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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1325/2021
promossa da:
Parte_1
(Avv. Massimo Gentile)
ATTORE
contro
Controparte_1
(Avv. Marco Bilenchi)
CONVENUTO
e contro
Controparte_2
(Avv. Angela Grasseschi)
CONVENUTO
e contro
Contr S.P.A.
CP_4
[...]
[...]
CONVENUTO - CONTUMACE
Avente ad oggetto: Risarcimento del danno
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del loro rappresentante p.t., , CP_5 CP_6 Controparte_2 CP_4
e chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_4 CP_4
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: ➢ in via principale, accertare e dichiarare che Parte_1
in conseguenza del sinistro dianzi descritto, ha subito danni quantificabili in complessivi € 45.873,00 (oltre
[...]
IVA) ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di giustizia;
➢ sempre in via principale,
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2054 c.c., la eguale responsabilità dei conducenti e/o dei
proprietari dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro de qua e dei conseguenti danni subiti da Parte_1
e, per l'effetto, condannare, da un lato, i Sigg.ri e rispettivamente
[...] CP_4 CP_4
conducente e proprietario, e la Compagnia Assicurativa in solido tra di loro, e, dall'altro lato, il Controparte_2
Sig. e la rispettivamente conducente e proprietario, e la Compagnia CP_4 CP_6 Controparte_1
sempre in solido tra di loro, al risarcimento, in favore della società attrice, dei predetti danni, così come sopra
[...]
accertati, tenendo conto dell'importo di € 21.500,00 già corrisposto da ➢ in via subordinata, Controparte_2
nell'ipotesi in cui dovesse essere accertato da codesto Il.mo Tribunale un differente concorso di colpa dei veicoli convolti
nella causazione del sinistro de qua e dei conseguenti danni subiti da condannare, da un Parte_1
lato, i Sigg.ri e rispettivamente conducente e proprietario, e la Compagnia CP_4 CP_4 [...]
in solido tra loro, e, dall'altro lato, il Sig. e la rispettivamente Controparte_7 CP_4 CP_6
conducente e proprietario, e la Compagnia sempre in solido tra loro, al risarcimento, in Controparte_1
favore della società attrice, dei predetti danni, proporzionalmente al concorso di colpa accertato e tenendo sempre conto
dell'importo di € 21.500,00, già corrisposto dalla ➢ in ogni caso, condannare le controparti al Controparte_2
pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”.
Nello specifico, parte attrice deduceva che il giorno 25.05.2016, alle ore 16.55 circa, il mezzo pesante tg.
DG597XV - condotto da di proprietà di ed assicurato con la CP_4 CP_4 CP_8
compagnia assicurativa – stava percorrendo l'Autostrada A11, in direzione Firenze, Controparte_2 allorquando giunto al km 55,900 urtava la parte posteriore sinistra dell'autocarro IVECO tg. DZ427KZ –
condotto da , di proprietà della società ed assicurato RC auto con la compagnia CP_4 CP_6
- situato nella corsia di emergenza, poiché impegnato in lavori di taglio Controparte_1
dell'erba; che dal verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, emergeva che il l'autocarro IVECO sporgeva sulla corsia di marcia percorsa dal veicolo condotto da che in conseguenza del sinistro veniva bloccata la carreggiata e CP_4
rimanevano gravemente danneggiate le pertinenze stradali, nello specifico il guardrail, che a causa dell'urto e del peso del camion aveva ceduto, e la pavimentazione autostradale sottostante, sulla quale si erano disperse ingenti quantità di olii, liquidi motore, nonché carburante;
che i costi di ripristino - comprese le spese di pronto intervento e quelle conseguenti alla chiusura di una corsia del tratto autostradale - erano stati interamente sostenuti da parte attrice ed ammontavano a complessivi euro 45.873,00 (di cui euro 28.784,53 oltre Iva per l'intervento di ripristino della barriera e successiva messa in sicurezza eseguito da euro 14.324,90 CP_6
oltre IVA, per la bonifica ambientale necessaria a seguito dello sversamento di olii, liquidi e carburanti sul luogo del sinistro, eseguiti sempre da euro 1.369,12 oltre IVA per l'attività di consulenza CP_6
ambientale svolta dall'Ing. in relazione agli interventi di messa in sicurezza;
euro € 446,88 per i costi Per_1
di primo intervento, euro 294,08 per la segnaletica utilizzata per la riduzione della carreggiata;
euro 653,49
per il personale impiegato, oltre alle spese di verifica e trascrizione); che a seguito della rituale denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento danni inoltrata alle compagnie assicuratrici di entrambi i veicoli coinvolti,
solamente la provvedeva a liquidare in favore dell'odierna attrice la somma di euro Controparte_2
21.500,00 che veniva accettata in acconto del maggiore avere;
che nel dicembre 2020 l'attrice provvedeva ad inviare a tutti gli odierni convenuti invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita che tuttavia non sortiva alcun effetto;
che sussisteva il diritto di parte attrice di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del residuo danno economico subito ammontante ad euro 24.373,00.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., contestando quanto ex adverso dedotto da controparte e negando ogni forma di responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro.
Nello specifico, parte convenuta deduceva che la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente all'autoarticolato e che non poteva applicarsi alla fattispecie in esame la prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. poiché in caso di tamponamento tra veicoli la presunzione di corresponsabilità ivi prevista è superata da quanto disposto dall'art. 149 C.d.S., che sancisce il rispetto della distanza di sicurezza;
che il veicolo assicurato con aveva tamponato il veicolo condotto da – in sosta sulla corsia di Controparte_2 CP_4
emergenza per segnalare i lavori di taglio dell'erba – non avvedendosi dello stesso poiché troppo vicino al mezzo che lo precedeva.
Parte convenuta contestava anche il quantum debeatur e, infine, concludeva per il rigetto integrale della domanda attorea.
Sebbene regolarmente citati non si costituivano Controparte_2 CP_6 CP_4
, la cui contumacia veniva dichiarata all'udienza del 17.09.2021. Alla CP_4 CP_4
medesima udienza venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Si costituiva tardivamente in persona del legale rappresentante p.t. - la cui contumacia Controparte_2
veniva revocata all'udienza del 9.02.2022 – la quale contestava la pretesa attorea sia in punto di an che di
quantum debeatur e chiedeva al Tribunale di rigettare integralmente la domanda, ritenendo congrua e satisfattiva la somma versata ante causam dalla Compagnia all'odierna attrice.
In particolare, la convenuta adduceva che dalla ricostruzione della dinamica del sinistro – effettuata dagli
Agenti di Polizia Municipale intervenuti - risultava una responsabilità del conducente del veicolo tg.
DG597XV nella causazione dello stesso che, tuttavia, non poteva ritenersi esclusiva;
che, invero, dal verbale redatto emergeva che il veicolo condotto da sporgeva sulla corsia di marcia percorsa CP_4
dall'autoarticolato; che pertanto sussistevano elementi che deponevano per la sussistenza di una condotta colposa del conducente , per aver lo stesso invaso la corsia di marcia e non aver mantenuto il mezzo CP_4
all'interno della corsia di emergenza e il più vicino possibile alla banchina autostradale.
Con riferimento al quantum debeatur parte convenuta deduceva che la pretesa attorea era da considerarsi eccessiva, in considerazione del fatto che in seguito al verificarsi del sinistro era stato raggiunto verbalmente un accordo conservativo sul danno tra l'Ing. , incaricato da , e il dott. Parte_2 Controparte_2 [...]
Responsabile dell'Ufficio Sinistri della società danneggiata, per l'importo omnicomprensivo di euro Tes_1
43.000,00; che sulla base di tale accordo e della suddetta quantificazione del danno aveva Controparte_2
corrisposto, in fase stragiudiziale, la somma di euro 21.500,00, pari al 50% della somma complessivamente dovuta, tenuto conto del concorso causale di Ternico nella causazione del sinistro per cui è causa. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, escussione testimoniale e interrogatorio formale di e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 con concessione dei termini per le CP_4
memorie ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito meglio esposti.
Sull'an debeatur.
Sono fatti pacifici, in quanto incontestati e documentalmente provati (cfr, verbale di Polizia Municipale e documentazione fotografica in atti) che in data 25.05.2016, alle ore 16.55 circa, sul tratto autostradale A11, in direzione Firenze, altezza km 55,900, si verificava un sinistro che vedeva coinvolti il mezzo pesante tg.
DG597XV - condotto da di proprietà di ed assicurato con la compagnia CP_4 CP_4
assicurativa – che percorreva la corsia di marcia e l'autocarro IVECO tg. DZ427KZ – Controparte_2
condotto da , di proprietà della società ed assicurato con la compagnia CP_4 CP_6 CP_8
- situato nella corsia di emergenza per segnalare i lavori di taglio dell'erba; Controparte_1
che la collisione tra i due veicoli avveniva tra la parte anteriore destra del camion tg. DG597XV e la parte posteriore sinistra dell'autocarro Iveco tg. DZ427KZ; che il sinistro cagionava danni alle strutture autostradali,
in particolare al guardrail e al manto stradale sottostante.
Non costituisce invece circostanza pacifica la dinamica del sinistro, che è stata ricostruita in maniera discordante dalle odierne parti nei propri atti introduttivi e difensivi.
Invero, secondo la prospettazione attorea e della convenuta la dinamica del sinistro sarebbe Controparte_2
quella descritta nel verbale redatto dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza dei fatti,
nel quale viene dato atto che il veicolo avvisatore al momento del sinistro sporgeva nella corsia di marcia percorsa dal camion condotto da con conseguente attribuzione del 50% della responsabilità nella CP_4
causazione del sinistro;
mentre secondo parte convenuta il veicolo avvisatore Controparte_1
al momento del sinistro si trovava in sosta dentro i limiti spaziali della corsia di emergenza impegnato a segnalare il cantiere situato poco più avanti, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a suo carico. La documentazione in atti e l'istruttoria espletata in corso di causa non hanno, tuttavia, consentito di ricostruire con esattezza l'esatta dinamica del sinistro e di accertare in modo concreto se e in quale misura la condotta dei due conducenti abbia contribuito a cagionare l'evento dannoso per cui è causa e, quindi, di attribuire/ripartire in termini di concorso effettivo le responsabilità del sinistro.
Invero, il verbale di Polizia Municipale - che come è noto ha fede privilegiata - non contiene un'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non essendo riusciti gli Agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, ad individuare, sulla base dei rilievi ed accertamenti effettuati e delle dichiarazioni rese dai conducenti,
nemmeno il punto d'urto dei due veicoli, la cui individuazione sarebbe stata determinante ai fini di una corretta attribuzione delle relative responsabilità nella causazione del sinistro.
Tale individuazione avrebbe, infatti, consentito – ferma restando la responsabilità del conducente dell'autotreno pesante tg. DG597XV in quanto incontestata tra le parti - di comprendere se il veicolo avvisatore, al momento dell'urto, si trovasse effettivamente all'interno dei confini spaziali della corsia di emergenza, con conseguente esclusione, in caso affermativo, di qualsivoglia addebito di responsabilità nei suoi confronti.
In assenza di testimoni oculari del sinistro, sono stati chiamati a testimoniare gli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, e , che tuttavia si sono limitati a Testimone_2 Testimone_3
confermare quanto descritto nel verbale di accertamento, ribadendo che verosimilmente il veicolo condotto da al momento dell'incidente, sporgesse sulla corsia di marcia percorsa dall'autoarticolato. CP_4
Orbene, in presenza di incertezza circa la dinamica del sinistro, in caso di scontro tra veicoli, occorre applicare la presunzione di eguale responsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2 c.p.c., secondo la quale ciascuno dei conducenti concorre ugualmente a produrre il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo
(“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”).
Tale presunzione ha una funzione meramente sussidiaria e si applica, appunto, quando sia impossibile accertare le modalità di verificazione del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure sia impossibile stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte nella causazione (sul punto vedi tra le tante Cass., sez. II,
13/05/2021, n. 12884 “la presunzione di eguale responsabilità ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel
caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Da
ciò consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione
della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno ( art. 2054, comma 1, c.c. ) e che la prova liberatoria per il
superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè
dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente
risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il
comportamento del conducente antagonista”).
Tanto premesso – non sussistendo elementi idonei a ritenere superata la presunzione di eguale responsabilità
posta dall'art. 2054 co. 2 c.c. – si ritiene che sussista in capo ai conducenti un concorso di pari responsabilità
(50%) nella produzione del danno.
Sul quantum debeatur.
ha chiesto a titolo di risarcimento del danno subito alle strutture autostradali la somma Parte_1
complessiva di euro 45.873,00, di cui:
- euro 28.784,53 oltre Iva per l'intervento di ripristino della barriera e successiva messa in sicurezza eseguito da All. 4); CP_6
- euro 14.324,90 oltre IVA, per la bonifica ambientale necessaria a seguito dello sversamento di olii,
liquidi e carburanti sul luogo del sinistro, eseguiti sempre da All. 6); CP_6
- euro 1.369,12 oltre IVA per l'attività di consulenza ambientale svolta dall'Ing. in relazione Per_1
agli interventi di messa in sicurezza (All. 5);
- euro € 446,88 per i costi di primo intervento, euro 294,08 per la segnaletica utilizzata per la riduzione della carreggiata;
euro 653,49 per il personale impiegato, oltre alle spese di verifica e trascrizione),
producendo a sostegno di tale richiesta (All.6).
Come precisato sopra, il danno alle strutture autostradali è circostanza pacifica, in quanto incontestato tra le parti e comunque provato documentalmente (cfr. documentazione fotografica in atti). Non è pacifica la quantificazione del danno così come offerta da parte attrice, che è stata contestata da entrambe le convenute costituite. In particolare, ha parzialmente confermato la quantificazione del danno di Controparte_2 Parte_1
indicando, tuttavia, il minor importo di euro 43.000,00 a fronte di euro 45.873,00 e adducendo
[...]
che in fase stragiudiziale era stato raggiunto un accordo conservativo sul quantum tra l'Ing. , Parte_2
perito assicurativo incaricato da e il dott. Responsabile dell'Ufficio Controparte_2 Testimone_1
Sinistri della società danneggiata, per l'importo omnicomprensivo di euro 43.000,00; mentre la convenuta,
si è limitata a fornire una contestazione del tutto generica sul punto, senza indicare criteri Controparte_1
alternativi di calcolo.
