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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1977/2024 R.G. promossa da:
(C.F. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MARCHINI ROBERTO, con elezione di C.F._2
domicilio in GALLERIA BASSA DEI MAGNANI, 7, PARMA, presso e nello studio dell'avv.
MARCHINI ROBERTO;
ATTORI
contro
:
, (C.F. ); CP_1 C.F._3
, (C.F. ; Controparte_2 C.F._4
, (C.F. ; CP_3 C.F._5
, (C.F. ; Parte_3 C.F._6
, (C.F. ); Parte_4 C.F._7
C.F. ); CP_4 C.F._8
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4
, nato a [...] il [...], c.f.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f.: , entrambi residenti a [...] loc. C.F._2
Pessola Chiesa, 17, sono divenuti unici ed esclusivi proprietari dei seguenti immobili:
CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VARSI (PR): Foglio 53, mappale 240 (seminativo, cl. 3, sup.
20 m², RD € 0,05, RA € 0,10); Foglio 53, mappale 267 (seminativo, cl. 3, sup. 70 m², RD € 0,16, RA €
0,34); Foglio 53, mappale 313 (seminativo, cl. 3, sup. 100m², RD € 0,23, RA € 0,49); ordinare al conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari l'annotazione dell'emanando titolo di acquisto nonché all'U.T.E. la voltura del titolo con esonero di responsabilità; vittoria di spese, compenso professionale in caso di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Parma CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_3 Parte_4
, al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena
[...] CP_4
proprietà degli immobili identificati ala Catasto Terreni del Comune di Varsi (PR) al Foglio 53, mappale 240; Foglio 53, mappale 267; Foglio 53, mappale 313.
A sostegno delle proprie pretese gli attori hanno dedotto che da oltre venti anni, godono del possesso pieno, indisturbato, ininterrotto e pacifico degli immobili sopra indicati.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale, all'udienza del 11.03.2025 questa è stata discussa ex art. 281 sexies, c.p.c., comma 3, con riserva di deposito della decisione pagina 2 di 4 In punto di diritto si evidenzia che fondamento dell'usucapione è una particolare situazione di fatto, e non un diritto, estrinsecantesi nell'esercizio ininterrotto sulla cosa di una signoria di fatto da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce al titolare effettivo del diritto, esercitando sul bene un potere di fatto pieno ed esclusivo. Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto.
Ne deriva, quindi, che colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (v. Cass. sent. n. 15145/2004).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa gli attori hanno offerto piena prova che, da oltre vent'anni, esercitano sugli immobili per cui è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietari e ponendo in essere atti inequivocabilmente tesi ad escludere i proprietari dal godimento degli immobili.
Quanto sostenuto dagli attori ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
sentiti all'udienza del 11.03.2025. Testimone_2
Difatti, il teste ha dichiarato che gli attori sono da oltre venti anni, nel pieno, pubblico Testimone_1
ed ininterrotto possesso degli immobili per cui è causa, senza contestazione da parte di terzi. Ha precisato, inoltre, che il possesso degli immobili citati da parte degli attori si protrae da quando è stata costruita la causa, ossia a partire dagli anni '80, e di essere a conoscenza di quanto dichiarato poiché, in qualità di geometra, esercita la propria professione nella zona in cui insistono gli immobili in oggetto.
Infine, il teste ha aggiunto che i due appezzamenti di terreno sono stati inglobati nel giardino di pertinenza dell'abitazione degli attori, che da oltre vent'anni si prendono cura del giardino.
pagina 3 di 4 Quanto dichiarato dal teste ha trovato conforto nelle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
cognato e vicino di casa di il quale ha riferito che gli attori Testimone_2 Parte_1
sono da oltre vent'anni nel pieno e ininterrotto possesso degli immobili per cui è causa, provvedendo altresì alla manutenzione dei terreni in oggetto, senza che nessuno abbia mai avanzato alcuna contestazione.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda degli odierni attori, che hanno provato di aver esercitato sui terreni per cui è causa un possesso pieno, pacifico ed esclusivo per un periodo di tempo superiore al ventennio, comportandosi come proprietari.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite, tenuto conto che i convenuti, non costituendosi, non hanno fatto formale opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1977/2024, promossa da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, così provvede: Pt_3 Parte_4 CP_4
1) Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà in capo a
[...]
e degli immobili identificati al Catasto Terreni del Comune di Parte_1 Parte_2
Varsi (PR) al Foglio 53, mappale 240; Foglio 53, mappale 267; Foglio 53, mappale 313;
2) Nulla sulle spese di lite.
Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la trascrizione della presente sentenza.
Parma, 19/03/2025
La Giudice dott.ssa Angela Casalini
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