TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7128/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: domanda di usucapione ordinaria;
TRA
, elettivamente domiciliato a Veglie (LE) in via Colelli s.n.c. presso Parte_1 lo studio legale dell'Avv. Gianluca Coluccia, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, e , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 CP_3 domiciliati a Leverano (LE) in via Fontana n. 74 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Romanello, che li rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto il 29/10/2024, , adducendo di Parte_1
avere esercitato da oltre un ventennio il possesso in modo continuo, pacifico e pubblico su un terreno sito nel Comune di Porto Cesareo (Le), località Torre Lapillo, via
1 Acquarica del Capo, censito in Catasto Terreni al foglio 16, p.lla 4431, originariamente di proprietà di (nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Controparte_4
17/2/2011), edificando sullo stesso una civile abitazione identificata in Catasto al foglio
16, p.lla 4431, agiva in giudizio nei confronti degli eredi di quest'ultimo, CP_1
, e al fine di ottenere accertamento e
[...] Controparte_2 CP_3
dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione ordinaria ex art 1158 c.c. in suo favore del diritto di proprietà degli immobili su citati.
I resistenti, costituitisi in giudizio, non sollevavano alcuna contestazione aderendo alla domanda.
All'udienza del 22/5/2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, va rilevato che, nonostante i resistenti si siano costituiti in giudizio e abbiano manifestato la volontà di non opporsi alla domanda, l'odierno giudicante è chiamato, comunque, a svolgere attività dichiarativa e di accertamento osservando il principio generale in virtù del quale ogni causa deve essere decisa ponendo a fondamento risultanze istruttorie emerse in fase di assunzione delle prove eventualmente proposte dalle parti e ammesse, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle controparti costituite (art. 115 comma 1 c.p.c.).
Colui che agisce in giudizio al fine di conseguire una sentenza di accertata compiuta usucapione ex art. 1158 c.c. in suo favore di un immobile deve, infatti, dimostrare la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva: 1) il corpus, inteso come esercizio di un potere di fatto sul bene continuo, incontestato ed ininterrotto, immediatamente avvertibile dall'esterno, corrispondente alla facoltà di godimento del proprietario;
2) l'animus rem sibi habendi, ovverosia l'intenzione di comportarsi come proprietario;
3) il decorso dall'inizio del possesso di un periodo di tempo pari a un ventennio.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato di avere esercitato il possesso in modo continuato, pacifico e pubblico sui suddetti immobili per almeno vent'anni
(precisamente sin dal 1984), comportandosi come se fosse il proprietario, giungendo a
2 costruire a sue spese un'abitazione, senza ricevere contestazioni o doglianze dall'intestatario catastale, ovvero dai suoi aventi causa.
A fronte delle suddette asserzioni, pertanto, assume rilievo istruttorio dirimente la condotta processuale di “non contestazione” tenuta dai resistenti costituiti i quali hanno confermato tali circostanze, prestando così adesione alla domanda.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per accogliere la richiesta declaratoria.
In ordine alle spese di lite, esse, in ragione della non opposizione alla domanda da parte dei resistenti, devono essere dichiarate integralmente compensate.
La odierna ordinanza deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c. dal
Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce.
P.Q.M
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento di avvenuta usucapione proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_2 CP_3
disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accertati i fatti costituenti il fondamento della stessa, dichiara in favore di intervenuto acquisto per Parte_1
usucapione ordinaria della proprietà del terreno sito nel Comune di Porto
Cesareo (Le), località Torre Lapillo, via Acquarica del Capo, censito in Catasto
Terreni al foglio 16, p.lla 4431, nonché della civile abitazione identificata in
Catasto Fabbricati al foglio 16, p.lla 4431;
2. dichiara compensate le spese di lite;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce la trascrizione della odierna sentenza.
Lecce, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario CP_5
dott.ssa Cristina Perrucci.
3