con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato Parte_1
telematicamente e iscritto a ruolo generale il 31.12.2023, ha esposto di essere docente alle dipendenze del convenuto, in servizio, per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'ISIS CP_1
“Bernocchi” di Legnano. La docente lamenta che il convenuto non ha provveduto alla CP_1
corresponsione dell'elemento retributivo della c.d. “retribuzione professionale docente” (di seguito
RPD) interamente dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/23, nonostante abbia svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. La ricorrente ha lamentato, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione, ex art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui non riconosce ai docenti applicati su “supplenza breve” tale elemento, rispetto a quelli di ruolo o con incarico su altra classe di concorso. Ha censurato, inoltre, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999. Ciò posto, la lavoratrice ha convenuto in giudizio il
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto Controparte_1
di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze Controparte_1
retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 6.023,12 o in quelle somme maggiori
o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. ***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Con decreto del 13.1.2024 è stata fissata la prima udienza con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note sino al 28.9.2024.
In data 18.9.2024 il Controparte_3
si è ritualmente costituito in giudizio e ha
[...]
eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati in epoca anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (5.2.2024) e, quindi, con prescrizione delle somme anteriori alla data del 5.1.2019, con conseguente rideterminazione della somma da corrispondersi in euro 5.752,68 (cfr. conteggi sub p. 2 della memoria difensiva), calcolata al netto dei giorni di malattia della lavoratrice. Richiamata la normativa in materia, ha poi sostenuto che il motivo per cui il trattamento accessorio non è riconosciuto a docenti supplenti temporanei trova piena giustificazione nella diversa posizione del supplente rispetto al docente di ruolo ovvero con contratto almeno fino al termine delle lezioni (30 giugno), dal momento che i primi non parteciperebbero come soggetti attivi ai processi innovatori di cui all'art. 7 del CCNL del 1999. Ha contestato, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale espresso in materia dalla Suprema Corte e dalla prevalente giurisprudenza di merito. Ciò posto, il CP_1
convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “DICHIARARE la prescrizione quinquennale di ogni pretesa anteriore al 05/02/2019. RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA MERAMENTE
SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda, RIDURRE la pretesa creditoria delle somme dovute a titolo di RPD sia per intervenuta prescrizione di parte delle somme sia per assenza per malattia (€ 53,35) a €5.752,68 al lordo di tutti gli oneri fiscali e sociali obbligatori a titolo di trattenute TFR, Fondo Credito nonché alle ritenute fiscali sulle maggiori somme richieste e CP_4
riconosciute. CONDANNARE a spese, diritti ed onorari di lite”.
Con provvedimento del 30.9.2024, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato disposto un secondo termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte conclusive facoltative al 21.12.2024. All'esito del deposito delle stesse da parte della ricorrente, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti”, (RPD), attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL
Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
- l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
- altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa Speciale, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc. In particolare, il trattamento accessorio della RPD è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL
Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della RPD da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del CCNL del
29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018). Ai fini che qui rilevano, essa ammonta fino al 28.2.2018 ad
€ 164,00, dal 1° marzo 2018 ad € 174,50 e, dal 1° gennaio 2022, ad € 184,50 lordi mensili, per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 L. 124/1999 e l'art. 1 D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie:
1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche “supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017). Come tale, la componente retributiva della RPD rientra, pertanto, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente, l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (C.G.U.E.
15/4/2008, causa C-268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, ; 8/9/2011, causa Persona_1
C-177/10, ); da questo punto di vista, è irrilevante che la diversità di trattamento sia Persona_2
prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; 7/3/2013, causa C- Per_3
393/11, . Per_4 Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una “ragione CP_1
oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09, e Per_5
, § 56 e 57). Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti Persona_6
collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, co. 3, CCNL Scuola del 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit. (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
In breve, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso deve intendersi come attributivo, al comma 1, della
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. La posizione di parte ricorrente
La lavoratrice ha svolto negli anni oggetto di controversia i seguenti periodi di servizio, come da stato matricolare allegato agli atti e non contestato dal convenuto (doc. n. 1 fasc. CP_1
ricorrente): per l'a.s. 2018/2019 ha lavorato 202 giorni;
per l'a.s. 2019/2020 ha lavorato 286 giorni;
per l'a.s. 2020/2021 ha lavorato 281 giorni;
per l'a.s. 2021/2022 ha lavorato 189 giorni;
per l'a.s.
