Art. 10. (Proroga del mandato dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero)
In deroga all' articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1221 , il mandato triennale dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero viene prorogato di un anno. In relazione al contributo che detto Comitato consultivo e' chiamato a dare ai lavori preparatori della Conferenza, il Ministro per gli affari esteri designera', su richiesta delle associazioni maggiormente rappresentative, dodici nuovi componenti del Comitato stesso, provenienti dalle aree geografiche dove maggiore e' la consistenza delle collettivita' dei lavoratori italiani.
In deroga all' articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1221 , il mandato triennale dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero viene prorogato di un anno. In relazione al contributo che detto Comitato consultivo e' chiamato a dare ai lavori preparatori della Conferenza, il Ministro per gli affari esteri designera', su richiesta delle associazioni maggiormente rappresentative, dodici nuovi componenti del Comitato stesso, provenienti dalle aree geografiche dove maggiore e' la consistenza delle collettivita' dei lavoratori italiani.