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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/11/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1639/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N. 1639/2022 R.G. vertente tra
(cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter Franzè, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Elio Vittorini snc, presso lo studio del predetto difensore attore
CONTRO
(cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Cimino, giusta mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, Viale Regina Elena n. 325, presso lo studio del predetto difensore convenuto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23/11/2022, Parte_2 conveniva in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, l' Controparte_1
al fine di sentire annullare la comunicazione preventiva di fermo
[...] amministrativo n. 13980202200000586000, della di lui autovettura Opel “Mokka” pagina 1 di 7 Tg. EZ221NS, notificatagli, in data 04/11/2022, dal Concessionario per la riscossione, per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 7.805,08, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1. 13920160000128122000 presuntivamente notificata in data 15.02.2016 per l'importo di € 133,49 in ordine al canone acqua anno 2006; 2. 13920160004921460000 presuntivamente notificata il
13.10.2016 per l'importo di 1.300,83 in ordine al canone acqua anni 2007 e 2008;
3. 13920170004328263000 presuntivamente notificata in data 18.12.2017 per l'importo di € 1.436,32 in ordine al solo canone acqua anni 2009-2010; 4.
13920180007354079000 presuntivamente notificata in data 5.11.2019 per le voci afferenti al canone acqua 2011, 2012, 2013 e 2014 per l'importo di 4.934,44.
Nel merito eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento e, pertanto, rilevava che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza della preventiva notifica della cartella di pagamento, qualsiasi ulteriore atto successivo-interruttivo non può che essere annullato.
Eccepiva la prescrizione del credito sotteso al provvedimento impugnato attesi che le cartelle oggetto del ricorso –trattandosi di canone acqua- erano soggette alla prescrizione quinquennale così come previsto dall'art. 1, commi dal 161 al 167,
Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, anche in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva di un credito, produce
l'irretrattabilità del credito stesso, ma non anche la conversione del suo termine prescrizionale breve, se previsto in quello ordinario decennale, operante, invece ex art.
2953 c.c., solo ove intervenga un titolo giudiziale definitivo.”
Segnalava, inoltre, che, come attestato dalla documentazione allegata, egli è soggetto portatore di handicap fisico e che ha necessità di utilizzare la propria autovettura per le proprie esigenze sanitarie, tant'è che il fermo intimato gli avrebbe arrecato un grave ed insanabile pregiudizio.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, ogni avversa istanza reietta, così provvedere e statuire: I) Dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza in fatto e in diritto delle cartelle di pagamento impugnate, essendo le stesse nulle ed illegittime per intervenuta
pagina 2 di 7 prescrizione del credito in esse riportato. II) Dichiarare che il Sig. Parte_2 nulla deve all' per la causale di cui alle cartelle Controparte_2 oggetto della presente impugnazione in quanto il relativo credito risulta ormai inevitabilmente prescritto. III) Condannare l' al Controparte_2 pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. IV) Emettere ogni ulteriore ed eventuale provvedimento ritenuto di giustizia.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23/02/2023, si costituiva in giudizio l' che resisteva a quanto Controparte_1 dedotto ed eccepito da controparte e chiedeva il rigetto della domanda dell'attore in quanto inammissibile ed infondata.
Nello specifico eccepiva la tardività e/o inammissibilità della proposta opposizione per quanto attiene tutte le doglianze riconducibili a presunti vizi formali della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.13980202200000586000 che avrebbero dovuto essere proposte con i modi e nei termini ex articolo 617 c.p.c..; rilevava che, contrariamente a quanto asserito da controparte, le cartelle esattoriali e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono state ritualmente notificate al contribuente, che nessuna prescrizione è intervenuta nella fattispecie considerata l'ulteriore notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione oltreché per quanto disposto dalla normativa emergenziale COVID-19 in relazione alla sospensione dei termini prescrizionali.
Parte convenuta eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che l'Agente della riscossione può essere chiamato in causa solo se vengono contestati specifici vizi riferibili ad atti e/o procedimenti che egli stesso ha posto in essere, mentre invece non gli si possono contestare vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'Ente impositore.
Con ordinanza del 05/07/2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, che assegnava alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, quanto alla corretta qualificazione della domanda, osserva il
Tribunale che, conformemente a quanto statuito dalla S.C., l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo costituisce azione di pagina 3 di 7 accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata (Cas.civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 8069/2025). Ne deriva che, “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n,
8069/2025, nonché Sezioni Unite n., 14831/2008). Pertanto, in primo luogo, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale dal momento che la comunicazione preventiva di fermo impugnata si riferisce a crediti non tributari e, nella specie, a crediti derivanti dal mancato pagamento dei canoni di acqua.
