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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11189 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 2830/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 1.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2830/2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Armando Profili e dall'avv. Luigi
Scarpati, elettivamente domiciliata presso il primo in Napoli alla Via
San Giacomo n. 40, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, P.I. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Paola Cosmai e dall'avv. Carlo Di
Marsilio, con domicilio eletto presso la sede legale dell' , in CP_1
Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari
Legali, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: inadempimento contrattuale;
appalto pubblico n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 10.2.2025 e regolarmente notificato tramite pec il 10.10.2025, la ricorrente citava la resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale: Accertare e dichiarare che
[...]
Controparte_2 ha effettuato il recesso dal contratto di fornitura ODA n.
[...]
5882798 del 26.11.2020, intercorrente con la senza preavviso Pt_1 lasciando, di fatto, inevase le Richieste di Approvvigionamento di n.
66.899 al prezzo ribassato di euro 4,21 oltre iva al 4%;
2. Accertare e dichiarare che per il recesso operato ad nutum, di cui al punto 1, l' Controparte_2
è tenuto a corrispondere euro
[...]
28.164.79 ad a titolo di mancato guadagno, cosi come sancito Pt_1
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 3 dal punto 4 delle Condizioni Generali alla convenzione Consip cui il resistente ha operato una perfetta adesione corrispondente al decimo dell'importo residuo della Fornitura al netto del ribasso oltre interessi
e svalutazione;
3. Accertare e dichiarare, per l'effetto di cui al punto 1, tenuto
l' Controparte_2 alla corresponsione ad delle spese
[...] Pt_1 sostenute per la fornitura pari ad euro 13.000,00 oltre interessi e svalutazione;
4. Accertare e dichiarare l'
[...] tenuto a Controparte_2 corrispondere ad il danno curriculare, stimato nella misura Pt_1 del 3% del residuo importo di fornitura e pari ad euro 8.449.34;
5. In ogni caso dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare il resistente l' Controparte_2
a versare a favore della
[...] ricorrente anche a titolo di risarcimento danni da omesso Parte_1 preavviso, la somma ritenuta giusta ed equa, che l'Ill.mo Giudice accerterà in corso di causa;
6. Condannare l' Controparte_2 al pagamento e/o rimborso di
[...] spese-competenze per l'attività di assistenza legale stragiudiziale prestata dall'Avv. Armando Profili, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale;
7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A fondamento della propria pretesa deduceva: - di essersi aggiudicata Parte il Lotto 15 Accessorio dell'appalto centralizzato Consip S.p.A. per la fornitura del servizio di mensa sostitutivo mediante buoni pasto, cartacei ed elettronici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 marzo
2018, n. 26; - che con Ordine d'Acquisto del 26 novembre 2020, n.
588279, l' aveva aderito all'accordo quadro per la durata Controparte_2 di mesi 12 e per un fabbisogno di n. 264.000 buoni pasto elettronici del n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 4 valore nominale di € 5,16; - che l' aveva poi inoltrato Controparte_2
Ordini d'Acquisto per la somma totale di €. 829.795,21 recedendo anticipatamente dal contratto di fornitura, senza preavviso ed illegittimamente.
3. Si costituiva la resistente, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
4.1. Invero, con decreto di fissazione di udienza e sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., del
12.3.2025, questo giudicante espressamente precisava “…che, qualora la causa sia ritenuta pronta per la decisione, potrà essere decisa immediatamente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Si invitano pertanto le parti, con le note ex art. 127-ter c.p.c., a precisare anche le conclusioni”.
4.2. Non occorre inoltre concedersi il doppio termine di cui all'art. 281- duodecies c.p.c., richiesto da parte ricorrente, in quanto le contestazioni sollevate dal resistente sono le stesse già sollevate in sede stragiudiziale e di cui la ricorrente ha dato atto nel proprio ricorso introduttivo.
5. Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
5.1. Le pretese della ricorrente, difatti, presuppongono innanzitutto la declaratoria di illegittimità di un recesso ad nutum esercitato dalla resistente;
recesso che, tuttavia, non vi è mai stato.
Il Lotto cui l'Istituto Pascale ha aderito è quello accessorio Sud n. 15 disciplinato dalla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. ed
[...] depositata da parte ricorrente, la cui durata è fissata o in base al Pt_1 decorso del termine di n. 12 mesi, prorogabili dalla sola Centrale di
Committenza (art. 5, comma 1, pag. 6 della Convenzione, doc. 4 prod. parte ricorrente ed art. 4 Disciplinare, doc. 2 prod. parte ricorrente)) ovvero in base al raggiungimento dell'importo complessivo massimo degli ordini di acquisto pari ad €. 31.000.000,00 (art. 4, comma 1, della
Convenzione, pag. 5-6).
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 5 Conseguentemente, il Capitolato Tecnico – Allegato 6 (doc. 3 prod. parte ricorrente) all'art.
1.4 stabilisce, al comma 2, che nel periodo di efficacia il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli ordini di acquisto ricevuti ma nei limiti dell'importo massimo fissato per ciascun
Lotto (per quello accessorio Sud di interesse fissato in €. 31.000.000, ex art. 1.3, pag. 7 del Capitolato Tecnico), ed al comma 3 che «la
Convenzione si intenderà conclusa al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi: - emissione di Ordini d'acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun Lotto, a prescindere dall'ammontare delle Richieste di approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini di acquisto;
- decorso del termine di
12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della Convenzione»; e, al comma 4, per quanto riguarda il Lotto 15 per cui è causa, «oltre al verificarsi delle due condizioni sopra citate, anche nell'ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova Convenzione per la fornitura di
Buoni pasto».
L'ultimo comma dell'art.
1.4. prevede poi che la Consip s.p.a. possa prorogare la durata del contratto di altri dodici mesi.
Nel caso in esame, risulta (p. 7 memoria difensiva) che per il lotto15 per cui è causa, la Consip S.p.A. ha dichiarato cessata l'efficacia della
Convenzione in data 8 marzo 2021, 8 mesi prima della scadenza del contratto di fornitura, sicché nessun'altra Amministrazione avrebbe potuto aderirvi o effettuare nuove richieste o ridurre il numero di ordini di acquisto.
Al contempo, la Consip S.p.A. rendeva noto che il lotto era stato aggiudicato ad altra società cui solo, dunque, era possibile aderire.
5.2. In secondo luogo il numero di buoni pasto per il quale è stato effettuato l'ordine originario, non era di 264.000 ma presuntivamente di 264.000.
Ciò si desume proprio dal doc. 5 depositato dalla ricorrente.
Nelle note dell'ordine, p. 3, difatti, è indicato espressamente che
264.000 è il fabbisogno soltanto presunto di buoni pasto, dovendosi dunque avere riguardo ai singoli ordini mensili.
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 6 Trattasi di chiarimento del tutto giustificato, atteso che in un contratto avente un anno di durata e tenuto conto dell'impiego massiccio di smart working, trattandosi del periodo pandemico 2020-2021, non era prevedibile il numero di buoni pasto necessari.
Né nella convenzione o nel capitolato tecnico è indicato un numero minimo di buoni pasto da domandare nei singoli ordini.
D'altro canto, come evidenziato da parte resistente, ordinare un numero di buoni pasto superiore al reale fabbisogno dei dipendenti (che, utilizzando il c.d, lavoro agile, non ne avevano diritto), avrebbe potuto comportare un danno erariale.
Tale interpretazione trova conforto nell'art.
1.5. del Capitolato Tecnico:
“Le Amministrazioni Contraenti, e per loro le Unità Ordinanti, a seguito dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto, stipulano un
Contratto di fornitura,
Il Fornitore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascun Lotto e fino al raggiungimento dei medesimi (verificandone la disponibilità), ad accettare Ordini d'acquisto, emessi nel periodo di efficacia della Convenzione ed aventi ad oggetto Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale, per tutta la durata del singolo Contratto di fornitura.
[…]
Le Amministrazioni Contraenti hanno poi la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordini d'acquisto emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'Importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'Importo stesso. Inoltre, indipendentemente da quanto testé rappresentato, l'importo della fornitura (di cui all'Ordine diretto
d'Acquisto) potrà essere ridotto del tutto o in parte unilateralmente dalle Amministrazioni Contraenti per mutamenti di carattere organizzativo (rif. art. 15, comma 3 delle Condizioni Generali).
A fronte di tali richieste di diminuzione dell'Importo della fornitura oggetto degli Ordini d'acquisto (richieste che dovranno essere effettuate mediante comunicazione formale sottoscritta dalla medesima
Unità Ordinante e riportante il riferimento all'Ordine diretto
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 7 d'acquisto), il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti”.
5.3. In definitiva, pertanto, le domande vanno tutte rigettate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori medi in ordine alle prime due fasi, e minimi per quella decisoria, consistita in una reiterazione delle conclusioni formulate, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 520.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 8.960,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Alessandro
Librino.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
N. 2830/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 1.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2830/2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Armando Profili e dall'avv. Luigi
Scarpati, elettivamente domiciliata presso il primo in Napoli alla Via
San Giacomo n. 40, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, P.I. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Paola Cosmai e dall'avv. Carlo Di
Marsilio, con domicilio eletto presso la sede legale dell' , in CP_1
Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari
Legali, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: inadempimento contrattuale;
appalto pubblico n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 10.2.2025 e regolarmente notificato tramite pec il 10.10.2025, la ricorrente citava la resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale: Accertare e dichiarare che
[...]
Controparte_2 ha effettuato il recesso dal contratto di fornitura ODA n.
[...]
5882798 del 26.11.2020, intercorrente con la senza preavviso Pt_1 lasciando, di fatto, inevase le Richieste di Approvvigionamento di n.
66.899 al prezzo ribassato di euro 4,21 oltre iva al 4%;
2. Accertare e dichiarare che per il recesso operato ad nutum, di cui al punto 1, l' Controparte_2
è tenuto a corrispondere euro
[...]
28.164.79 ad a titolo di mancato guadagno, cosi come sancito Pt_1
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 3 dal punto 4 delle Condizioni Generali alla convenzione Consip cui il resistente ha operato una perfetta adesione corrispondente al decimo dell'importo residuo della Fornitura al netto del ribasso oltre interessi
e svalutazione;
3. Accertare e dichiarare, per l'effetto di cui al punto 1, tenuto
l' Controparte_2 alla corresponsione ad delle spese
[...] Pt_1 sostenute per la fornitura pari ad euro 13.000,00 oltre interessi e svalutazione;
4. Accertare e dichiarare l'
[...] tenuto a Controparte_2 corrispondere ad il danno curriculare, stimato nella misura Pt_1 del 3% del residuo importo di fornitura e pari ad euro 8.449.34;
5. In ogni caso dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare il resistente l' Controparte_2
a versare a favore della
[...] ricorrente anche a titolo di risarcimento danni da omesso Parte_1 preavviso, la somma ritenuta giusta ed equa, che l'Ill.mo Giudice accerterà in corso di causa;
6. Condannare l' Controparte_2 al pagamento e/o rimborso di
[...] spese-competenze per l'attività di assistenza legale stragiudiziale prestata dall'Avv. Armando Profili, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale;
7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A fondamento della propria pretesa deduceva: - di essersi aggiudicata Parte il Lotto 15 Accessorio dell'appalto centralizzato Consip S.p.A. per la fornitura del servizio di mensa sostitutivo mediante buoni pasto, cartacei ed elettronici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 marzo
2018, n. 26; - che con Ordine d'Acquisto del 26 novembre 2020, n.
588279, l' aveva aderito all'accordo quadro per la durata Controparte_2 di mesi 12 e per un fabbisogno di n. 264.000 buoni pasto elettronici del n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 4 valore nominale di € 5,16; - che l' aveva poi inoltrato Controparte_2
Ordini d'Acquisto per la somma totale di €. 829.795,21 recedendo anticipatamente dal contratto di fornitura, senza preavviso ed illegittimamente.
3. Si costituiva la resistente, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
4.1. Invero, con decreto di fissazione di udienza e sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., del
12.3.2025, questo giudicante espressamente precisava “…che, qualora la causa sia ritenuta pronta per la decisione, potrà essere decisa immediatamente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Si invitano pertanto le parti, con le note ex art. 127-ter c.p.c., a precisare anche le conclusioni”.
4.2. Non occorre inoltre concedersi il doppio termine di cui all'art. 281- duodecies c.p.c., richiesto da parte ricorrente, in quanto le contestazioni sollevate dal resistente sono le stesse già sollevate in sede stragiudiziale e di cui la ricorrente ha dato atto nel proprio ricorso introduttivo.
5. Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
5.1. Le pretese della ricorrente, difatti, presuppongono innanzitutto la declaratoria di illegittimità di un recesso ad nutum esercitato dalla resistente;
recesso che, tuttavia, non vi è mai stato.
Il Lotto cui l'Istituto Pascale ha aderito è quello accessorio Sud n. 15 disciplinato dalla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. ed
[...] depositata da parte ricorrente, la cui durata è fissata o in base al Pt_1 decorso del termine di n. 12 mesi, prorogabili dalla sola Centrale di
Committenza (art. 5, comma 1, pag. 6 della Convenzione, doc. 4 prod. parte ricorrente ed art. 4 Disciplinare, doc. 2 prod. parte ricorrente)) ovvero in base al raggiungimento dell'importo complessivo massimo degli ordini di acquisto pari ad €. 31.000.000,00 (art. 4, comma 1, della
Convenzione, pag. 5-6).
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 5 Conseguentemente, il Capitolato Tecnico – Allegato 6 (doc. 3 prod. parte ricorrente) all'art.
1.4 stabilisce, al comma 2, che nel periodo di efficacia il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli ordini di acquisto ricevuti ma nei limiti dell'importo massimo fissato per ciascun
Lotto (per quello accessorio Sud di interesse fissato in €. 31.000.000, ex art. 1.3, pag. 7 del Capitolato Tecnico), ed al comma 3 che «la
Convenzione si intenderà conclusa al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi: - emissione di Ordini d'acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun Lotto, a prescindere dall'ammontare delle Richieste di approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini di acquisto;
- decorso del termine di
12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della Convenzione»; e, al comma 4, per quanto riguarda il Lotto 15 per cui è causa, «oltre al verificarsi delle due condizioni sopra citate, anche nell'ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova Convenzione per la fornitura di
Buoni pasto».
L'ultimo comma dell'art.
1.4. prevede poi che la Consip s.p.a. possa prorogare la durata del contratto di altri dodici mesi.
Nel caso in esame, risulta (p. 7 memoria difensiva) che per il lotto15 per cui è causa, la Consip S.p.A. ha dichiarato cessata l'efficacia della
Convenzione in data 8 marzo 2021, 8 mesi prima della scadenza del contratto di fornitura, sicché nessun'altra Amministrazione avrebbe potuto aderirvi o effettuare nuove richieste o ridurre il numero di ordini di acquisto.
Al contempo, la Consip S.p.A. rendeva noto che il lotto era stato aggiudicato ad altra società cui solo, dunque, era possibile aderire.
5.2. In secondo luogo il numero di buoni pasto per il quale è stato effettuato l'ordine originario, non era di 264.000 ma presuntivamente di 264.000.
Ciò si desume proprio dal doc. 5 depositato dalla ricorrente.
Nelle note dell'ordine, p. 3, difatti, è indicato espressamente che
264.000 è il fabbisogno soltanto presunto di buoni pasto, dovendosi dunque avere riguardo ai singoli ordini mensili.
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 6 Trattasi di chiarimento del tutto giustificato, atteso che in un contratto avente un anno di durata e tenuto conto dell'impiego massiccio di smart working, trattandosi del periodo pandemico 2020-2021, non era prevedibile il numero di buoni pasto necessari.
Né nella convenzione o nel capitolato tecnico è indicato un numero minimo di buoni pasto da domandare nei singoli ordini.
D'altro canto, come evidenziato da parte resistente, ordinare un numero di buoni pasto superiore al reale fabbisogno dei dipendenti (che, utilizzando il c.d, lavoro agile, non ne avevano diritto), avrebbe potuto comportare un danno erariale.
Tale interpretazione trova conforto nell'art.
1.5. del Capitolato Tecnico:
“Le Amministrazioni Contraenti, e per loro le Unità Ordinanti, a seguito dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto, stipulano un
Contratto di fornitura,
Il Fornitore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascun Lotto e fino al raggiungimento dei medesimi (verificandone la disponibilità), ad accettare Ordini d'acquisto, emessi nel periodo di efficacia della Convenzione ed aventi ad oggetto Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale, per tutta la durata del singolo Contratto di fornitura.
[…]
Le Amministrazioni Contraenti hanno poi la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordini d'acquisto emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'Importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'Importo stesso. Inoltre, indipendentemente da quanto testé rappresentato, l'importo della fornitura (di cui all'Ordine diretto
d'Acquisto) potrà essere ridotto del tutto o in parte unilateralmente dalle Amministrazioni Contraenti per mutamenti di carattere organizzativo (rif. art. 15, comma 3 delle Condizioni Generali).
A fronte di tali richieste di diminuzione dell'Importo della fornitura oggetto degli Ordini d'acquisto (richieste che dovranno essere effettuate mediante comunicazione formale sottoscritta dalla medesima
Unità Ordinante e riportante il riferimento all'Ordine diretto
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 7 d'acquisto), il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti”.
5.3. In definitiva, pertanto, le domande vanno tutte rigettate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori medi in ordine alle prime due fasi, e minimi per quella decisoria, consistita in una reiterazione delle conclusioni formulate, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 520.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 8.960,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Alessandro
Librino.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 2830/2025 r.g.a.c. Pag. 8