Quanto sostenuto dalla convenuta ha trovato conferma in sede testimoniale. Controparte_2
Invero, il teste Ing. , sentito all'udienza del 19.09.2023, ha dichiarato di aver redatto la perizia Parte_2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta di (di cui all'allegato 3) e di aver concordato CP_2
la quantificazione del danno con il Dott. in complessivi euro 43.000,00. Testimone_1
La suddetta testimonianza, a parere di questo Giudice, è da ritenersi attendibile e, pertanto - in assenza di prova contraria circa la veridicità di tale deposizione e in presenza di contestazioni del tutto generiche provenienti dalla convenuta - si ritiene provato il quantum debeatur nella somma di euro 43.000,00, che dovrà CP_1
essere corrisposto in via solidale da tutti i convenuti, detratto l'acconto versato da pari ad euro Controparte_2
21.500,00,
Preme ricordare che in presenza di acconti, come chiarito dalla Cassazione, occorre mantenere, nella loro decurtazione, termini omogenei di calcolo. In presenza di acconti, la Suprema Corte (Cass., Sez. VI, Ord.
n. 1637/2020) ha recentemente chiarito che “il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento
del danno impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della
liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non
scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di
risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo
danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del
17/02/1995).
1.5. Queste regole ovviamente debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la
propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli
acconti. In quest'ultimo caso, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli
acconti dal credito risarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez.
un. 1712/95, cit.. Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni
di valore deve, per così dire, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare
dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
E' dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la
possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per
questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più
dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale
dovutogli; dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla
perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle
obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto
dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito,
ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito
al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata
anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
1.5. Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti jus
receptum: in tal senso si vedano Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n.
29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del
20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018;
Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez.
3 - Sentenza n. 9950 del 20/04/2017. RV. 643854 —
02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014 …
1.7. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa
composizione, la quale provvederà a defalcare gli acconti pagati dalla dal credito CP_1
risarcitorio applicando i princìpi di diritto sopra indicati, e dunque calcolando separatamente, e poi
sommando, il credito in conto capitale ed il credito da mora debendi.
Il credito in concreto (ndr: in conto) capitale andrà calcolato col seguente criterio:
(a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat;
(b) rivalutando tutti gli acconti alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat;
(c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
1.8. Il credito da mora debendi andrà invece calcolato col seguente criterio:
(a) applicando un saggio scelto equitativamente sull'intero credito risarcitorio, espresso in moneta
dell'epoca del sinistro, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento del primo acconto;
in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito
espresso in moneta dell'epoca del pagamento del primo acconto;
(b) applicando un saggio scelto equitativamente sul credito rimanente dopo la sottrazione del primo
acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per
anno, fino alla data di pagamento del secondo acconto;
in alternativa, sarà possibile applicare il
suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio
espresso in moneta dell'epoca del pagamento del primo acconto, e il medesimo credito espresso in
moneta dell'epoca del pagamento del secondo acconto;
(c) ripetendo l'operazione sub (b) per i successivi segmenti temporali intercorsi tra il pagamento dei
vari acconti.
1.9. Compiute le operazioni che precedono, la stima dell'eventuale differenza a favore del creditore
o del debitore andrà effettuata sommando algebricamente:
(a) il capitale residuo, determinato coi criteri di cui al § 1.7;
(b) il complessivo danno da mora, determinato coi criteri di cui al § 1.8.”.
Spetteranno, altresì, al creditore gli interessi compensativi calcolati sul credito in conto capitale
( risultante dalla differenza tra l'intero credito risarcitorio rivalutato all'attualità e l'acconto rivalutato all'attualità) in base ai criteri matematici sopra più compiutamente e specificatamente indicati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti invia solidale .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità di e , nella misura del CP_4 CP_4
50% ciascuno, nella produzione del sinistro verificatosi in data 25.05.2016;
2. CONDANNA i convenuti Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , al pagamento in favore dell'attore CP_6 CP_4 CP_4 CP_4
della somma di euro 43.000, a titolo di risarcimento del danno subito alle strutture autostradali – con detrazione dell'acconto già versato da pari ad euro 21.500,00 come precisato in Controparte_2
parte motiva;
3. CONDANNA i convenuti , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 7616,00 per compensi , oltre Iva, cap e spese generali come per legge oltre al C.U.
spese per marca da bollo e notifica .
Lucca, 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli