Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2023, n. 2310
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Sentenza 25 gennaio 2023

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In base al dettato letterale della disposizione normativa (art. 51, TUIR) affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano arretrati, e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati e che l'applicazione della tassazione separata, soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti volto a fare beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto. Sicché, ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggette a determinate procedure, implichino necessariamente un disallineamento cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale fatto assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale cui l'emolumento accede, e pertanto, risulta erronea la tesi che àncora la qualità di arretrato del compenso idoneo, come tale, ad essere assoggettato al regime di tassazione separata al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, come prevista nell'art. 51, TUIR.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2023, n. 2310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2310
    Data del deposito : 25 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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