Art. 1.
L'applicazione delle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 , relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, e' ulteriormente prorogata per l'anno 1953 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.
I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1953.
L'applicazione delle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 , relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, e' ulteriormente prorogata per l'anno 1953 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.
I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1953.