Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. ssa Tania Vettore Presidente, relatore ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2735 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 21.06.2024 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michela Pasqual, in San Donà di
Piave, Via Nazario Sauro, 20, che li rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c
2. la figlia , ancora minorenne, viene affidata congiuntamente Per_1
ai genitori, entrambi egualmente e congiuntamente responsabili della sua educazione e del suo mantenimento, ed entrambi impegnati a perseguire il suo benessere e la sua felicità, sicché le decisioni a lei relative verranno prese di comune accordo;
3. la residenza di rimane fissata presso la casa di San Donà di Piave in via Bolzano 9 che, di Per_1
proprietà esclusiva di , viene assegnata a quest'ultima;
4. si Parte_1 Parte_2
impegna a trasferire la propria residenza nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5. in considerazione del buon rapporto che ha con i genitori, Per_1
della sua età, delle sue abitudini di vita, verrà a lei assicurato ampio diritto di frequentare e di stare con entrambi i genitori, i quali si impegnano a tenere sempre conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, delle sue necessità e ad informarsi reciprocamente delle stesse, dei suoi impegni, come anche degli impegni lavorativi che possano incidere sull'organizzazione e sulla relativa gestione;
6. le parti stabiliscono quindi che, salvo quanto disposto al punto 7 e quindi con ampia possibilità di diversamente accordarsi, Per_1
potrà frequentare i genitori liberamente sia durante la settimana, ma anche nei week-end, e per periodi continuativi durante le vacanze invernali, primaverili ed estive;
7. ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui le figlie saranno presso la propria abitazione, a gestirle in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che le stesse manifestino ed in particolare per gli spostamenti per attività di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità alla collaborazione;
8. quanto al mantenimento ordinario di e di Per_2
, entrambi i genitori si obbligano a concorrere al loro mantenimento e, in Per_1
considerazione del tempo e delle energie che ciascuno dedica loro, ma anche delle risorse disponibili, essi concordano che: - quanto ad , maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente indipendente, i genitori provvederanno al suo mantenimento ordinario in via diretta per il tempo in cui ella si trova presso ciascuno di loro, ma anche accreditando nel conto corrente a lei intestato, l'importo mensile complessivo di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), in modo che provveda al pagamento di quanto necessario per il proprio Per_2
mantenimento ordinario a Firenze e comunque nella città dove proseguirà il suo percorso di studi, - quanto alle spese straordinarie di , ciascun genitore le sosterrà per la quota Per_2
del 50% in osservanza del Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale (DOC 12), e ciò con particolare riferimento al canone di locazione presso la sede universitaria e postuniversitaria, alle eventuali tasse ed alle spese per utenze, beneficiando in pari misura delle detrazioni fiscali, ove applicabili;
- quanto a , le parti concordano che il suo Per_1
mantenimento ordinario avvenga in via diretta da parte di ciascun genitore per il tempo in cui ella si troverà presso ciascuno di loro mentre, quanto alle spese straordinarie di
, ciascun genitore vi contribuirà per la quota del 50%, in osservanza del Per_1
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale (DOC 12), beneficiando in pari misura delle detrazioni fiscali, ove applicabili;
9. le parti si dichiarano autonome ed autosufficienti e rinunciano quindi a qualsivoglia pretesa di reciproco mantenimento;
10. quanto ai veicoli,
ed sono rispettivamente proprietari, di una Opel CR Parte_1 Parte_2
del 2019 e di una Mercedes C220 del 2018 (DOC 13 e 14); 11. i coniugi sono esclusivi intestatari di conti correnti personali, e di polizze, e ciascuno tratterrà per sé il relativo saldo;
12. sulla premessa che l'immobile di via Bolzano 5 è stato posto in vendita dai coniugi i quali ne sono comproprietari per la giusta metà, si impegna, una volta ottenuto il Parte_1
pagamento dalla parte venditrice della propria quota del corrispettivo di vendita e comunque entro cinque giorni dall'avvenuto incasso, a bonificare a - su conto Parte_2
corrente a lui intestato - l'intera somma a lei versata da parte acquirente e pari al 50% del prezzo di vendita dell'immobile; 13. quanto al conto cointestato ed acceso su BCC Prealpi San
Biagio, si impegna, a partire dal giorno in cui egli si trasferirà dalla casa Parte_2
coniugale, a non operare più sullo stesso, nonché a comunicare alla Banca - entro il giorno in cui le parti avranno incassato il prezzo della vendita di cui al precedente punto 11. - il proprio recesso individuale dal contratto di conto corrente, sicché da tale data detto conto rimarrà intestato esclusivamente a ed ella potrà trattenerne il saldo;
14. Parte_1 con l'integrale e regolare esecuzione del presente accordo, debbono considerarsi regolate completamente, integralmente e definitivamente tutte le pretese creditorie reciprocamente vantate e/o vantabili in correlazione ai rapporti giuridici di natura patrimoniale e/o economica tra gli stessi intercorsi, dichiarando contestualmente i coniugi non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra con riferimento ai predetti rapporti e, comunque, per qualsivoglia titolo, causa e ragione inerente, connessa, dipendente o comunque riconducibile, anche indirettamente, ai rapporti medesimi;
15. le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto ed autorizzano altresì fin d'ora il rilascio di quello della figlia . 16. le spese e i compensi di lite rimarranno interamente compensati Per_1
tra le parti. Le parti, come sopra rappresentate e difese, chiedono, inoltre, che, decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 898/1970 e successive modifiche, la causa venga rimessa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice Relatore, ovvero autorizzato il deposito di note di trattazione scritte in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere, venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 21.06.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in San Donà di Piave in data 05.10.1996, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave, al n. 105, parte II, serie A, dell'anno 1996, optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nate due figlie: (n. 7/1/2000), studente universitaria, e Per_2
(n. 8/8/2007) che attualmente frequenta il liceo. Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alle figlie. Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
14.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni concordate e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge a all'interesse morale e materiale delle figlie.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., non definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in San Donà di Piave in data 05.10.1996, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave, al n. 105, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore