Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 535/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 535/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
N.&G. , p. iva , con sede in Pellaro, Parte_1 P.IVA_1
via Lamonica SS. km 106, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ivana Calcopietro, elettivamente domiciliata in Reggio Cal., via Reggio Campi n. 3
nei confronti di
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del pro tempore e , c.f. CP_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_3
di Reggio Calabria, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via del
Plebiscito n. 15
CONCLUSIONI DELLE PARTI 1
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 216/2020, pubblicata il Parte_2
18/02/2020, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 2149/2018 R.G. con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420180012403783000 con la quale l ha intimato per conto del Controparte_3
il pagamento della somma di € 115.572,82. CP_4
Le somme traevano origine dal decreto n. 2758 del 13 ottobre 2017, con il quale il aveva disposto la revoca delle agevolazioni concesse alla CP_4
società con il D.D. n. 691/Ric. del 14 ottobre 2011. Parte_3
Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione poiché ha ritenuto corretta la procedura adottata per la riscossione delle somme e ha ritenuto insussistenti i vizi motivazionali e formali del ruolo.
- Motivi d'appello
Con il primo motivo l'appellante contesta l'illegittimità della formazione del ruolo per inesistenza del titolo esecutivo. Deduce sul punto che il decreto di revoca delle agevolazioni non è atto definitivo perché opposto dinnanzi al
TAR.
Deduce poi l'inapplicabilità della normativa richiamata dal giudice di primo grado, ossia l'art. 6 co. 6 bis del d.lgs. n. 35/2005, perché nel caso di specie non si tratta di agevolazioni alle imprese, ma di attività progettuale di ricerca
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industriale. L'appellante deduce che si sarebbe dovuto procedere con ruolo straordinario per la particolare procedura attivata, secondo quanto previsto dall'art. 9 d.p.r. n. 123/1988. Nella fattispecie, rileva l'appellante, manca la motivazione sul pericolo che giustifica tale tipo di riscossione.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto compiutamente effettuato il calcolo degli interessi. Osserva, infatti, che non si comprende com'è stato quantificato il tasso di interesse applicato;
in particolare dal prospetto in atti non è consentito verificare se è stato rispettato l'art. 13 del disciplinare del finanziamento.
Con il terzo motivo d'appello, la impugna la sentenza nella Parte_2 parte in cui ha ritenuto correttamente assunto il ruolo dall' Deduce in CP_5 proposito che, benché l fosse delegato all'attività di recupero CP_6
crediti, per gli accessori non esisteva un titolo che ne disciplinasse le modalità di calcolo;
perciò, la quantificazione rientrava nell'esclusiva competenza dell' . Parte_4
Con il quarto motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inesistenza della cartella di pagamento e della sua notifica. Deduce in proposito che la trasmissione della cartella esattoriale in formato pdf, in assenza di c.d. firma digitale con estensione p7m ha determinato un insanabile vizio di notifica, in quanto solo quest'ultimo formato garantisce la “genuinità” del contenuto dell'atto esattoriale inviato al destinatario.
- Difese del e dell'ADER CP_4
L'Avvocatura dello Stato, in ordine al primo motivo d'appello, deduce la legittimità della procedura nella formazione del ruolo. Rappresenta, infatti, che il provvedimento di revoca delle agevolazioni di per sé costituisce titolo esecutivo, iscrivibile direttamente nel ruolo ordinario, secondo il richiamo di cui all'art. 67 D.P.R. n. 43 del 1988.
Il e l , inoltre, osservano che il requisito CP_4 Controparte_7
della definitività del decreto di revoca è un carattere indifferente ai fini della riscossione di crediti, come quello in questione, che non hanno natura tributaria.
3 Corte d'Appello
In merito al conteggio degli interessi, le appellate deducono che la società è stata messa a conoscenza delle modalità di conteggio degli interessi pretesi con la nota n. 20289 del 5.12.2017, cui è stato allegato il conteggio analitico degli importi richiesti, ivi compreso l'arco temporale di riferimento, ed è stato specificato che gli interessi sono dovuti ai sensi dell'art. 13 del disciplinare che richiama l'art. 9 del D.lgs. 31.03.1998 n. 123.
Rispetto alla sottoscrizione del ruolo, e Ader deducono che al Dirigente CP_4 dell'Ufficio IV è stata conferita la delega di talune attività relative al CP_8
PON e pertanto anche la gestione, tra cui la revoca, dei finanziamenti concessi a valere su fondi strutturali. Tuttavia, le attività di recupero crediti sono di competenza dell'Ufficio I DGRIC, come da Regolamento vigente del e, pertanto, il dirigente Controparte_1 di tale ufficio riveste la carica di responsabile dell'iscrizione a ruolo.
Infine, sulla notifica della cartella di pagamento rappresentano che la giurisprudenza ha escluso l'obbligo della sottoscrizione per la cartella esattoriale quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana. In ogni caso, qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza.
***
1.- Sulla qualificazione dell'opposizione
1. Secondo consolidata giurisprudenza, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, tanto come opposizione all'esecuzione quanto come opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette, rispettivamente, ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 15376/2006; Cass. n. 13655/2006;
Cass. n. 11377/2002).
Quindi la pronuncia «che decida congiuntamente un'opposizione all'esecuzione e più opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è impugnabile con l'appello unicamente per il capo relativo alla prima statuizione, mentre, per quel che riguarda le altre statuizioni, l'unico
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rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.» (Cass. n.
7194/2003).
2. Nella fattispecie in esame, il giudice del primo grado non ha qualificato l'opposizione proposta dalla . Parte_2
Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui il giudice non abbia qualificato l'opposizione (se come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione all'esecuzione), la qualificazione «spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'opposizione stessa» (Cass. n. 10804/2000;
Cass. n. 3069/1998).
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Invece, in ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto oppure della notificazione, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e quindi essa è disciplinata dall'art. 617
c.p.c.
La ha contestato sia l'inesistenza del titolo esecutivo sia vizi Parte_2 formali dello stesso e degli atti presupposti (in particolare, l'omessa motivazione in relazione al ruolo straordinario nonché in punto di interessi, le contestazioni sulla sottoscrizione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento).
Il giudice di primo grado si è pronunciato su entrambe le opposizioni, senza dare un'espressa qualificazione. Per cui, in sede d'impugnazione, occorre distinguere i motivi integranti opposizione all'esecuzione da quelli integranti opposizione agli atti esecutivi.
La sentenza di primo grado non è appellabile, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., in ordine ai motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi;
mentre è appellabile soltanto in ordine ai motivi qualificabili come opposizione all'esecuzione (Cass. n. 7194/2003, Cass. n. 6733/2005).
2. Conseguentemente, sono inammissibili ai sensi dell'art. 618 c.p.c., i motivi d'appello riguardanti vizi formali, essendo la sentenza, nella parte ad essi relativa, non impugnabile con appello.
In tale categoria di vizi rientrano i motivi d'appello riguardanti:
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a) l'utilizzo del ruolo ordinario in luogo di quello straordinario;
b) l'omessa motivazione sul presupposto dell'utilizzo del ruolo straordinario (il pericolo per la riscossione);
c) la mancanza di motivazione sulla determinazione degli interessi e degli oneri di riscossione, per l'inesistenza di un dettaglio analitico;
d) incompetenza per difetto di delega dell'ufficio (
[...]
) che ha sottoscritto il ruolo;
Controparte_9
e) il vizio della notifica della cartella di pagamento siccome trasmessa con formato irrituale (pdf, ossia con copia per immagine, e non in formato p7m).
In ordine a questo vizio, va ravvisato comunque il raggiungimento dello scopo, risultando che l'odierno appellante ha avuto conoscenza dell'atto in modo e tempo idoneo a proporre tempestiva opposizione. Non risulta una qualche effettiva lesione del diritto di difesa dell'odierno appellante, causata dall'asserito vizio di notifica.
2.- Sull'inesistenza del titolo esecutivo
1. È invece appellabile la parte della sentenza di primo grado nella parte riguardante la contestazione circa l'esistenza di un titolo esecutivo, trattandosi di opposizione all'esecuzione.
In tale categoria di vizio rientra il motivo con cui l'appellante deduce l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto il decreto di revoca delle agevolazioni non costituisce atto definitivo, siccome impugnato davanti al
TAR.
1.1. Il motivo è infondato.
Con decreto n. 2758 del 13 ottobre 2017 è stata disposta la revoca dell'agevolazione concessa all'odierna appellante, con contestuale recupero dell'importo già erogato a titolo di rimborso a SAL (Sal da 1 a 4) per il Progetto di Ricerca di € 95.018,07.
Ai sensi dell'art. 21 quater della l. n. 241/1990, i provvedimenti amministrativi sono efficaci, salva sospensione da parte dello stesso organo che lo ha emesso o da altro organo previsto dalla legge.
Risulta dagli atti che il giudice amministrativo ha respinto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento.
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La sola pendenza del giudizio amministrativo d'impugnazione non è di per sé idonea a far venir meno l'esecutività del provvedimento e la certezza ed esigibilità del credito.
2. L'appellante deduce che il credito revocato è sottoposto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 297/1999, che non riguarda agevolazioni alle imprese ed è pertanto estranea all'art. 6 comma 6-bis del d.lgs. 35/2005.
Secondo
l'appellante, nel caso di specie non si tratta di agevolazioni alle imprese, ma di sostegno alla ricerca industriale.
2.1. L'assunto non è condivisibile.
A norma dell'art. 1 d.lgs. 297/1999, tale normativa disciplina “gli interventi di sostegno” alla ricerca industriale e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività.
Tra i soggetti ammissibili ai predetti benefici rientrano in primo luogo le imprese. Il che induce a ritenere che tali interventi siano una species del genus costituito dalle agevolazioni alle imprese.
Che i provvedimenti a sostegno della ricerca disciplinati dal d.lgs. n. 297/1999 rientrino nelle agevolazioni alle imprese è confermato anche dalla circostanza che il d.m. n. 593/2000 – richiamato nel decreto di revoca in questione – definisce reiteratamente come “agevolazioni” i benefici previsti dal d.lgs. n.
297/1999.
Quindi non vi è ragione per ritenere gli “interventi di sostegno” di cui al d.lgs.
297/1999 estranei alle “agevolazioni” cui fa riferimento l'art. 6 comma 6-bis d.l.
35/2005.
Pertanto gli interventi di sostegno in questione rientrano nelle “agevolazioni” disposte dal in materia di “incentivi alle imprese”, cui fa riferimento l'art. CP_4
6 comma 6-bis del d.l. n. 35/2005, a norma del quale il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal in materia di incentivi alle CP_4 imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni.
A tale conclusione inducono anche la natura e la funzione eminentemente pubblicistiche del beneficio di cui si tratta.
L'adozione di misure di agevolazione delle imprese costituisce uno delle tipiche funzioni pubblicistiche, spettanti alla Pubblica Amministrazione. Con il
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provvedimento di revoca si persegue lo scopo di recuperare entrate di diritto pubblico, la cui restituzione è stata disposta con un provvedimento amministrativo non discrezionale.
È ravvisabile inoltre il requisito della liquidità, trattandosi di revoca di un precedente beneficio economico.
Sussistono quindi i presupposti per l'esercizio del potere di autoaccertamento e autoliquidazione della pubblica amministrazione (certezza, liquidità e esigibilità del credito). Tale potere va espressamente previsto quando si tratta di entrate di diritto privato. È invece da ritenersi sussistente siccome conforme a un principio generale, quando si tratta di entrate di diritto pubblico, la cui debenza deriva da un provvedimento amministrativo non discrezionale nell'an
e nel quantum.
Sussistendo tali presupposti, il potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione può essere escluso solo in presenza di precise previsioni normative di segno contrario o di impedimenti di carattere sistematico.
Nella fattispecie tali previsioni di segno contrario non sono ravvisabili;
anzi l'art. 6 comma 6-bis si pone come conferma di tale potere di autoaccertamento.
Ragion per cui l'art. 6 comma 6-bis d.l. n. 35/2005 deve ritenersi espressione di un principio generale. Comunque non si rinvengono ragioni per ritenere tale disposizione inapplicabile alla fattispecie in esame.
Pertanto il decreto di revoca in questione costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo delle somme.
Come detto, l'utilizzo di un determinato tipo di ruolo (ordinario o straordinario), nonché la ritualità o meno di tale utilizzo, sono questioni che attengono non all'esistenza del credito ma al quomodo della riscossione;
e quindi costituiscono oggetto di opposizione agli atti esecutivi, non esaminabili in questa sede.
3.- Spese processuali
In considerazione della novità e peculiarità della questione, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali del secondo grado.
8 Corte d'Appello
Il rigetto dell'appello determina il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante, per mancanza del requisito della soccombenza.
4.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da N.&G. nei confronti di Parte_1 [...]
e , Controparte_1 Controparte_3
così provvede:
- dichiara inammissibili i motivi d'appello, indicati in motivazione, integranti opposizione agli atti esecutivi;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 8.4.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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