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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza dell'11/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1826/2023
TRA rappr. e dif. dall'Avv. V. Di Simone, elett. dom. in Santa Maria Parte_1
Capua Vetere, alla Via Albana n. 72, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, dagli CP_1 errengia, I. De Benedictis, L. Cuzzupoli e D. Catalano, elett. dom. in Caserta, alla Via Arena, Loc. San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2023, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato, deduceva di aver presentato all' in data 15/02/2022, domanda volta ad ottenere l'assegno sociale, ai sensi dell'art. CP_1
3, i 6 e 7, L. 335/95, e che tale domanda veniva respinta con la seguente motivazione: “dall'attestazione dell'autorità frontaliera non risulta una residenza stabile e continuativa sul territorio nazionale”. Contro tale provvedimento presentava ricorso al competente Comitato Provinciale, rimasto inevaso. Dedotto di risiedere legalmente e con continuità in Italia dal 22/01/1990, e di essersi allontanata dal territorio nazionale occasionalmente ed in maniera provvisoria nell'arco di più di un trentennio, nonché di possedere gli ulteriori requisiti ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, concludeva chiedendo che l'adito Tribunale: “I) accerti in capo ad essa ricorrente la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, Legge n. 335 del 1995; II) condanni l' al pagamento in favore di essa ricorrente di tutti i ratei a tale titolo maturati a decorrere dalla CP_1
d a domanda amministrativa, debitamente maggiorati degli accessori di legge.”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Si costituiva l'istituto previdenziale, che si opponeva alla domanda, eccependo l'insussistenza del requisito della permanenza legale continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza odierna e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********
Il ricorso è infondato, e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 3 co. 6 della legge n. 335/1995 ha previsto: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. Pertanto, l'assegno sociale costituisce una prestazione di natura assistenziale non reversibile che, in attuazione del disposto di cui all'art. 38 Cost., viene erogata – a partire dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale - ai cittadini italiani (o agli stranieri, in presenza di ulteriori requisiti), residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali normativamente previste. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. In particolare, al riguardo, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, salvo quelli indicati dalla disposizione. A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato, rispettivamente, a 65 anni e 3 mesi e a 65 anni e 7 mesi. In applicazione dell'art. 24, ottavo 2 comma, d.l. n. 201/2011, con decorrenza dal gennaio 2018, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale si è ulteriormente innalzata a 66 anni e 7 mesi. Con successivo decreto del Ministero dell'Economia dello 05.12.2017, con decorrenza dal gennaio 2019, il requisito anagrafico per ottenere l'assegno sociale è stato innalzato di ulteriori 5 mesi, raggiungendo i 67 anni di età. Inoltre, l'art. 20 co. 10 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 ha disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. Va chiarito che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16989 del 25/06/2019, Rv. 654380 - 01), “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”. La Suprema Corte ha evidenziato che, come ritenuto anche dalla Consulta (cfr., ex multis, sentenza n. 50/2019), occorre tener conto della ratio dell'assegno sociale, quale prestazione
“che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età, trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)”, aggiungendo che “il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano ( in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno”. Nel caso in esame, il ricorso va rigettato, non sussistendo la prova del requisito costituito dall'aver soggiornato legalmente ed in via continuativa sul territorio nazionale per almeno 10 anni, il cui onere incombeva su parte ricorrente. Ed invero, applicando i criteri ermeneutici suindicati, dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente (cfr. attestato consolare datato 15/10/2021), risulta, come dedotto dall'istituto previdenziale, che la predetta non ha soggiornato in Italia per intere annualità, ed in particolare negli anni 2013, 2015, 2017 e 2018. In particolare, la documentazione prodotta a sostegno del ricorso evidenzia lunghi periodi in cui parte ricorrente non si è allontanata dal proprio paese di origine, circostanza che preclude il riconoscimento della prestazione anelata, non ravvisandosi nel caso di specie quel radicamento territoriale, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza dell'11/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1826/2023
TRA rappr. e dif. dall'Avv. V. Di Simone, elett. dom. in Santa Maria Parte_1
Capua Vetere, alla Via Albana n. 72, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, dagli CP_1 errengia, I. De Benedictis, L. Cuzzupoli e D. Catalano, elett. dom. in Caserta, alla Via Arena, Loc. San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2023, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato, deduceva di aver presentato all' in data 15/02/2022, domanda volta ad ottenere l'assegno sociale, ai sensi dell'art. CP_1
3, i 6 e 7, L. 335/95, e che tale domanda veniva respinta con la seguente motivazione: “dall'attestazione dell'autorità frontaliera non risulta una residenza stabile e continuativa sul territorio nazionale”. Contro tale provvedimento presentava ricorso al competente Comitato Provinciale, rimasto inevaso. Dedotto di risiedere legalmente e con continuità in Italia dal 22/01/1990, e di essersi allontanata dal territorio nazionale occasionalmente ed in maniera provvisoria nell'arco di più di un trentennio, nonché di possedere gli ulteriori requisiti ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, concludeva chiedendo che l'adito Tribunale: “I) accerti in capo ad essa ricorrente la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, Legge n. 335 del 1995; II) condanni l' al pagamento in favore di essa ricorrente di tutti i ratei a tale titolo maturati a decorrere dalla CP_1
d a domanda amministrativa, debitamente maggiorati degli accessori di legge.”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Si costituiva l'istituto previdenziale, che si opponeva alla domanda, eccependo l'insussistenza del requisito della permanenza legale continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza odierna e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è infondato, e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 3 co. 6 della legge n. 335/1995 ha previsto: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. Pertanto, l'assegno sociale costituisce una prestazione di natura assistenziale non reversibile che, in attuazione del disposto di cui all'art. 38 Cost., viene erogata – a partire dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale - ai cittadini italiani (o agli stranieri, in presenza di ulteriori requisiti), residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali normativamente previste. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. In particolare, al riguardo, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, salvo quelli indicati dalla disposizione. A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato, rispettivamente, a 65 anni e 3 mesi e a 65 anni e 7 mesi. In applicazione dell'art. 24, ottavo 2 comma, d.l. n. 201/2011, con decorrenza dal gennaio 2018, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale si è ulteriormente innalzata a 66 anni e 7 mesi. Con successivo decreto del Ministero dell'Economia dello 05.12.2017, con decorrenza dal gennaio 2019, il requisito anagrafico per ottenere l'assegno sociale è stato innalzato di ulteriori 5 mesi, raggiungendo i 67 anni di età. Inoltre, l'art. 20 co. 10 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 ha disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. Va chiarito che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16989 del 25/06/2019, Rv. 654380 - 01), “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”. La Suprema Corte ha evidenziato che, come ritenuto anche dalla Consulta (cfr., ex multis, sentenza n. 50/2019), occorre tener conto della ratio dell'assegno sociale, quale prestazione
“che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età, trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)”, aggiungendo che “il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano ( in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno”. Nel caso in esame, il ricorso va rigettato, non sussistendo la prova del requisito costituito dall'aver soggiornato legalmente ed in via continuativa sul territorio nazionale per almeno 10 anni, il cui onere incombeva su parte ricorrente. Ed invero, applicando i criteri ermeneutici suindicati, dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente (cfr. attestato consolare datato 15/10/2021), risulta, come dedotto dall'istituto previdenziale, che la predetta non ha soggiornato in Italia per intere annualità, ed in particolare negli anni 2013, 2015, 2017 e 2018. In particolare, la documentazione prodotta a sostegno del ricorso evidenzia lunghi periodi in cui parte ricorrente non si è allontanata dal proprio paese di origine, circostanza che preclude il riconoscimento della prestazione anelata, non ravvisandosi nel caso di specie quel radicamento territoriale, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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