Sempre in via preliminare quanto al difetto di legittimazione passiva dedotto dalla convenuta va invocato il principio di diritto di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “La legittimazione passiva del Concessionario sussiste nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili” (Cass., S.U. n. 7514/2022).
Con riguardo alla eccezione di tardività dell'opposizione svolta da parte convenuta, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che la comunicazione di fermo amministrativo configura un atto di accertamento negativo non soggetto al termine decadenziale previsto dall'art. 617 del codice di procedura civile (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5401 del 21 febbraio 2023 secondo cui: "l'impugnativa del fermo amministrativo - così come della relativa comunicazione preventiva - con cui si contesti il diritto a procedere all'iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell'atto o del procedimento, configura un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall'ambito delle controversie di opposizione esecutiva" e "si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, in primis al termine sancito, a pena di decadenza, dall'articolo 617 c.p.c.". La ratio di tale orientamento risiede nella natura giuridica peculiare del fermo amministrativo, che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito non costituire un atto di espropriazione forzata. Per tali pagina 4 di 7 ragioni, l'eccezione di tardività per mancato rispetto dei termini ex art. 617 c.p.c. avanzata dalla convenuta è in radice infondata.
Ciò preliminarmente osservato, occorre esaminare le ulteriori doglianze formulate dall'attore e, nella specie, la prescrizione del credito sotteso al provvedimento impugnato stante la mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento nonché di ogni altro atto interruttivo della prescrizione.
Sul punto va, inoltre, considerato che l'odierno attore ha proposto l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente alle cartelle n. 13920160000128122000, n. 13920160004921460000, n.
13920170004328263000 e n. 13920180007354079000, lamentando l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Giova poi precisare che è noto che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di amministrazione, la cui disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistiche.
Pertanto, il credito per canone dovuto per l'erogazione non trova titolo in una potestà impositiva e, seppur esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie
(ruoli e cartelle esattoriali), assume una connotazione tutta privatistica (tra le tante,
Cass., sez. un., n. 16838 del 2002; Cass., sez. un., n. 133 del 2000). Allora il pagamento di un tale corrispettivo è certamente soggetto alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una causa debendi a carattere continuativo
Ciò chiarito in merito alla prescrizione quinquennale del credito, l' CP_3
ha dato prova della loro regolare notifica delle suddette cartelle di
[...] pagamento producendo in giudizio la documentazione relativa all'avviso di ricevimento recate il numero identificativo di ciascuna cartella e, tuttavia, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'attore, deve darsi atto che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo pagina 5 di 7 impugnata non costituiscono idoneo atto interruttivo della prescrizione in quanto notificate solo successivamente al decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Nella specie, rispetto alle pretese recate dalle cartelle di pagamento elencate, deve ritenersi che, in assenza di ulteriori atti interruttivi, è maturata la prescrizione in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 13920160000128122000 notificata solo in data
15.02.2016 per l'importo di € 133,49 in ordine al canone acqua anno 2006 ( per cui termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2011) essendo decorso un termine superiore a cinque anni;
- in relazione alla n. 13920160004921460000 notificata solo in data 13.10.2016 per l'importo di 1.300,83 in ordine al canone acqua anni 2007 e 2008 (per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2012/2013) essendo decorso un termine superiore a cinque anni;
- in relazione alla n. 13920170004328263000 notificata in data 18.12.2017 per l'importo di € 1.436,32 in ordine al solo canone acqua anni 2009-2010 ( per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2015) essendo decorso un termine superiore a cinque anni;
- in relazione alla n. 13920180007354079000 notificata in data 5.11.2019 per le voci afferenti al canone acqua 2011, 2012, 2013 per l'importo di 4.934,44
(per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2016/2017/2018) essendo decorso un termine superiore a cinque anni.
Al contrario, non è affatto maturata la prescrizione in relazione alla pretesa relativa ai canoni di acqua del 2014 e 2015 (il cui termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2019 e 2020) in quanto validamente interrotta dalla notifica della cartella di pagamento n. 13920180007354079000 in data 5.11.2019.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, parametri minimi, stante la non complessità della controversia, e delle ridotte attività svolte.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , ogni Parte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_2
l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
13980202200000586000, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
13920160000128122000, n. 13920160004921460000, n. 13920170004328263000
e n. 13920180007354079000 per intervenuta prescrizione del credito con esclusione, per le ragioni chiarite in parte motiva, delle somme dovute per canoni acqua anno 2014 e 2015;
2) condanna l' al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del giudizio che liquida in € 237,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.
Walter Franzè, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 9 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N. 1639/2022 R.G. vertente tra
(cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter Franzè, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Elio Vittorini snc, presso lo studio del predetto difensore attore
CONTRO
(cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Cimino, giusta mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, Viale Regina Elena n. 325, presso lo studio del predetto difensore convenuto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23/11/2022, Parte_2 conveniva in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, l' Controparte_1
al fine di sentire annullare la comunicazione preventiva di fermo
[...] amministrativo n. 13980202200000586000, della di lui autovettura Opel “Mokka” pagina 1 di 7 Tg. EZ221NS, notificatagli, in data 04/11/2022, dal Concessionario per la riscossione, per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 7.805,08, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1. 13920160000128122000 presuntivamente notificata in data 15.02.2016 per l'importo di € 133,49 in ordine al canone acqua anno 2006; 2. 13920160004921460000 presuntivamente notificata il
13.10.2016 per l'importo di 1.300,83 in ordine al canone acqua anni 2007 e 2008;
3. 13920170004328263000 presuntivamente notificata in data 18.12.2017 per l'importo di € 1.436,32 in ordine al solo canone acqua anni 2009-2010; 4.
13920180007354079000 presuntivamente notificata in data 5.11.2019 per le voci afferenti al canone acqua 2011, 2012, 2013 e 2014 per l'importo di 4.934,44.
Nel merito eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento e, pertanto, rilevava che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza della preventiva notifica della cartella di pagamento, qualsiasi ulteriore atto successivo-interruttivo non può che essere annullato.
Eccepiva la prescrizione del credito sotteso al provvedimento impugnato attesi che le cartelle oggetto del ricorso –trattandosi di canone acqua- erano soggette alla prescrizione quinquennale così come previsto dall'art. 1, commi dal 161 al 167,
Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, anche in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva di un credito, produce
l'irretrattabilità del credito stesso, ma non anche la conversione del suo termine prescrizionale breve, se previsto in quello ordinario decennale, operante, invece ex art.
2953 c.c., solo ove intervenga un titolo giudiziale definitivo.”
Segnalava, inoltre, che, come attestato dalla documentazione allegata, egli è soggetto portatore di handicap fisico e che ha necessità di utilizzare la propria autovettura per le proprie esigenze sanitarie, tant'è che il fermo intimato gli avrebbe arrecato un grave ed insanabile pregiudizio.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, ogni avversa istanza reietta, così provvedere e statuire: I) Dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza in fatto e in diritto delle cartelle di pagamento impugnate, essendo le stesse nulle ed illegittime per intervenuta
pagina 2 di 7 prescrizione del credito in esse riportato. II) Dichiarare che il Sig. Parte_2 nulla deve all' per la causale di cui alle cartelle Controparte_2 oggetto della presente impugnazione in quanto il relativo credito risulta ormai inevitabilmente prescritto. III) Condannare l' al Controparte_2 pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. IV) Emettere ogni ulteriore ed eventuale provvedimento ritenuto di giustizia.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23/02/2023, si costituiva in giudizio l' che resisteva a quanto Controparte_1 dedotto ed eccepito da controparte e chiedeva il rigetto della domanda dell'attore in quanto inammissibile ed infondata.
Nello specifico eccepiva la tardività e/o inammissibilità della proposta opposizione per quanto attiene tutte le doglianze riconducibili a presunti vizi formali della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.13980202200000586000 che avrebbero dovuto essere proposte con i modi e nei termini ex articolo 617 c.p.c..; rilevava che, contrariamente a quanto asserito da controparte, le cartelle esattoriali e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono state ritualmente notificate al contribuente, che nessuna prescrizione è intervenuta nella fattispecie considerata l'ulteriore notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione oltreché per quanto disposto dalla normativa emergenziale COVID-19 in relazione alla sospensione dei termini prescrizionali.
Parte convenuta eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che l'Agente della riscossione può essere chiamato in causa solo se vengono contestati specifici vizi riferibili ad atti e/o procedimenti che egli stesso ha posto in essere, mentre invece non gli si possono contestare vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'Ente impositore.
Con ordinanza del 05/07/2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, che assegnava alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, quanto alla corretta qualificazione della domanda, osserva il
Tribunale che, conformemente a quanto statuito dalla S.C., l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo costituisce azione di pagina 3 di 7 accertamento negativo della pretesa creditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misura cautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata (Cas.civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 8069/2025). Ne deriva che, “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n,
8069/2025, nonché Sezioni Unite n., 14831/2008). Pertanto, in primo luogo, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale dal momento che la comunicazione preventiva di fermo impugnata si riferisce a crediti non tributari e, nella specie, a crediti derivanti dal mancato pagamento dei canoni di acqua.
Sempre in via preliminare quanto al difetto di legittimazione passiva dedotto dalla convenuta va invocato il principio di diritto di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “La legittimazione passiva del Concessionario sussiste nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili” (Cass., S.U. n. 7514/2022).
Con riguardo alla eccezione di tardività dell'opposizione svolta da parte convenuta, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che la comunicazione di fermo amministrativo configura un atto di accertamento negativo non soggetto al termine decadenziale previsto dall'art. 617 del codice di procedura civile (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5401 del 21 febbraio 2023 secondo cui: "l'impugnativa del fermo amministrativo - così come della relativa comunicazione preventiva - con cui si contesti il diritto a procedere all'iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell'atto o del procedimento, configura un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall'ambito delle controversie di opposizione esecutiva" e "si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, in primis al termine sancito, a pena di decadenza, dall'articolo 617 c.p.c.". La ratio di tale orientamento risiede nella natura giuridica peculiare del fermo amministrativo, che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito non costituire un atto di espropriazione forzata. Per tali pagina 4 di 7 ragioni, l'eccezione di tardività per mancato rispetto dei termini ex art. 617 c.p.c. avanzata dalla convenuta è in radice infondata.
Ciò preliminarmente osservato, occorre esaminare le ulteriori doglianze formulate dall'attore e, nella specie, la prescrizione del credito sotteso al provvedimento impugnato stante la mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento nonché di ogni altro atto interruttivo della prescrizione.
Sul punto va, inoltre, considerato che l'odierno attore ha proposto l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente alle cartelle n. 13920160000128122000, n. 13920160004921460000, n.
13920170004328263000 e n. 13920180007354079000, lamentando l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Giova poi precisare che è noto che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di amministrazione, la cui disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistiche.
Pertanto, il credito per canone dovuto per l'erogazione non trova titolo in una potestà impositiva e, seppur esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie
(ruoli e cartelle esattoriali), assume una connotazione tutta privatistica (tra le tante,
Cass., sez. un., n. 16838 del 2002; Cass., sez. un., n. 133 del 2000). Allora il pagamento di un tale corrispettivo è certamente soggetto alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una causa debendi a carattere continuativo
Ciò chiarito in merito alla prescrizione quinquennale del credito, l' CP_3
ha dato prova della loro regolare notifica delle suddette cartelle di
[...] pagamento producendo in giudizio la documentazione relativa all'avviso di ricevimento recate il numero identificativo di ciascuna cartella e, tuttavia, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'attore, deve darsi atto che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo pagina 5 di 7 impugnata non costituiscono idoneo atto interruttivo della prescrizione in quanto notificate solo successivamente al decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Nella specie, rispetto alle pretese recate dalle cartelle di pagamento elencate, deve ritenersi che, in assenza di ulteriori atti interruttivi, è maturata la prescrizione in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 13920160000128122000 notificata solo in data
15.02.2016 per l'importo di € 133,49 in ordine al canone acqua anno 2006 ( per cui termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2011) essendo decorso un termine superiore a cinque anni;
- in relazione alla n. 13920160004921460000 notificata solo in data 13.10.2016 per l'importo di 1.300,83 in ordine al canone acqua anni 2007 e 2008 (per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2012/2013) essendo decorso un termine superiore a cinque anni;
- in relazione alla n. 13920170004328263000 notificata in data 18.12.2017 per l'importo di € 1.436,32 in ordine al solo canone acqua anni 2009-2010 ( per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2015) essendo decorso un termine superiore a cinque anni;
- in relazione alla n. 13920180007354079000 notificata in data 5.11.2019 per le voci afferenti al canone acqua 2011, 2012, 2013 per l'importo di 4.934,44
(per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2016/2017/2018) essendo decorso un termine superiore a cinque anni.
Al contrario, non è affatto maturata la prescrizione in relazione alla pretesa relativa ai canoni di acqua del 2014 e 2015 (il cui termine di prescrizione sarebbe scaduto nel 2019 e 2020) in quanto validamente interrotta dalla notifica della cartella di pagamento n. 13920180007354079000 in data 5.11.2019.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, parametri minimi, stante la non complessità della controversia, e delle ridotte attività svolte.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , ogni Parte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_2
l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
13980202200000586000, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
13920160000128122000, n. 13920160004921460000, n. 13920170004328263000
e n. 13920180007354079000 per intervenuta prescrizione del credito con esclusione, per le ragioni chiarite in parte motiva, delle somme dovute per canoni acqua anno 2014 e 2015;
2) condanna l' al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del giudizio che liquida in € 237,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.
Walter Franzè, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 9 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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