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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 04/01/2022, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2022
N. 00001/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Maria Benedetta Raganato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Lecce, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lecce -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, che ha rigettato l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata il 30/7/2020, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, dal datore di lavoro -OMISSIS- in favore dell’extracomunitario ricorrente e di ogni altro atto consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, lesivo delle ragioni giuridiche del ricorrente,
nonché
per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 3 Gennaio 2022 e depositato in data 4 Gennaio 2022;
Considerato che non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione dell’invocata tutela cautelare urgente presidenziale e, in particolare, del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione, tenuto conto che l’impugnato provvedimento di diniego è stato adottato e notificato all’extracomunitario ricorrente il 3 Novembre 2021, nel mentre il ricorso contenente l’istanza di tutela cautelare urgente monocratica è stato depositato (per libera scelta dalla parte ricorrente) solo in data odierna.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 25 Gennaio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 4 Gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO