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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19864/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Bianco - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2016
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14122/2025 depositato il
12/08/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 02.10.2024 con il mezzo telematico presso la Segreteria di questa C.G.T., Parente
Anna, rappresentata e difesa come in atti, impugnava il silenzio rifiuto formatosi in ordine alle istanze di rimborso IMU per gli anni d'imposta 2016-2017, chiedendo il rimborso di quanto versato per l'annualità 2016,
a seguito della notifica in data 10.01.2022 di avviso di accertamento prot. n. 305562/5435 nonché di quanto spontaneamente versato, a mezzo di ravvedimento operoso, per l'annualità 2017 sulla base dell'ordinanza n. 20130/2020 con cui la Corte di Cassazione stabiliva che la moglie residente e dimorante in un immobile diverso da quello in cui risiede il coniuge non ha diritto a godere dell'esenzione IMU per l'abitazione principale.
A seguito della sentenza n. 209 del 13.10.2022 con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del requisito di residenza anagrafica e di dimora abituale, non solo del soggetto passivo ma, anche, del nucleo familiare, la ricorrente notificava al Comune di Napoli, in data 20/10/2022, istanza di rimborso per le somme non dovute versate a titolo di IMU per le annualità 2016/2017 e, decorsi 180 gg senza ottenere riscontro, impugnava il cd. silenzio-rifiuto, assumendo l'insussistenza del presupposto impositivo in relazione all'immobile in cui aveva stabilito la propria residenza.
Si è costituito il Comune di Napoli, rappresentando che, con riferimento all'annualità 2017, nulla era dovuto dalla contribuente, alla quale spetta il rimborso di quanto erroneamente versato per un totale di € 2.321,00 oltre interessi di legge, laddove in ordine all'annualità 2016, non è possibile dar seguito all'invocato rimborso, essendo l'atto divenuto definitivo ed inoppugnabile per effetto della mancata impugnazione nei termini, verificandosi in tal caso una sorta di acquiescenza da parte del debitore/contribuente.
All'odierna udienza, esaminati gli atti e la documentazione depositata, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione in relazione alle somme indebitamente versate dalla ricorrente per l'annualità 2017, mentre va rigettato in relazione all'annualità 2016, sulla base delle corrette argomentazioni sostenute dall'ente territoriale impositore che la Corte ritiene di condividere, in quanto conformi al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui alla mancata impugnazione di un atto tributario consegue il consolidamento della pretesa con conseguente definitività della stessa, di guisa che il contribuente non può richiedere la restituzione di somme versate sulla base del titolo di riscossione non opposto nei termini (cfr. ex multis Cass. n° 662/2005; n. 13211/04 ; n. 7179/2004; n. 19240/03).
La natura della decisione si riverbera sul regolamento delle spese che vanno compensate tra le parti.
La Corte di Giustizia Tributaria
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come nella parte motiva. Compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19864/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Bianco - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2016
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14122/2025 depositato il
12/08/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 02.10.2024 con il mezzo telematico presso la Segreteria di questa C.G.T., Parente
Anna, rappresentata e difesa come in atti, impugnava il silenzio rifiuto formatosi in ordine alle istanze di rimborso IMU per gli anni d'imposta 2016-2017, chiedendo il rimborso di quanto versato per l'annualità 2016,
a seguito della notifica in data 10.01.2022 di avviso di accertamento prot. n. 305562/5435 nonché di quanto spontaneamente versato, a mezzo di ravvedimento operoso, per l'annualità 2017 sulla base dell'ordinanza n. 20130/2020 con cui la Corte di Cassazione stabiliva che la moglie residente e dimorante in un immobile diverso da quello in cui risiede il coniuge non ha diritto a godere dell'esenzione IMU per l'abitazione principale.
A seguito della sentenza n. 209 del 13.10.2022 con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del requisito di residenza anagrafica e di dimora abituale, non solo del soggetto passivo ma, anche, del nucleo familiare, la ricorrente notificava al Comune di Napoli, in data 20/10/2022, istanza di rimborso per le somme non dovute versate a titolo di IMU per le annualità 2016/2017 e, decorsi 180 gg senza ottenere riscontro, impugnava il cd. silenzio-rifiuto, assumendo l'insussistenza del presupposto impositivo in relazione all'immobile in cui aveva stabilito la propria residenza.
Si è costituito il Comune di Napoli, rappresentando che, con riferimento all'annualità 2017, nulla era dovuto dalla contribuente, alla quale spetta il rimborso di quanto erroneamente versato per un totale di € 2.321,00 oltre interessi di legge, laddove in ordine all'annualità 2016, non è possibile dar seguito all'invocato rimborso, essendo l'atto divenuto definitivo ed inoppugnabile per effetto della mancata impugnazione nei termini, verificandosi in tal caso una sorta di acquiescenza da parte del debitore/contribuente.
All'odierna udienza, esaminati gli atti e la documentazione depositata, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione in relazione alle somme indebitamente versate dalla ricorrente per l'annualità 2017, mentre va rigettato in relazione all'annualità 2016, sulla base delle corrette argomentazioni sostenute dall'ente territoriale impositore che la Corte ritiene di condividere, in quanto conformi al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui alla mancata impugnazione di un atto tributario consegue il consolidamento della pretesa con conseguente definitività della stessa, di guisa che il contribuente non può richiedere la restituzione di somme versate sulla base del titolo di riscossione non opposto nei termini (cfr. ex multis Cass. n° 662/2005; n. 13211/04 ; n. 7179/2004; n. 19240/03).
La natura della decisione si riverbera sul regolamento delle spese che vanno compensate tra le parti.
La Corte di Giustizia Tributaria
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come nella parte motiva. Compensa le spese.