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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 764/2023 r.g., proposta
da
con sede in RI LI (CZ), Via Michele Bianchi n. 5 (P. Parte_1
IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domi- P.IVA_1
ciliata in Catanzaro, alla Via Francesco Acri n.16, presso lo studio dell'avv.
Wanda Bitonte (cod. fisc. – pec: C.F._1
, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
Email_1
- attrice - contro
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 [...]
, in qualità di amministratore di sostegno di C.F._2 Controparte_2
[...
nato a [...] il [...], cod. fisc. , giusta nomina C.F._3
del Tribunale di Crotone con decreto del 26.11.2014, elettivamente domiciliato in Crotone, alla Via Libertà n. 27/b, presso lo studio dell'avv. Rita Lamazza
[... (cod. fisc. – pec: C.F._4
per mandato in calce alla comparsa di Email_2
risposta;
1 - convenuto –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14.4.2025, riportan- dosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione. La causa è pertanto stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Si controverte di una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento di un credito in favore della società attrice e la condanna del convenuto al pagamento di somme.
I.2.- Con atto di citazione ritualmente notificato, espo- Parte_1
neva: che con procedimento R.G.V. G. n. 181/14 il Tribunale di Crotone nomi- nava amministratore di sostegno di e, dal Controparte_1 Persona_1
23.10.2020, con autorizzazione dell' prot. n. 0036690, CP_3 Per_1
era stato ricoverato presso la struttura in RI
[...] Parte_1
Contr LI;
che l' di Crotone, con nota del 28.10.2020 prot. n. 0042441, stabiliva la quota di compartecipazione a carico di delle spese di ricove- Persona_1
ro, la cui somma veniva determinata in € 1.109,69 cui dovevano essere aggiunte
€ 200,00 per spese personali (farmaci, sigarette etc. etc.) ed € 70,00 per il servizio lavanderia;
che, pertanto, mensilmente la quota di compartecipazione a carico di ammontava ad € 1.379,60; che della riformulazione della Persona_1
quota era stato informato l' e richiesto l'intervento del G.T., senza esito al- CP_4
cuno; che pertanto dalla data del 23.10.2020 (giorno di ricovero) al 14.3.2023, la somma non corrisposta da nella qualità di amministratore di Controparte_1
sostegno ammontava ad € 6.011,90 comprendenti le spese personali ed il servi-
2 zio lavanderia.
Chiedeva, pertanto, di: “1. Accertare il credito vantato da Parte_1
e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della com- Controparte_1
plessiva somma di € 6.011,90 (seimila undici/90), oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che ver- rà determinata nel corso del processo;
2. condannare il sig. Controparte_1
al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio con distrazione in favo- re del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.3.- Integrata la procedura di notifica, in quanto l'atto di citazione risul- tava notificato ad un indirizzo pec non riferibile al convenuto Controparte_5
[..
, con propria comparsa si costituiva , deducendo: che ave- Controparte_1
va avuto contezza del presente giudizio solo dopo aver ricevuto la notifica dall'Ufficiale giudiziario in data 29.8.2024, in quanto quella precedente, inviata ad un indirizzo pec a lui non riferibile, era da considerarsi inesistente;
che, nel merito, l'a.d.s. non aveva poteri di determinare la quota da corrispondere alla struttura, essendo stato autorizzato dal G.T. a corrispondere somme in favore della struttura nella minor somma di € 1.200,00 mensili, tenuto conto delle di- sponibilità del beneficiario, come da provvedimento che allegava;
che egli non aveva mai firmato alcun contratto con la struttura sanitaria e non avrebbe potu- to essere condannato al pagamento di somme in proprio;
che, nel merito, conte- stava i conteggi della società attrice, in quanto da ottobre 2020 a marzo 2023 era stata richiesta la somma di € 200,00 mensili per spese personali, senza specifica- re di quali spese si trattasse;
in quanto il pagamento della retta relativa al mese di ottobre e novembre 2022 era già avvenuto;
in quanto l'esame relativo alla
TAC del 10/11/2022 effettuata presso lo studio radiologico San Domenico L.T., era stata regolarmente pagata in data 25/11/2022. Chiedeva, pertanto, una pro- nuncia di improcedibilità della domanda per inesistente notifica dell'atto di ci- tazione e nel merito il rigetto della domanda attorea.
I.4.- Rilevato che parte attrice non aveva adempiuto all'ordine del giudi-
3 ce contenuto nell'ordinanza del 31.5.2024 (“manda a parte attorea di produrre documentazione attestante quali sono i poteri che il Giudice Tutelare, a prote- zione di , ha conferito all'amministratore di sostegno di Persona_1
costui, così da verificare se il beneficiario ha o meno capacità processuale”), il giudice disponeva la notifica dell'atto introduttivo anche nei confronti del bene- ficiario che veniva regolarmente effettuata;
a questo punto Persona_1
si costituiva con il medesimo difensore, riproponendo le Persona_1
medesime difese.
I.5.- In assenza di attività istruttoria orale, in quanto le istanze di prova formulate da parte attrice erano rigettate, all'udienza del 14.4.2025 le parti pre- cisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
* * * *
II.- Preliminarmente, dev'essere rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata da a causa della notifica inesistente. Controparte_1
Nella fattispecie in esame, piuttosto che di notifica inesistente, può infatti discorrersi di notifica nulla.
Deve premettersi sul punto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14916/16, ha risolto i contrasti sulla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, precisando che tale nozione va interpretata non solo nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, ma anche del diritto di ciascuno ad avere una decisione nel merito, sicché la valutazione in ordine ad una notificazione nulla o inesistente va effettuata sempre ex post, tenendo presente quanto sancito dall'art.156 co 3 c.p.c. e cioè che la nullità sus- siste quando mancano i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e quanto sancito dall'art.291 c.p.c. e cioè che la rinnovazione impe- disce ogni decadenza ed ha un effetto sanante ex tunc, sicchè l'inesistenza è solo residuale e consiste nella totale mancanza dell'atto.
Pertanto, considerato che nella fattispecie in esame, pur ammettendo che la prima notifica era stata effettuata verso un indirizzo non riconducibile al
4 convenuto , comunque egli è stato destinatario di una secon- Controparte_1
da notifica ed ha potuto regolarmente costituirsi in giudizio.
III.- Nel merito, la domanda proposta da è infondata e Parte_1
dev'essere rigettata.
La società attrice chiede, in sostanza, la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese per la permanenza del beneficiario Persona_1
nella struttura di assistenza, come aumentate a seguito di provvedimento Contr dell' di Crotone, precisando che l'a.d.s. di Persona_1 CP_1
ha continuato a versare la minor somma di € 1.200,00 mensilmente a
[...]
fronte di un dovuto pari ad € 1.379,60.
A sostegno dei propri assunti esibisce dei meri conteggi di parte datati Contr 14.3.2023, il provvedimento dell' del 2020, peraltro quasi illeggibile in quan- to prodotto in mera fotocopia mal scansionata, dal quale si evince con difficoltà che la quota di partecipazione del ammonta ad € 1.109,69. Per_1
Deve rilevarsi tuttavia che il presupposto perché il beneficiario (e non l'amministratore di sostegno) possa essere condannato al rimborso delle spese consiste nell'effettività e nella prova che tali spese siano state in effetti sostenu- te.
Dai conteggi allegati da parte attrice non si ricava alcuna prova dei suoi assunti e la quota in effetti corrisposta mensilmente dall'amministratore di so- stegno, pari ad € 1.200,00, per espressa ammissione di entrambe le parti, copre decisamente la quota di partecipazione di € 1.109,69 stabilita dall' CP_6
[... nel 2020.
Le spese asseritamente ulteriormente dovute mensilmente dal , Per_1
consistenti in lavanderia e spese personali, non sono per nulla giustificate e do- cumentate. Nei conteggi allegati parte attrice menziona anche che il Per_1
non avrebbe corrisposto per intero il pagamento delle quote di alcuni mesi, ma anche tale deduzione è rimasta sfornita di prova.
Dal canto suo, il convenuto ha dimostrato che nessuna somma è ancora
5 dovuta per il pagamento delle rate mensili e che neanche le somme come indi- cate per dovute per altre spese sono in effetti da corrispondere, mediante alle- gazioni difensive e prova documentale (da ottobre 2020 a marzo 2023 era stata richiesta la somma di € 200,00 mensili per spese personali, senza specificare di quali spese si trattasse;
il pagamento della retta relativa al mese di ottobre e no- vembre 2022 era già avvenuto, come da documentazione esibita;
l'esame relati- vo alla TAC del 10/11/2022 effettuata presso lo studio radiologico San Dome- nico L.T., era stata regolarmente pagata in data 25/11/2022, come da documen- tazione esibita.
Nessuna altra prova è stata fornita in giudizio da parte attrice.
Non era possibile, peraltro, dimostrare la spettanza dei pagamenti con la prova orale come richiesta da parte attrice, e rigettata dal giudice, in quanto la prova dei pagamenti dev'essere fornita per iscritto, e parte attrice nulla ha pro- dotto a sostegno dei suoi assunti, se non un conteggio unilaterale privo di do- cumentazione contabile di supporto.
L'art. 2726 c.c., infatti, richiamando le norme stabile per la prova testi- moniale dei contratti, esclude l'ammissibilità della prova per testi in tema di pagamento (od omesso pagamento) in tutti i casi in cui il valore dell'oggetto ec- ceda il limite di € 2,58 e non ricorrono i presupposti per la deroga al limite alla prova testimoniale di cui all'art. 2721 secondo comma c.c. nè le ipotesi contem- plate dall'art. 2724 c.c. (non essendovi neppure un principio di prova scritta).
Con la conseguenza che la domanda dev'essere rigettata.
IV.- Le spese seguono la soccombenza. Parte attrice Parte_1
dev'essere pertanto condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti convenute e che si liquidano in unica quota Controparte_1 Per_1
(tenuto conto che non è possibile differenziare la posizione processuale del be- neficiario e dell' , secondo le tariffe del D.M. n. 55/2014, come aggiornato CP_4
dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia, come dichiarato da parte attrice, e sulla base dei compensi medi, opportunamente ridotti per la
6 semplicità delle questioni giuridiche controverse, esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 20.1.2012, da con sede in RI LI (CZ), Via Mi- Parte_1
chele Bianchi n. 5 (P. IVA ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., nei confronti di , nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, in qualità di amministratore di sostegno di CodiceFiscale_5 Per_1
nato a [...] il [...], cod. fisc. , giusta
[...] C.F._3
nomina del Tribunale di Crotone con decreto del 26.11.2014 (R.G. n. 764/2023), così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da , in qualità Controparte_1
di a.d.s. di che quantifica in € 1.700,00 oltre spese ge- Persona_1
nerali del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamen- te in favore dell'avv. Rita Lamazza, dichiaratasi anticipataria.
Si comunichi.
Così deciso in Crotone, il 24 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
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