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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 07 marzo 2025
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. S. T. Mancini come da mandato in atti contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A. Bolognese come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 15.02.2021, regolarmente notificato,
[...]
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 ° comma Parte_1
c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 22.01.2021, con cui
[...]
intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 31.715,00 in forza Controparte_1
di decreto ingiuntivo n. 338/19 DI – 1284/19 RG, munito della formula esecutiva appposta in data 07.06.2019.
Con comparsa di risposta del 05.05.2021 si costituiva in giudizio
[...]
per impugnare e contestare l'assunto attero e chiederne il rigetto. Controparte_1
Esperito il tentativo di conciliazione della lite, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con l'unico motivo di opposizione, eccepisce la Parte_1
nullità dell'atto di precetto opposto attesa la errata indicazione del debito intimato
In particolare, assume di aver effettuato dei versamenti in forza di un accordo transattivo intercorso fra le parti, il cui importo non è stato correttamente computato nella somma precettata.
L'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
L'atto di precetto deve contenere necessariamente l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine. L'obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato al fine di consentire al debitore l'adempimento esatto.
Tuttavia, la eventuale eccessività della somma portata a precetto non inficia di nullità
l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice in sede di merito.
Cio premesso, dalla documentazione in atti risulta che, successivamente alla proposizione di una istanza di fallimento (233/19 R. Pref.), le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sottoscritto in data 11.11.2019.
In virtù dello stesso, la società opponente versava la somma di € 10.000,00 e successivamente l'importo complessivo di € 4.380,00 ( in data 31.12.2019 € 2.880,00 e
2 poi € 1.500,00)
Detta circostanza fattuale è stata confermata dalla società opposta, la quale, oltre a depositare idonea documentazione, ha riconosciuto l'errore di calcolo incorso.
Il parziale accoglimento della domanda avanzata ed il comportamento della parte opposta, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione promossa da e, Parte_1
per l'effetto ridetermina la somma precettata nella minore somma di €
21.715,00
2) Compensa le spese di lite fra le parti in causa
. Lecce, 07 marzo 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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