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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14533/2023 RG. promossa da:
- nato il: 26/07/1990, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Controparte_1 Rio de Janeiro (RJ) - Brasile, residente a [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851:
- nato il: 02/07/1989, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio de Per_1 Parte_1 Janeiro (RJ) - Brasile, residente in [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851;
- nata il: 11/03/1991, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio de Persona_2 Janeiro (RJ) - Brasile, residente a [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851.
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. PINELLI GIUSEPPE con domicilio eletto in VIA CRESCENZIO 25 ROMA contro
Controparte_2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
pagina 1 di 5 - per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 08/11/2023, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_3 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.2).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 18/09/2024, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 05/07/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 03/12/2025, note di trattazione per l'udienza del 10/12/2025, svoltasi in modalità c.d. cartolare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Codigoro, in provincia di Ferrara: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività
pagina 2 di 5 certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo – Brasile, ma le richieste sono rimaste inevase, non avendo ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'ufficio competente, deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“-. In data 9.1.1891, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Codigoro (FE), il Sig.
(identificato nei successivi documenti anche come Persona_3 Per_4
, cittadino italiano poi emigrato in Brasile (doc. 1).
[...]
pagina 3 di 5 - il Sig. non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Persona_3 Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2).
- Successivamente, dall'unione tra il predetto e la Sig.ra Persona_3
nasceva in Brasile il Sig. il 12.9.1924 (doc. 3); Parte_2 Persona_5
- In data 15.5.1954 il predetto contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_5 Per_6
(doc. 4). Successivamente, dall'unione tra i suddetti, nascevano in Brasile il Sig.
[...] [...]
, il 23.12.1955 (doc. 5) e il Sig. , il 14.12.1960 (doc. 6). Persona_7 Parte_3
- In data 25.11.1986 il predetto contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_7
(doc. 7). Successivamente, dall'unione tra i suddetti, nascevano in Brasile il Sig. Parte_4
il 2.7.1989 (doc. 8), la Sig.ra il Persona_8 Persona_2 11.3.1991 (doc. 9), entrambi odierni ricorrenti.
- In data 7.2.1987 il sopramenzionato contraeva matrimonio con il Sig. Parte_3
(doc. 10). Successivamente, dall'unione tra i suddetti, nasceva in Brasile il Sig. Parte_5
il 26.7.1990 (doc. 11), anch'egli odierno ricorrente.” Persona_9
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_3 naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_2 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_3 pagina 4 di 5 Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_2
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
- nato il: 26/07/1990, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio Controparte_1 de Janeiro (RJ) - Brasile, residente a [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851:
- nato il: 02/07/1989, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio de Per_1 Parte_1
Janeiro (RJ) - Brasile, residente in [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851;
- nata il: 11/03/1991, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio de Persona_2 Janeiro (RJ) - Brasile, residente a [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851. sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 10/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14533/2023 RG. promossa da:
- nato il: 26/07/1990, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Controparte_1 Rio de Janeiro (RJ) - Brasile, residente a [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851:
- nato il: 02/07/1989, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio de Per_1 Parte_1 Janeiro (RJ) - Brasile, residente in [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851;
- nata il: 11/03/1991, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio de Persona_2 Janeiro (RJ) - Brasile, residente a [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851.
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. PINELLI GIUSEPPE con domicilio eletto in VIA CRESCENZIO 25 ROMA contro
Controparte_2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
pagina 1 di 5 - per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 08/11/2023, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_3 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.2).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 18/09/2024, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 05/07/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 03/12/2025, note di trattazione per l'udienza del 10/12/2025, svoltasi in modalità c.d. cartolare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Codigoro, in provincia di Ferrara: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività
pagina 2 di 5 certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo – Brasile, ma le richieste sono rimaste inevase, non avendo ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'ufficio competente, deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“-. In data 9.1.1891, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Codigoro (FE), il Sig.
(identificato nei successivi documenti anche come Persona_3 Per_4
, cittadino italiano poi emigrato in Brasile (doc. 1).
[...]
pagina 3 di 5 - il Sig. non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Persona_3 Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2).
- Successivamente, dall'unione tra il predetto e la Sig.ra Persona_3
nasceva in Brasile il Sig. il 12.9.1924 (doc. 3); Parte_2 Persona_5
- In data 15.5.1954 il predetto contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_5 Per_6
(doc. 4). Successivamente, dall'unione tra i suddetti, nascevano in Brasile il Sig.
[...] [...]
, il 23.12.1955 (doc. 5) e il Sig. , il 14.12.1960 (doc. 6). Persona_7 Parte_3
- In data 25.11.1986 il predetto contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_7
(doc. 7). Successivamente, dall'unione tra i suddetti, nascevano in Brasile il Sig. Parte_4
il 2.7.1989 (doc. 8), la Sig.ra il Persona_8 Persona_2 11.3.1991 (doc. 9), entrambi odierni ricorrenti.
- In data 7.2.1987 il sopramenzionato contraeva matrimonio con il Sig. Parte_3
(doc. 10). Successivamente, dall'unione tra i suddetti, nasceva in Brasile il Sig. Parte_5
il 26.7.1990 (doc. 11), anch'egli odierno ricorrente.” Persona_9
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_3 naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_2 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_3 pagina 4 di 5 Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_2
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
- nato il: 26/07/1990, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio Controparte_1 de Janeiro (RJ) - Brasile, residente a [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851:
- nato il: 02/07/1989, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio de Per_1 Parte_1
Janeiro (RJ) - Brasile, residente in [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851;
- nata il: 11/03/1991, luogo di nascita: Rio de Janeiro - Rio de Persona_2 Janeiro (RJ) - Brasile, residente a [...], 1185, Apt 161, Paulista, Piracicaba/SP - CAP: 13400-851. sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 10/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5