2022/2023 ha lavorato 281 giorni.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per i crediti anteriori al 5.2.2019, la stessa è da accogliere, atteso che il primo atto interruttivo utile è dato dalla notificazione del ricorso datata 5.2.2024. Si ricorda, in merito, il principio consolidato in giurisprudenza che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda, con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato, soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. Si rileva, al riguardo, che la ricorrente, con le note conclusive depositate il 13.12.2024 ha dichiarato di aderire, sotto il profilo del quantum debeatur, alla minor somma indicata dal convenuto nella propria memoria CP_1
di costituzione, indicata, come già visto, in euro 5.752,68. Il suddetto importo è al netto delle differenze retributive prescritte e dei giorni di malattia goduti dalla dipendente.
Ciò posto, si rileva che la ricorrente ha svolto servizio in qualità di supplente per la sostituzione di colleghi assenti in qualità di supplenze “brevi”, rendendo la propria prestazione in modo analogo ai propri colleghi, ma non ha percepito la RPD che è stata, invece, riconosciuta ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a quelli con contratto di lavoro annuale (con scadenza al 31 agosto)
e a quelli con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno).
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento. Deve necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD per la somma di euro
5.752,68 indicata dal convenuto e accettata dalla sig.ra . L'importo riconosciuto in CP_1 Pt_1
linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto come CP_1
liquidate nel dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia, per le fasi effettivamente espletate, e tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta (inferiore a quella originariamente domandata in ricorso), con distrazione in favore dei difensori antistatari, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 in considerazione della presenza nell'atto introduttivo di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
dichiara estinti per prescrizione i crediti anteriori al 5.2.2019;
dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, per l'effetto,
condanna il al pagamento, in favore della lavoratrice, della Controparte_1
somma lorda di euro 5.752,68 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in € 2.500,00 per compensi professionali (già comprensivi di aumento 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14), oltre rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (ove dovuta), da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 20/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1748/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI Parte_1
FABIO e RINALDI GIOVANNI
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi Dirigenti in Controparte_2
carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
La ricorrente , con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato Parte_1
telematicamente e iscritto a ruolo generale il 31.12.2023, ha esposto di essere docente alle dipendenze del convenuto, in servizio, per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'ISIS CP_1
“Bernocchi” di Legnano. La docente lamenta che il convenuto non ha provveduto alla CP_1
corresponsione dell'elemento retributivo della c.d. “retribuzione professionale docente” (di seguito
RPD) interamente dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/23, nonostante abbia svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. La ricorrente ha lamentato, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione, ex art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui non riconosce ai docenti applicati su “supplenza breve” tale elemento, rispetto a quelli di ruolo o con incarico su altra classe di concorso. Ha censurato, inoltre, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999. Ciò posto, la lavoratrice ha convenuto in giudizio il
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto Controparte_1
di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze Controparte_1
retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 6.023,12 o in quelle somme maggiori
o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. ***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Con decreto del 13.1.2024 è stata fissata la prima udienza con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note sino al 28.9.2024.
In data 18.9.2024 il Controparte_3
si è ritualmente costituito in giudizio e ha
[...]
eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati in epoca anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (5.2.2024) e, quindi, con prescrizione delle somme anteriori alla data del 5.1.2019, con conseguente rideterminazione della somma da corrispondersi in euro 5.752,68 (cfr. conteggi sub p. 2 della memoria difensiva), calcolata al netto dei giorni di malattia della lavoratrice. Richiamata la normativa in materia, ha poi sostenuto che il motivo per cui il trattamento accessorio non è riconosciuto a docenti supplenti temporanei trova piena giustificazione nella diversa posizione del supplente rispetto al docente di ruolo ovvero con contratto almeno fino al termine delle lezioni (30 giugno), dal momento che i primi non parteciperebbero come soggetti attivi ai processi innovatori di cui all'art. 7 del CCNL del 1999. Ha contestato, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale espresso in materia dalla Suprema Corte e dalla prevalente giurisprudenza di merito. Ciò posto, il CP_1
convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “DICHIARARE la prescrizione quinquennale di ogni pretesa anteriore al 05/02/2019. RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA MERAMENTE
SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda, RIDURRE la pretesa creditoria delle somme dovute a titolo di RPD sia per intervenuta prescrizione di parte delle somme sia per assenza per malattia (€ 53,35) a €5.752,68 al lordo di tutti gli oneri fiscali e sociali obbligatori a titolo di trattenute TFR, Fondo Credito nonché alle ritenute fiscali sulle maggiori somme richieste e CP_4
riconosciute. CONDANNARE a spese, diritti ed onorari di lite”.
Con provvedimento del 30.9.2024, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato disposto un secondo termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte conclusive facoltative al 21.12.2024. All'esito del deposito delle stesse da parte della ricorrente, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti”, (RPD), attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL
Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
- l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
- altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa Speciale, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc. In particolare, il trattamento accessorio della RPD è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL
Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della RPD da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del CCNL del
29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018). Ai fini che qui rilevano, essa ammonta fino al 28.2.2018 ad
€ 164,00, dal 1° marzo 2018 ad € 174,50 e, dal 1° gennaio 2022, ad € 184,50 lordi mensili, per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 L. 124/1999 e l'art. 1 D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie:
1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche “supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017). Come tale, la componente retributiva della RPD rientra, pertanto, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente, l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (C.G.U.E.
15/4/2008, causa C-268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, ; 8/9/2011, causa Persona_1
C-177/10, ); da questo punto di vista, è irrilevante che la diversità di trattamento sia Persona_2
prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; 7/3/2013, causa C- Per_3
393/11, . Per_4 Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una “ragione CP_1
oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09, e Per_5
, § 56 e 57). Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti Persona_6
collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, co. 3, CCNL Scuola del 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit. (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
In breve, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso deve intendersi come attributivo, al comma 1, della
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. La posizione di parte ricorrente
La lavoratrice ha svolto negli anni oggetto di controversia i seguenti periodi di servizio, come da stato matricolare allegato agli atti e non contestato dal convenuto (doc. n. 1 fasc. CP_1
ricorrente): per l'a.s. 2018/2019 ha lavorato 202 giorni;
per l'a.s. 2019/2020 ha lavorato 286 giorni;
per l'a.s. 2020/2021 ha lavorato 281 giorni;
per l'a.s. 2021/2022 ha lavorato 189 giorni;
per l'a.s.
2022/2023 ha lavorato 281 giorni.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per i crediti anteriori al 5.2.2019, la stessa è da accogliere, atteso che il primo atto interruttivo utile è dato dalla notificazione del ricorso datata 5.2.2024. Si ricorda, in merito, il principio consolidato in giurisprudenza che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda, con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato, soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. Si rileva, al riguardo, che la ricorrente, con le note conclusive depositate il 13.12.2024 ha dichiarato di aderire, sotto il profilo del quantum debeatur, alla minor somma indicata dal convenuto nella propria memoria CP_1
di costituzione, indicata, come già visto, in euro 5.752,68. Il suddetto importo è al netto delle differenze retributive prescritte e dei giorni di malattia goduti dalla dipendente.
Ciò posto, si rileva che la ricorrente ha svolto servizio in qualità di supplente per la sostituzione di colleghi assenti in qualità di supplenze “brevi”, rendendo la propria prestazione in modo analogo ai propri colleghi, ma non ha percepito la RPD che è stata, invece, riconosciuta ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a quelli con contratto di lavoro annuale (con scadenza al 31 agosto)
e a quelli con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno).
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento. Deve necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD per la somma di euro
5.752,68 indicata dal convenuto e accettata dalla sig.ra . L'importo riconosciuto in CP_1 Pt_1
linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto come CP_1
liquidate nel dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia, per le fasi effettivamente espletate, e tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta (inferiore a quella originariamente domandata in ricorso), con distrazione in favore dei difensori antistatari, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 in considerazione della presenza nell'atto introduttivo di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
dichiara estinti per prescrizione i crediti anteriori al 5.2.2019;
dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e, per l'effetto,
condanna il al pagamento, in favore della lavoratrice, della Controparte_1
somma lorda di euro 5.752,68 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in € 2.500,00 per compensi professionali (già comprensivi di aumento 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14), oltre rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (ove dovuta), da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 20/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Franca Molinari