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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1610/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1610 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Leo. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
Controparte_2
-APPELLATO – contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1966/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata
l'8.10.2021, in tema di impugnativa di delibera assembleare condominiale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 14.10.2024 dalla difesa di parte appellante, unica costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 5.4.2022), dinanzi a Parte_1 questa Corte, il , proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
1966/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata l'8.10.2021, con cui è stata rigettata la domanda dell'attrice ( ), volta ad ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera adottata Parte_1
pagina 1 di 11 dall'assemblea del detto condominio in data 24.5.2016, condannandola al pagamento, in favore del CP convenuto, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (di cui euro 2.500,00 per compensi professionali ed euro
500,00 per esborsi), oltre accessori come per legge.
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L'appellante ha censurato tale sentenza sulla base dei seguenti nove motivi.
1. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1130 COD. CIV. NUOVA FORMULAZIONE.
Con il primo motivo, reiterando due doglianze fatte valere in primo grado, concernenti la mancata trascrizione o allegazione del verbale assembleare nel registro dei verbali e la mancata lettura del verbale ai presenti, ha sostenuto che il Tribunale di Torre Annunziata avesse erroneamente ritenuto che non vi fosse prova che tale verbale non fosse stato allegato al registro dei verbali né della eventuale mancata lettura, spettando l'onere di dimostrare tali adempimenti alla controparte.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. DALL'ART. 1135, NUMERI 2) E 3) E CONTRARIETÀ DI ATRA SENTENZA PASSATA IN
GIUDICATO ALLEGATA.
, inoltre, con il secondo motivo di gravame, ha criticato la decisione del primo giudice di ritenere Parte_1 infondato il motivo di impugnativa della delibera del 24.5.2016 concernente la mancanza di una precedente tabella millesimale ai fini della determinazione della maggioranza per l'approvazione delle nuove (essendo la precedente delibera di approvazione, adottata in data 1.9.2014, stata annullata dalla sentenza n. 947/2016 del Tribunale di
Torre Annunziata).
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe errato nel ritenere esistente la precedente tabella millesimale, in quanto, invece, annullata con la detta sentenza n.947 anno 2016 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato.
3. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. ARTT. 1325 E 1346 C.C. E MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
Con il terzo motivo di gravame, nel reiterare la doglianza concernente l'invalidità della delibera in questione per violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. (ossia per indeterminabilità dell'oggetto, posto che nel relativo verbale non era stato riportato il contenuto delle tabelle predisposte dal ET , limitandosi a Controparte_3 richiamarle), l'appellante ha sostenuto che avesse errato il primo giudice a ritenere non applicabili tali norme alla materia condominiale.
4. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2373 COD. CIV. E MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di Parte_1 impugnazione della delibera del 24.5.2016 concernente l'asserito conflitto di interessi, ex art. 2373 c.c., del condomino, avv. in relazione ai punti nn. 1 (“approvazione definitiva tabelle millesimali”) e 3 (“situazione CP_4 relativa ai pagamenti con approvazione del consuntivo di spesa della seconda facciata”) dell'ordine del giorno.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insussistente la prova di un interesse personale del detto e di un danno per il . CP CP
pagina 2 di 11 5. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ARTT. 66 DISP. ATT. COD. CIV. E 2697 COD. CIV. OLTRE MANCATA E/O CONTRADDITORIA
MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante, nel reiterare la doglianza, già espressa in primo grado, concernente la mancata allegazione, alla convocazione del 24 maggio 2016, di una copia delle tabelle millesimali da approvare, ha criticato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata di ritenere infondata anche tale doglianza
(per non avere nessuna parte prodotto la convocazione per l'assemblea in questione, così rendendo impossibile l'accertamento di quanto lamentato dalla stessa ). Parte_1
Al riguardo ha sostenuto che il giudice di prime cure non avesse erroneamente considerato che l'onere di provare la rituale convocazione dei condomini spettasse al . CP
6. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART 69 DISP. ATT. COD. CIV. E MANCATA E/O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
Con il sesto motivo di gravame ha criticato la decisione del tribunale di ritenere che il settimo, Parte_1
l'ottavo e il nono motivo di impugnazione della delibera in questione dovessero essere proposti con separato giudizio ex art. 69 disp. att. c.c.,
In particolare l'appellante, dopo avere evidenziato che le doglianze espresse in primo grado si riferivano all'asserita incertezza totale delle tabelle approvate nell'assemblea del 24 maggio 2016 (non allegate alla copia del verbale e in possibile contrasto con altra delibera non impugnata), a gravi irregolarità formali e sostanziali nelle tabelle approvate in occasione della detta assemblea o almeno in quelle a lei inviate, e alla approvazione delle prime tabelle millesimali senza l'unanimità dei condomini (mancando proprio il suo voto), ha sostenuto che chiarito tali motivi d'impugnazione non riguardassero la contestazione dei valori o i dati di tabelle millesimali in vigore, ma i vizi di quelle approvate “ex novo”, con conseguente applicazione dell'art. 69 disp. att. c.c. nella parte riguardante, per l'appunto, la nuova approvazione e non la contestazione delle tabelle in vigore.
7. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE E MANCANZA O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante, nel reiterare la doglianza concernente l'invalidità della detta delibera per avere approvato il consuntivo finale dei pagamenti con i millesimi delle nuove tabelle in quel momento ancora “in itinere”, ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto infondata tale doglianza limitandosi a rilevare la mancata produzione della convocazione per l'assemblea del 24.5.2016 senza pronunciarsi sulla questione concernente la valenza o meno delle tabelle millesimali, una volta approvate o revisionate, solamente per le future ripartizioni delle spese (salvo che vengano prese all'unanimità), come da lei
(dall'attrice/appellante, si intende) lamentato, o anche per il passato.
8. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE ED IN PARTICOLARE SULLA LEGGE DELLA PRIVACY E SULLA TENUTA
DELL'ANAGRAFE CONDOMINIALE MANCANZA O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel ritenere infondato – perché non rientranti tra i Parte_1
c.d. dati sensibili non divulgabili senza il consenso dell'interessato – il motivo di impugnazione della delibera concernente la comunicazione, da parte dell'amministratore, alla ditta esecutrice dei lavori sul vialetto e sulle pagina 3 di 11 facciate del fabbricato condominiale, della delibera con la quale erano state approvate le modalità di riparto delle spese dalla stessa impresa sostenute.
Al contrario, secondo l'appellante, la contestazione non avrebbe riguardato i dati sensibili per la normativa richiamata dal Giudice di primo grado ma tutta la normativa sul punto, compreso il divieto di fornire dati relativi all'anagrafe condominiale se non con il consenso dell'interessato.
9. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE IN PALESE CONTRASTO CON LA NORMATIVA DI LEGGE E A FAVORE DI UN SOGGETTO CONTUMACE CON
ATTRIBUZIONE DI ONORARI DI AVVOCATO E SPESE NON SOSTENUTE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 91 C.P.C.
Con il nono e ultimo motivo di gravame, ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in Parte_1 cui il Tribunale di Torre Annunziata l'ha condannata al pagamento delle spese di lite in favore del CP convenuto, nonostante avesse dichiarato la contumacia di quest'ultimo (per essersi costituito attraverso un difensore che non aveva ricevuto il mandato dall'assemblea e senza la ratifica di quest'ultima).
E, alla luce di quanto esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…previa sospensoria dell'esecutività della sentenza impugnata … 1) In via preliminare il Giudice di appello in riforma della sentenza appellata dichiari la carenza di legittimazione passiva della IG.ra ; 2) In via successiva e sul merito il Giudice di appello in riforma della sentenza appellata per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa e nell'impugnativa, accertare e dichiarare nulla o annullabile la delibera assembleare del 24 maggio 2016 adottata dal nella sua totalità; 3) condanni il convenuto in persona Controparte_2 CP dell'amministratore pro tempore, Avv. , al pagamento di spese, diritti ed onorari, nonché attribuzione, ex art. 93 c.p.c., CP_5 al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Iscritta la causa al numero 1610/2022 del Ruolo Generale, in data 24.5.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado.
Non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti, il in . Controparte_2 CP
Ragion per cui, con ordinanza del 12.7.2022, è stato dichiarato contumace.
Con la stessa ordinanza è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283
c.p.c., e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 18.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 14.10.2024 dalla difesa dell'appellante, unica costituita), la causa
è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., unicamente del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali (essendo contumace il appellato). CP
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 11 L'appello proposto da è fondato solo in relazione al nono motivo di gravame, concernente la Parte_1 regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado da parte del Tribunale di Torre Annunziata.
Ed infatti il giudice di prime cure ha erroneamente condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto vittorioso, pur avendo dichiarato quest'ultimo contumace. CP
Sul punto va detto, invero, che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2024, n. 16011).
Ragion per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio.
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Risultano privi di fondamento tutti gli altri motivi di gravame e, dunque, tutti i motivi di impugnazione della delibera assembleare condominiale del 24.5.2016 proposti in primo grado da , ritenuti infondati dal Parte_1 primo giudice e riproposti dall'appellante in questa sede.
Ciò pur tenendo conto che, in relazione ai motivi concernenti il primo punto del relativo ordine del giorno (cioè quello relativo all'approvazione definitiva delle tabelle millesimali), è evidentemente cessata la materia del contendere, posto che, come dedotto dall'appellante nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il
16.12.2024, nelle more del giudizio di appello il appellato ha approvato, con delibera del 20.4.2023, CP nuove tabelle millesimali, con quote totalmente diverse da quelle approvate con la delibera del 24.5.2016
(depositando, in allegato alla detta comparsa, la delibera del 20.4.2023); il che comporta la necessità di valutare tali motivi solo ai fini della c.d. soccombenza virtuale, ossia stabilendo la fondatezza o meno degli stessi solo ai fini della regolamentazione delle spese, allo stato degli atti, come se non fosse venuta meno, sul punto, la materia del contendere.
Invero, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale.
La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137
c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/02/2023, n. 5319; cfr. anche Cass.
pagina 5 di 11 civ., Sez. VI – 2, Ord., 21/06/2022, n. 20005; Sez. VI – 2, Ord., 11/08/2017, n. 20071).
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Fatte queste premesse la Corte ritiene che sia privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame, sebbene integrando e correggendo, in parte, la motivazione del giudice di prime cure al riguardo (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Quanto alla mancata trascrizione, ai sensi dell'art. 1130, n.7, c.c., del verbale assembleare nel registro dei verbali, va detto che tale omissione, anche ove sussistente, non avrebbe costituito una causa di invalidità della delibera assembleare, costituendo, invece, una “grave irregolarità” sanzionata con la revoca dell'amministratore
(ex art. 1129, comma 12, n.7 c.c.).
Neanche la lettura del verbale ai presenti costituisce, in generale, un requisito indefettibile di validità della delibera assembleare condominiale, a meno che – ma di ciò avrebbe dovuto fornire prova l'attrice/appellante (il che non è avvenuto, non è stato tale profilo neanche dedotto) – venga dimostrato che il contenuto del verbale sia difforme rispetto a quanto effettivamente deliberato dall'assemblea dei condomini.
Ed invero, posto che il verbale offre una prova presuntiva dei fatti che si affermano essersi verificati durante l'assemblea condominiale, spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare di provare che quanto riportato nel verbale non corrisponda alla verità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25/01/2016, n. 1234; cfr. anche, tra la altre,
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 09/05/2017, n. 11375).
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Privo di fondamento è anche il secondo motivo di gravame, avendo il primo giudice correttamente rilevato che l'assemblea aveva approvato le tabelle millesimali già redatte dal geom. e già approvate nella CP_3 precedente seduta.
In altri termini l'assemblea, proprio tenendo conto che le dette tabelle erano state annullate dall'Autorità giudiziaria, le ha riapprovate (essendo ciò possibile;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/04/2018, n. 8515), prendendo atto che la precedente delibera (riguardante tali tabelle) era stata annullata per irregolarità formali (in particolare con la sentenza n. 947/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, prodotta dall'appellante in allegato all'atto di appello).
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Non merita accoglimento neanche il terzo motivo di gravame, sebbene integrando e correggendo, in parte, la motivazione del giudice di prime cure sul punto.
pagina 6 di 11 Alcuna invalidità della delibera in esame ha potuto comportare, infatti, la circostanza, lamentata dall'appellante, che nel relativo verbale non fosse stato riportato il contenuto delle tabelle predisposte dal ET CP_3
(invece solo richiamate nel verbale), non essendo prescritto, ai fini della validità della delibera
[...] assembleare, che il contenuto delle stesse fosse anche trascritto nel verbale assembleare.
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Privo di fondamento è anche il quarto motivo di gravame.
Premesso, invero, che non vi è conflitto di interessi, in generale (e, dunque, incompatibilità), nell'esercitare, come nel caso di specie, da parte di un condomino (quindi non da un esterno alla compagine condominiale) la funzione di amministratore di condominio, correttamente il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto che, in relazione ai punti nn. 1 (“approvazione definitiva tabelle millesimali”) e 3 (“situazione relativa ai pagamenti con approvazione del consuntivo di spesa della seconda facciata”) dell'ordine del giorno, non vi fosse il lamentato conflitto di interessi tra il e il suo amministratore (il condomino avv. ). CP CP_6
Si è trattato, invero, di due questioni riguardanti la gestione dell'intera compagine condominiale e, quindi, non di interessi strettamente personali del detto amministratore/condomino, ossia volti al soddisfacimento di interessi extra-condominiali ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento e alla gestione delle parti comuni dell'edificio.
Sul punto va detto quanto segue.
Precisato che, in tema di invalidità delle delibere assembleari, il conflitto di interessi tra e CP
, manifestandosi al momento dell'esercizio del potere deliberativo e vertendo sul contrasto tra CP
l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività, è sussumibile nella fattispecie disciplinata dall'art. 2373 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/01/2018, n. 1853), è necessario premettere, sul piano sistematico, che le maggioranze necessarie per approvare le delibere condominiali sono inderogabilmente quelle previste dalla legge, in rapporto a tutti i partecipanti e al valore dell'intero edificio, sia ai fini del quorum costitutivo, sia ai fini del quorum deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interessi con il , i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la CP possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.
Tale orientamento - che discende dal presupposto dell'ammissibilità, nella disciplina delle assemblee di condominio, del ricorso a un'applicazione analogica dell'art. 2373 c.c. - muove dal rilievo secondo cui, nel testo del medesimo art. 2373 c.c., conseguente alla riformulazione avvenuta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, è venuta meno la disposizione che implicava la distinzione, in caso di conflitto di interessi, tra quorum costitutivo dell'assemblea e quorum deliberativo della stessa, affermandosi unicamente che la deliberazione approvata con il voto pagina 7 di 11 determinante dei soci, che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, è impugnabile, a norma dell'art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno.
Sicchè, in forza della ricostruzione offerta, soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti - i quali non si siano CP astenuti ed abbiano perciò concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare - la deliberazione approvata sarà invalida.
L'invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del (e che perciò abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma CP altresì della dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione.
Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extra-condominiali ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento e alla gestione delle parti comuni dell'edificio.
Ne consegue che il conflitto di interessi rilevante non si sostanzia nella titolarità, in capo ad un condomino, di un interesse personale in concorso con quello comune, bensì solo nella ricorrenza di un interesse che sia in grado di pregiudicare, se realizzato, l'interesse collettivo, ove sia dimostrata in concreto una sicura divergenza tra le specifiche ragioni personali e un parimenti specifico interesse contrario del condominio (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/06/2022, n. 20126 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
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Parimenti infondato è il quinto motivo di gravame, concernente la valutazione del primo giudice circa la mancata allegazione, alla convocazione del 24 maggio 2016, di una copia delle tabelle millesimali da approvare.
Ed infatti è corretta la decisione del Tribunale di Torre Annunziata di ritenere infondata anche tale doglianza,
(sebbene anche in questo caso integrandone e correggendone, in parte, la relativa motivazione).
Invero, in tema di condominio, in considerazione della “ratio” dell'avviso di convocazione dell'assemblea, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera da assumere non
è necessario – contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice/appellante- allegare all'avviso tutta la documentazione cui si riferiscono i punti all'ordine del giorno, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dello stesso e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 17/02/2023, n. 5068).
E di tale eventuale attivazione, da parte sua (dell'attrice/appellante, si intende), per visionare previamente le tabelle millesimali oggetto del primo punto dell'ordine del giorno, la non ha fornito adeguata Pt_1
pagina 8 di 11 dimostrazione, con la conseguenza che non poteva lamentare, sotto tale profilo (cfr. Cass. civ., Sez. II,
15/10/2018, n. 25693), l'illegittimità della successiva delibera di approvazione delle dette tabelle.
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Privo di fondamento è anche il sesto motivo di gravame (concernente l'approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, delle tabelle millesimali a maggioranza anziché all'unanimità), sebbene integrando e correggendo, anche in questo caso, la motivazione del primo giudice (e con la precisazione, si ribadisce, che il profilo va valutato solo ai fini della soccombenza virtuale, essendo cessata la materia del contendere a seguito dell'approvazione, nel corso del giudizio di appello, di ulteriori nuove tabelle millesimali da parte del CP appellato).
Ed invero rilievo assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, riveste la circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice/appellante, per l'approvazione (o la revisione) delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139 , comma 2, c.c., salvo che non risulti espressamente (ma di ciò non vi è deduzione e, a-fortiori, prova nel caso di specie), che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese e approvare quella "diversa convenzione" prevista dall'art. 1123 c.c., comma 1 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
06/06/2024, n. 15907; Sez. II, Ord., 02/08/2023, n. 23582; Sez. VI - 2, Ord., 09/02/2021, n. 3041; Sez. II,
10/03/2020, n. 6735; Sez. Unite, 09/08/2010, n. 18477).
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Risulta infondato anche il settimo motivo di gravame, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, correttamente il ha riapprovato il consuntivo dei lavori (di cui al terzo punto dell'ordine CP del giorno) sulla scorta di tali “nuove” tabelle, ossia di quelle (ri)approvate con la delibera del 24.5.2016 (di cui al primo punto dell'ordine del giorno), divenute ormai efficaci in virtù della ulteriore approvazione.
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Privo di fondamento è anche l'ulteriore motivo di gravame (l'ottavo).
Ciò sia per quanto rilevato dal primo giudice (e, cioè, che non vi fosse stata alcuna violazione della normativa in materia di divulgazione di dati sensibili, posto che l'obbligo legale di fornire la lista dei morosi ai creditori, stabilito dall'art. 63 disp. att. c.c., così come riformato dalla L. n. 220 del 2012, non può essere limitato da considerazioni relative alla privacy perché l'amministratore agisce in ottemperanza a un dovere imposto dalla legge di cooperare con i creditori per la soddisfazione dei loro diritti, emergenti dalla gestione del condominio;
cfr., in tal senso, Trib.
Roma, 24/01/2024, n. 1190, in banca dati “One legale”), sia, in ogni caso, per la seguente ulteriore ragione.
Al riguardo, si ribadisce, non vi era stata alcuna deliberazione, sul punto, dell'assemblea condominiale avente immediato valore organizzativo (come tale suscettibile di impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c.), essendosi l'amministratore limitato a comunicare di avere fornito alla ditta esecutrice dei lavori sul vialetto e sulle facciate del pagina 9 di 11 fabbricato condominiale copia della delibera con la quale erano state approvate le modalità di riparto delle spese dalla stessa impresa sostenute (“a seguito di protesta” da parte di quest'ultima).
Al riguardo va detto, infatti, quanto segue.
Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo. CP
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente CP rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea.
Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda (cfr., in tal senso, nonché sulla distinzione tra deliberazioni aventi immediato valore organizzativo e deliberazioni aventi valore meramente consultivo o preparatorio di un futuro pronunciamento assembleare, Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/02/2024, n. 5129; cfr. pure, in argomento, Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 05/04/2023, n. 9387; Sez. VI - 2, Ord., 15/03/2019, n. 7484).
****
Atteso l'esito complessivo del giudizio – e, dunque, la sostanziale e prevalente soccombenza dell'attrice/appellante (essendo infondati tutti i motivi di impugnazione della delibera in questione, ed essendo l'appello fondato solo sul detto aspetto relativo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado) – non vi
è luogo a provvedere sulle spese di lite del grado di appello (nel senso della non ripetibilità, dalla controparte, di quelle sostenute da ), non essendosi costituito in giudizio il appellato (sostanzialmente Parte_1 CP vittorioso).
Non è superfluo precisare, sul punto, che il criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.:
a) costituisce elemento rivelatore del principio della causalità, ragion per cui si deve considerare soccombente la parte che, azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ord., 21/06/2022, n. 20005);
b) deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite (sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla pagina 10 di 11 rilevando, ad esempio, che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2024, n. 12733; Sez. II, 13/03/2024, n. 6726; Sez. lavoro, 14/12/2022, n. 36668; Sez. II,
08/08/2019, n. 21172; Sez. VI - 2, 02/09/2014, n. 18503).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1610/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1966/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata l'8.10.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del giudizio di primo grado;
b) dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai motivi dell'impugnazione proposta in primo grado da
(avverso la delibera assembleare condominiale del 24.5.2016) concernenti l'approvazione delle Parte_1 tabelle millesimali (punto n.1 dell'ordine del giorno);
c) conferma, per il resto, la detta sentenza.
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del giudizio di secondo grado.
Napoli, 10.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1610 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Leo. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
Controparte_2
-APPELLATO – contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1966/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata
l'8.10.2021, in tema di impugnativa di delibera assembleare condominiale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 14.10.2024 dalla difesa di parte appellante, unica costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 5.4.2022), dinanzi a Parte_1 questa Corte, il , proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
1966/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata l'8.10.2021, con cui è stata rigettata la domanda dell'attrice ( ), volta ad ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera adottata Parte_1
pagina 1 di 11 dall'assemblea del detto condominio in data 24.5.2016, condannandola al pagamento, in favore del CP convenuto, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (di cui euro 2.500,00 per compensi professionali ed euro
500,00 per esborsi), oltre accessori come per legge.
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L'appellante ha censurato tale sentenza sulla base dei seguenti nove motivi.
1. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1130 COD. CIV. NUOVA FORMULAZIONE.
Con il primo motivo, reiterando due doglianze fatte valere in primo grado, concernenti la mancata trascrizione o allegazione del verbale assembleare nel registro dei verbali e la mancata lettura del verbale ai presenti, ha sostenuto che il Tribunale di Torre Annunziata avesse erroneamente ritenuto che non vi fosse prova che tale verbale non fosse stato allegato al registro dei verbali né della eventuale mancata lettura, spettando l'onere di dimostrare tali adempimenti alla controparte.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. DALL'ART. 1135, NUMERI 2) E 3) E CONTRARIETÀ DI ATRA SENTENZA PASSATA IN
GIUDICATO ALLEGATA.
, inoltre, con il secondo motivo di gravame, ha criticato la decisione del primo giudice di ritenere Parte_1 infondato il motivo di impugnativa della delibera del 24.5.2016 concernente la mancanza di una precedente tabella millesimale ai fini della determinazione della maggioranza per l'approvazione delle nuove (essendo la precedente delibera di approvazione, adottata in data 1.9.2014, stata annullata dalla sentenza n. 947/2016 del Tribunale di
Torre Annunziata).
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe errato nel ritenere esistente la precedente tabella millesimale, in quanto, invece, annullata con la detta sentenza n.947 anno 2016 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato.
3. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. ARTT. 1325 E 1346 C.C. E MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
Con il terzo motivo di gravame, nel reiterare la doglianza concernente l'invalidità della delibera in questione per violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. (ossia per indeterminabilità dell'oggetto, posto che nel relativo verbale non era stato riportato il contenuto delle tabelle predisposte dal ET , limitandosi a Controparte_3 richiamarle), l'appellante ha sostenuto che avesse errato il primo giudice a ritenere non applicabili tali norme alla materia condominiale.
4. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2373 COD. CIV. E MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di Parte_1 impugnazione della delibera del 24.5.2016 concernente l'asserito conflitto di interessi, ex art. 2373 c.c., del condomino, avv. in relazione ai punti nn. 1 (“approvazione definitiva tabelle millesimali”) e 3 (“situazione CP_4 relativa ai pagamenti con approvazione del consuntivo di spesa della seconda facciata”) dell'ordine del giorno.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insussistente la prova di un interesse personale del detto e di un danno per il . CP CP
pagina 2 di 11 5. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ARTT. 66 DISP. ATT. COD. CIV. E 2697 COD. CIV. OLTRE MANCATA E/O CONTRADDITORIA
MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante, nel reiterare la doglianza, già espressa in primo grado, concernente la mancata allegazione, alla convocazione del 24 maggio 2016, di una copia delle tabelle millesimali da approvare, ha criticato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata di ritenere infondata anche tale doglianza
(per non avere nessuna parte prodotto la convocazione per l'assemblea in questione, così rendendo impossibile l'accertamento di quanto lamentato dalla stessa ). Parte_1
Al riguardo ha sostenuto che il giudice di prime cure non avesse erroneamente considerato che l'onere di provare la rituale convocazione dei condomini spettasse al . CP
6. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART 69 DISP. ATT. COD. CIV. E MANCATA E/O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
Con il sesto motivo di gravame ha criticato la decisione del tribunale di ritenere che il settimo, Parte_1
l'ottavo e il nono motivo di impugnazione della delibera in questione dovessero essere proposti con separato giudizio ex art. 69 disp. att. c.c.,
In particolare l'appellante, dopo avere evidenziato che le doglianze espresse in primo grado si riferivano all'asserita incertezza totale delle tabelle approvate nell'assemblea del 24 maggio 2016 (non allegate alla copia del verbale e in possibile contrasto con altra delibera non impugnata), a gravi irregolarità formali e sostanziali nelle tabelle approvate in occasione della detta assemblea o almeno in quelle a lei inviate, e alla approvazione delle prime tabelle millesimali senza l'unanimità dei condomini (mancando proprio il suo voto), ha sostenuto che chiarito tali motivi d'impugnazione non riguardassero la contestazione dei valori o i dati di tabelle millesimali in vigore, ma i vizi di quelle approvate “ex novo”, con conseguente applicazione dell'art. 69 disp. att. c.c. nella parte riguardante, per l'appunto, la nuova approvazione e non la contestazione delle tabelle in vigore.
7. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE E MANCANZA O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante, nel reiterare la doglianza concernente l'invalidità della detta delibera per avere approvato il consuntivo finale dei pagamenti con i millesimi delle nuove tabelle in quel momento ancora “in itinere”, ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto infondata tale doglianza limitandosi a rilevare la mancata produzione della convocazione per l'assemblea del 24.5.2016 senza pronunciarsi sulla questione concernente la valenza o meno delle tabelle millesimali, una volta approvate o revisionate, solamente per le future ripartizioni delle spese (salvo che vengano prese all'unanimità), come da lei
(dall'attrice/appellante, si intende) lamentato, o anche per il passato.
8. VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE ED IN PARTICOLARE SULLA LEGGE DELLA PRIVACY E SULLA TENUTA
DELL'ANAGRAFE CONDOMINIALE MANCANZA O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel ritenere infondato – perché non rientranti tra i Parte_1
c.d. dati sensibili non divulgabili senza il consenso dell'interessato – il motivo di impugnazione della delibera concernente la comunicazione, da parte dell'amministratore, alla ditta esecutrice dei lavori sul vialetto e sulle pagina 3 di 11 facciate del fabbricato condominiale, della delibera con la quale erano state approvate le modalità di riparto delle spese dalla stessa impresa sostenute.
Al contrario, secondo l'appellante, la contestazione non avrebbe riguardato i dati sensibili per la normativa richiamata dal Giudice di primo grado ma tutta la normativa sul punto, compreso il divieto di fornire dati relativi all'anagrafe condominiale se non con il consenso dell'interessato.
9. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE IN PALESE CONTRASTO CON LA NORMATIVA DI LEGGE E A FAVORE DI UN SOGGETTO CONTUMACE CON
ATTRIBUZIONE DI ONORARI DI AVVOCATO E SPESE NON SOSTENUTE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 91 C.P.C.
Con il nono e ultimo motivo di gravame, ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in Parte_1 cui il Tribunale di Torre Annunziata l'ha condannata al pagamento delle spese di lite in favore del CP convenuto, nonostante avesse dichiarato la contumacia di quest'ultimo (per essersi costituito attraverso un difensore che non aveva ricevuto il mandato dall'assemblea e senza la ratifica di quest'ultima).
E, alla luce di quanto esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…previa sospensoria dell'esecutività della sentenza impugnata … 1) In via preliminare il Giudice di appello in riforma della sentenza appellata dichiari la carenza di legittimazione passiva della IG.ra ; 2) In via successiva e sul merito il Giudice di appello in riforma della sentenza appellata per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa e nell'impugnativa, accertare e dichiarare nulla o annullabile la delibera assembleare del 24 maggio 2016 adottata dal nella sua totalità; 3) condanni il convenuto in persona Controparte_2 CP dell'amministratore pro tempore, Avv. , al pagamento di spese, diritti ed onorari, nonché attribuzione, ex art. 93 c.p.c., CP_5 al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Iscritta la causa al numero 1610/2022 del Ruolo Generale, in data 24.5.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado.
Non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti, il in . Controparte_2 CP
Ragion per cui, con ordinanza del 12.7.2022, è stato dichiarato contumace.
Con la stessa ordinanza è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283
c.p.c., e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 18.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 14.10.2024 dalla difesa dell'appellante, unica costituita), la causa
è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., unicamente del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali (essendo contumace il appellato). CP
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 11 L'appello proposto da è fondato solo in relazione al nono motivo di gravame, concernente la Parte_1 regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado da parte del Tribunale di Torre Annunziata.
Ed infatti il giudice di prime cure ha erroneamente condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto vittorioso, pur avendo dichiarato quest'ultimo contumace. CP
Sul punto va detto, invero, che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2024, n. 16011).
Ragion per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio.
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Risultano privi di fondamento tutti gli altri motivi di gravame e, dunque, tutti i motivi di impugnazione della delibera assembleare condominiale del 24.5.2016 proposti in primo grado da , ritenuti infondati dal Parte_1 primo giudice e riproposti dall'appellante in questa sede.
Ciò pur tenendo conto che, in relazione ai motivi concernenti il primo punto del relativo ordine del giorno (cioè quello relativo all'approvazione definitiva delle tabelle millesimali), è evidentemente cessata la materia del contendere, posto che, come dedotto dall'appellante nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il
16.12.2024, nelle more del giudizio di appello il appellato ha approvato, con delibera del 20.4.2023, CP nuove tabelle millesimali, con quote totalmente diverse da quelle approvate con la delibera del 24.5.2016
(depositando, in allegato alla detta comparsa, la delibera del 20.4.2023); il che comporta la necessità di valutare tali motivi solo ai fini della c.d. soccombenza virtuale, ossia stabilendo la fondatezza o meno degli stessi solo ai fini della regolamentazione delle spese, allo stato degli atti, come se non fosse venuta meno, sul punto, la materia del contendere.
Invero, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale.
La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137
c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/02/2023, n. 5319; cfr. anche Cass.
pagina 5 di 11 civ., Sez. VI – 2, Ord., 21/06/2022, n. 20005; Sez. VI – 2, Ord., 11/08/2017, n. 20071).
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Fatte queste premesse la Corte ritiene che sia privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame, sebbene integrando e correggendo, in parte, la motivazione del giudice di prime cure al riguardo (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Quanto alla mancata trascrizione, ai sensi dell'art. 1130, n.7, c.c., del verbale assembleare nel registro dei verbali, va detto che tale omissione, anche ove sussistente, non avrebbe costituito una causa di invalidità della delibera assembleare, costituendo, invece, una “grave irregolarità” sanzionata con la revoca dell'amministratore
(ex art. 1129, comma 12, n.7 c.c.).
Neanche la lettura del verbale ai presenti costituisce, in generale, un requisito indefettibile di validità della delibera assembleare condominiale, a meno che – ma di ciò avrebbe dovuto fornire prova l'attrice/appellante (il che non è avvenuto, non è stato tale profilo neanche dedotto) – venga dimostrato che il contenuto del verbale sia difforme rispetto a quanto effettivamente deliberato dall'assemblea dei condomini.
Ed invero, posto che il verbale offre una prova presuntiva dei fatti che si affermano essersi verificati durante l'assemblea condominiale, spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare di provare che quanto riportato nel verbale non corrisponda alla verità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25/01/2016, n. 1234; cfr. anche, tra la altre,
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 09/05/2017, n. 11375).
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Privo di fondamento è anche il secondo motivo di gravame, avendo il primo giudice correttamente rilevato che l'assemblea aveva approvato le tabelle millesimali già redatte dal geom. e già approvate nella CP_3 precedente seduta.
In altri termini l'assemblea, proprio tenendo conto che le dette tabelle erano state annullate dall'Autorità giudiziaria, le ha riapprovate (essendo ciò possibile;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/04/2018, n. 8515), prendendo atto che la precedente delibera (riguardante tali tabelle) era stata annullata per irregolarità formali (in particolare con la sentenza n. 947/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, prodotta dall'appellante in allegato all'atto di appello).
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Non merita accoglimento neanche il terzo motivo di gravame, sebbene integrando e correggendo, in parte, la motivazione del giudice di prime cure sul punto.
pagina 6 di 11 Alcuna invalidità della delibera in esame ha potuto comportare, infatti, la circostanza, lamentata dall'appellante, che nel relativo verbale non fosse stato riportato il contenuto delle tabelle predisposte dal ET CP_3
(invece solo richiamate nel verbale), non essendo prescritto, ai fini della validità della delibera
[...] assembleare, che il contenuto delle stesse fosse anche trascritto nel verbale assembleare.
****
Privo di fondamento è anche il quarto motivo di gravame.
Premesso, invero, che non vi è conflitto di interessi, in generale (e, dunque, incompatibilità), nell'esercitare, come nel caso di specie, da parte di un condomino (quindi non da un esterno alla compagine condominiale) la funzione di amministratore di condominio, correttamente il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto che, in relazione ai punti nn. 1 (“approvazione definitiva tabelle millesimali”) e 3 (“situazione relativa ai pagamenti con approvazione del consuntivo di spesa della seconda facciata”) dell'ordine del giorno, non vi fosse il lamentato conflitto di interessi tra il e il suo amministratore (il condomino avv. ). CP CP_6
Si è trattato, invero, di due questioni riguardanti la gestione dell'intera compagine condominiale e, quindi, non di interessi strettamente personali del detto amministratore/condomino, ossia volti al soddisfacimento di interessi extra-condominiali ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento e alla gestione delle parti comuni dell'edificio.
Sul punto va detto quanto segue.
Precisato che, in tema di invalidità delle delibere assembleari, il conflitto di interessi tra e CP
, manifestandosi al momento dell'esercizio del potere deliberativo e vertendo sul contrasto tra CP
l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività, è sussumibile nella fattispecie disciplinata dall'art. 2373 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/01/2018, n. 1853), è necessario premettere, sul piano sistematico, che le maggioranze necessarie per approvare le delibere condominiali sono inderogabilmente quelle previste dalla legge, in rapporto a tutti i partecipanti e al valore dell'intero edificio, sia ai fini del quorum costitutivo, sia ai fini del quorum deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interessi con il , i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la CP possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.
Tale orientamento - che discende dal presupposto dell'ammissibilità, nella disciplina delle assemblee di condominio, del ricorso a un'applicazione analogica dell'art. 2373 c.c. - muove dal rilievo secondo cui, nel testo del medesimo art. 2373 c.c., conseguente alla riformulazione avvenuta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, è venuta meno la disposizione che implicava la distinzione, in caso di conflitto di interessi, tra quorum costitutivo dell'assemblea e quorum deliberativo della stessa, affermandosi unicamente che la deliberazione approvata con il voto pagina 7 di 11 determinante dei soci, che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, è impugnabile, a norma dell'art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno.
Sicchè, in forza della ricostruzione offerta, soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti - i quali non si siano CP astenuti ed abbiano perciò concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare - la deliberazione approvata sarà invalida.
L'invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del (e che perciò abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma CP altresì della dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione.
Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extra-condominiali ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento e alla gestione delle parti comuni dell'edificio.
Ne consegue che il conflitto di interessi rilevante non si sostanzia nella titolarità, in capo ad un condomino, di un interesse personale in concorso con quello comune, bensì solo nella ricorrenza di un interesse che sia in grado di pregiudicare, se realizzato, l'interesse collettivo, ove sia dimostrata in concreto una sicura divergenza tra le specifiche ragioni personali e un parimenti specifico interesse contrario del condominio (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/06/2022, n. 20126 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
****
Parimenti infondato è il quinto motivo di gravame, concernente la valutazione del primo giudice circa la mancata allegazione, alla convocazione del 24 maggio 2016, di una copia delle tabelle millesimali da approvare.
Ed infatti è corretta la decisione del Tribunale di Torre Annunziata di ritenere infondata anche tale doglianza,
(sebbene anche in questo caso integrandone e correggendone, in parte, la relativa motivazione).
Invero, in tema di condominio, in considerazione della “ratio” dell'avviso di convocazione dell'assemblea, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera da assumere non
è necessario – contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice/appellante- allegare all'avviso tutta la documentazione cui si riferiscono i punti all'ordine del giorno, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dello stesso e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 17/02/2023, n. 5068).
E di tale eventuale attivazione, da parte sua (dell'attrice/appellante, si intende), per visionare previamente le tabelle millesimali oggetto del primo punto dell'ordine del giorno, la non ha fornito adeguata Pt_1
pagina 8 di 11 dimostrazione, con la conseguenza che non poteva lamentare, sotto tale profilo (cfr. Cass. civ., Sez. II,
15/10/2018, n. 25693), l'illegittimità della successiva delibera di approvazione delle dette tabelle.
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Privo di fondamento è anche il sesto motivo di gravame (concernente l'approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, delle tabelle millesimali a maggioranza anziché all'unanimità), sebbene integrando e correggendo, anche in questo caso, la motivazione del primo giudice (e con la precisazione, si ribadisce, che il profilo va valutato solo ai fini della soccombenza virtuale, essendo cessata la materia del contendere a seguito dell'approvazione, nel corso del giudizio di appello, di ulteriori nuove tabelle millesimali da parte del CP appellato).
Ed invero rilievo assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, riveste la circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice/appellante, per l'approvazione (o la revisione) delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139 , comma 2, c.c., salvo che non risulti espressamente (ma di ciò non vi è deduzione e, a-fortiori, prova nel caso di specie), che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese e approvare quella "diversa convenzione" prevista dall'art. 1123 c.c., comma 1 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
06/06/2024, n. 15907; Sez. II, Ord., 02/08/2023, n. 23582; Sez. VI - 2, Ord., 09/02/2021, n. 3041; Sez. II,
10/03/2020, n. 6735; Sez. Unite, 09/08/2010, n. 18477).
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Risulta infondato anche il settimo motivo di gravame, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, correttamente il ha riapprovato il consuntivo dei lavori (di cui al terzo punto dell'ordine CP del giorno) sulla scorta di tali “nuove” tabelle, ossia di quelle (ri)approvate con la delibera del 24.5.2016 (di cui al primo punto dell'ordine del giorno), divenute ormai efficaci in virtù della ulteriore approvazione.
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Privo di fondamento è anche l'ulteriore motivo di gravame (l'ottavo).
Ciò sia per quanto rilevato dal primo giudice (e, cioè, che non vi fosse stata alcuna violazione della normativa in materia di divulgazione di dati sensibili, posto che l'obbligo legale di fornire la lista dei morosi ai creditori, stabilito dall'art. 63 disp. att. c.c., così come riformato dalla L. n. 220 del 2012, non può essere limitato da considerazioni relative alla privacy perché l'amministratore agisce in ottemperanza a un dovere imposto dalla legge di cooperare con i creditori per la soddisfazione dei loro diritti, emergenti dalla gestione del condominio;
cfr., in tal senso, Trib.
Roma, 24/01/2024, n. 1190, in banca dati “One legale”), sia, in ogni caso, per la seguente ulteriore ragione.
Al riguardo, si ribadisce, non vi era stata alcuna deliberazione, sul punto, dell'assemblea condominiale avente immediato valore organizzativo (come tale suscettibile di impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c.), essendosi l'amministratore limitato a comunicare di avere fornito alla ditta esecutrice dei lavori sul vialetto e sulle facciate del pagina 9 di 11 fabbricato condominiale copia della delibera con la quale erano state approvate le modalità di riparto delle spese dalla stessa impresa sostenute (“a seguito di protesta” da parte di quest'ultima).
Al riguardo va detto, infatti, quanto segue.
Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo. CP
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente CP rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea.
Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda (cfr., in tal senso, nonché sulla distinzione tra deliberazioni aventi immediato valore organizzativo e deliberazioni aventi valore meramente consultivo o preparatorio di un futuro pronunciamento assembleare, Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/02/2024, n. 5129; cfr. pure, in argomento, Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 05/04/2023, n. 9387; Sez. VI - 2, Ord., 15/03/2019, n. 7484).
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Atteso l'esito complessivo del giudizio – e, dunque, la sostanziale e prevalente soccombenza dell'attrice/appellante (essendo infondati tutti i motivi di impugnazione della delibera in questione, ed essendo l'appello fondato solo sul detto aspetto relativo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado) – non vi
è luogo a provvedere sulle spese di lite del grado di appello (nel senso della non ripetibilità, dalla controparte, di quelle sostenute da ), non essendosi costituito in giudizio il appellato (sostanzialmente Parte_1 CP vittorioso).
Non è superfluo precisare, sul punto, che il criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.:
a) costituisce elemento rivelatore del principio della causalità, ragion per cui si deve considerare soccombente la parte che, azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ord., 21/06/2022, n. 20005);
b) deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite (sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla pagina 10 di 11 rilevando, ad esempio, che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/05/2024, n. 12733; Sez. II, 13/03/2024, n. 6726; Sez. lavoro, 14/12/2022, n. 36668; Sez. II,
08/08/2019, n. 21172; Sez. VI - 2, 02/09/2014, n. 18503).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1610/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1966/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata l'8.10.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del giudizio di primo grado;
b) dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai motivi dell'impugnazione proposta in primo grado da
(avverso la delibera assembleare condominiale del 24.5.2016) concernenti l'approvazione delle Parte_1 tabelle millesimali (punto n.1 dell'ordine del giorno);
c) conferma, per il resto, la detta sentenza.
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del giudizio di secondo grado.
Napoli, 10.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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