Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 512/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 512/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Salerno, al corso V. Eman dell'avv. Lucia Vicinanza dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Nola (NA), alla via Circumva studio dell'avv. Raffaele Curcio dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
(12.10.2005). Con sentenza n. 137/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla successiva udienza di comparizione, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 137/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: Le parti si rendono disponibili a sottoscrivere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione omologata in data 13.11.2024, con sentenza n. 137/2024. Il sig. si impegna ad effettuare una Pt_1 tantum il versamento pari ad € 600,00 per le spes aordinarie, non erogate nella misura del 50%, per i figli, per le future spese straordinarie, le stesse saranno da concordare necessariamente tra le parti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29 novembre 2003 nel Comune di Cicciano (NA) tra , nato a [...] il Parte_1
16.10.1971, C.F.: e AD (CE) il CodiceFiscale_1 CP_1
04.11.1979, C.F.: , trascritto nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di 03, Atto n. 74, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cicciano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi