TRIB
Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter C.p.c. (termine ultimo deposito note 25 gennaio 2024) ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 604/2020 R.G. Lavoro e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'Avv.to Marcello Murolo e Parte_1 dall'Avv.to Michelina Santonicola ed elett.te domiciliata in Salerno al C.so
Vittorio Emanuele n.58, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come in Controparte_1
atti ed elett.te domiciliata in alla via degli Imbimbo n. 10, giusta CP_1
mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso in atti la parte in epigrafe, assunta dalla resistente dal
31.03.2015 al 30.04.2017 in qualità di specialista ambulatoriale con incarico provvisorio in Anestesia e Rianimazione, afferma di avere svolto la propria attività con ordinario inserimento nella normale turnazione degli anestesisti.
Chiede, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di
€#60.653,73# (sessantamilaseicentocinquantatre,73) a titolo di lavoro notturno, giornate festive, permesso annuale retribuito, indennità di pronta
Cont disponibilità, rimborso spese viaggio. i è costituita. Cont Va preliminarmente rilevato che la resistente nel corpo della memoria di costituzione, afferma che la lavoratrice sarebbe stata retribuita in misura superiore a quella dovuta, precisando però che la questione non viene proposta per ottenere la restituzione delle somme corrisposte in eccesso. Cont In sede di conclusioni, inserisce domanda perché si accerti che il compenso orario e quello per plus orario sarebbe stato percepito dalla ricorrente in misura superiore a quello dovuto.
Se tali conclusioni costituissero domanda riconvenzionale, esse sarebbero inammissibili, in quanto proposte senza il rispetto delle formalità di rito.
La mancata esplicitazione della volontà di agire in riconvenzionale, chiaramente affermata nella memoria, e la dichiarata riserva della volontà di agire in altra sede per ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso
Cont impongono di ritenere che l' in quelle conclusioni, intenda solo la volontà a che, ai fini della quantificazione degli eventuali crediti riconosciuti nel presente giudizio, si consideri il compenso orario nella misura inferiore a quella attribuita in corso di rapporto.
Ciò detto, la ha svolto la sua attività quale specialista ambulatoriale Pt_1
con incarico provvisorio in Anestesia e Rianimazione, ed afferma che il rapporto si sarebbe svolto mediante lo stabile inserimento nella normale turnazione dei sanitari in servizi.
Avanza le rivendicazioni sul presupposto della equiparabilità dell'attività svolta a quella dello specialista a tempo indeterminato, richiamando
Contr espressamente voci retributive attribuite dall del 2015 a tale seconda figura, e non già a quella dello specialista ambulatoriale incaricato.
L'allegazione su cui si fonda il ricorso è però sprovvista di ogni altra specificazione, ed è insufficiente ad una riqualificazione del rapporto tra le parti, riqualificazione del resto nemmeno oggetto di domanda.
La mera affermazione che la specialista incaricata sarebbe stata “...inserita nella normale turnazione degli anestesisti in servizio presso …” non è
Pag. 2 di 5 sufficiente ad operare e ad ammettere il diritto alla riqualificazione del rapporto, almeno sotto gli aspetti retributivi, considerata l'assenza di ogni utile allegazione;
del resto, lo si ripete, sul punto specifico non vi è domanda.
Contr Ciò detto, l'art. 21 dell 2015 , richiamato dalle parti, prevede che allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria, quale la Pt_1
competa lo specifico trattamento economico di cui all'art. 46 commi 7, 8 e
9.
L'art. 46 comma 7 attribuisce allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria il compenso di cui all'art. 41 lett. A comma 1; il rimborso delle spese di viaggio secondo l'art. 48; l'eventuale indennità di rischio, che però nel caso di specie non viene richiesta.
Il Tribunale ritiene, per le ragioni sopra esposte, di dover valutare solo l'eventuale diritto a queste due voci, nella misura indicata in ricorso, perché uniche voci che contribuiscono alla determinazione del compenso dello specialista incaricato in via provvisoria: come detto, non si può operare una riqualificazione del rapporto, né in ricorso vi sono allegazioni nel senso che le altre voci retributive previste per lo specialista a tempo indeterminato spettino anche a quello incaricato in via provvisoria.
Occorre quindi verificare solo se la ricorrente abbia svolto orario eccedente quello pattuito, e se le spetti il rimborso spese.
Quanto al primo aspetto, le ore di lavoro svolte mensilmente dalla ricorrente sono indicate nel corpo del ricorso introduttivo, con specificazione di orario eccedente quello oggetto dell'incarico. Le indicazioni, uniche offerte al
Tribunale, non sono contestate dalla resistente, e sono quindi pacifiche.
L'art.1 41 lett. A co. 1, richiamato dall'art. 46 co. 7, stabilisce che “il compenso orario degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari incaricati a tempo indeterminato è pari ad euro #28,71# (ventotto,71) per ogni ora di attività”. In forza del richiamo citato, questo è il compenso orario che spetta anche allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria.
Pag. 3 di 5 Cont eccepisce che nulla sarebbe dovuto, in quanto la prestazione lavorativa resa in plus orario deve essere autorizzata dalla Direzione Sanitaria
Aziendale, come sarebbe previsto dalla circolare prot. n.526 del 24.02.2017.
La circolare non è prodotta, e comunque i turni di servizio erano di volta in volta sottoscritti dal Direttore del Distretto, il che significa che le prestazioni eccedenti, del resto anche in parte pagate, erano autorizzate.
Alla spetta quindi il compenso per le ore eccedenti l'incarico, Pt_1
pacificamente in numero di #780,30#, attribuendo per ogni ora l'importo di
#28,71# (ventotto,71), complessivi €#22.402,41#
(centiduemilaquattrocentodue,41). Da tale somma va detratto quanto pacificamente già attribuito per questa specifica ragione, come indicato nei conteggi inseriti nel ricorso, ossia complessivi €#5.898,60#, per un ammontare finale di €#16.503,81# (sedicimilacinquecentotre,81). La somma
è al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso di legge su ciascuna singola frazione del credito via via rivalutata dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
Quanto al rimborso spese viaggio, l'art.48 stabilisce che “Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese… pari Cont ad euro 0,275 per chilometro…”. afferma di aver corrisposto a titolo di rimborso viaggio per gli anni 2016-2017 una somma complessiva di
€#5.237,83# (cinquemiladuecentotrentasette,83).
In ricorso non viene specificato che le due sedi in cui la ha svolto Pt_1
attività rientrano nello stesso ambito zonale del comune di residenza all'epoca del servizio, né vengono comprovate le distanze chilometriche poste a fondamento dei conteggi.
Se i conteggi indicano, o almeno così è dato evincere, il numero degli
Cont accessi, sui quali nulla osserva, la mancata esplicitazione e prova degli altri requisiti previsti per il beneficio impongono il rigetto della domanda in tale parte.
Pag. 4 di 5 Nulla va attribuito quanto a permesso retribuito annuale, indennità di pronta disponibilità, lavoro svolto in orario notturno e festivo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P Q M
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 604/2020 R.G. Lavoro, e vertente tra Pt_1
nei confronti di ogni contraria istanza, ogni diversa
[...] CP_1
domanda, eccezione, istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, e per le ragioni di cui alla parte motiva, condanna al pagamento a favore di CP_1 della somma di €#16.503,81# Parte_1
(sedicimilacinquentotre,81), oltre interessi al tasso di Legge sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 08 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter C.p.c. (termine ultimo deposito note 25 gennaio 2024) ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 604/2020 R.G. Lavoro e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'Avv.to Marcello Murolo e Parte_1 dall'Avv.to Michelina Santonicola ed elett.te domiciliata in Salerno al C.so
Vittorio Emanuele n.58, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come in Controparte_1
atti ed elett.te domiciliata in alla via degli Imbimbo n. 10, giusta CP_1
mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso in atti la parte in epigrafe, assunta dalla resistente dal
31.03.2015 al 30.04.2017 in qualità di specialista ambulatoriale con incarico provvisorio in Anestesia e Rianimazione, afferma di avere svolto la propria attività con ordinario inserimento nella normale turnazione degli anestesisti.
Chiede, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di
€#60.653,73# (sessantamilaseicentocinquantatre,73) a titolo di lavoro notturno, giornate festive, permesso annuale retribuito, indennità di pronta
Cont disponibilità, rimborso spese viaggio. i è costituita. Cont Va preliminarmente rilevato che la resistente nel corpo della memoria di costituzione, afferma che la lavoratrice sarebbe stata retribuita in misura superiore a quella dovuta, precisando però che la questione non viene proposta per ottenere la restituzione delle somme corrisposte in eccesso. Cont In sede di conclusioni, inserisce domanda perché si accerti che il compenso orario e quello per plus orario sarebbe stato percepito dalla ricorrente in misura superiore a quello dovuto.
Se tali conclusioni costituissero domanda riconvenzionale, esse sarebbero inammissibili, in quanto proposte senza il rispetto delle formalità di rito.
La mancata esplicitazione della volontà di agire in riconvenzionale, chiaramente affermata nella memoria, e la dichiarata riserva della volontà di agire in altra sede per ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso
Cont impongono di ritenere che l' in quelle conclusioni, intenda solo la volontà a che, ai fini della quantificazione degli eventuali crediti riconosciuti nel presente giudizio, si consideri il compenso orario nella misura inferiore a quella attribuita in corso di rapporto.
Ciò detto, la ha svolto la sua attività quale specialista ambulatoriale Pt_1
con incarico provvisorio in Anestesia e Rianimazione, ed afferma che il rapporto si sarebbe svolto mediante lo stabile inserimento nella normale turnazione dei sanitari in servizi.
Avanza le rivendicazioni sul presupposto della equiparabilità dell'attività svolta a quella dello specialista a tempo indeterminato, richiamando
Contr espressamente voci retributive attribuite dall del 2015 a tale seconda figura, e non già a quella dello specialista ambulatoriale incaricato.
L'allegazione su cui si fonda il ricorso è però sprovvista di ogni altra specificazione, ed è insufficiente ad una riqualificazione del rapporto tra le parti, riqualificazione del resto nemmeno oggetto di domanda.
La mera affermazione che la specialista incaricata sarebbe stata “...inserita nella normale turnazione degli anestesisti in servizio presso …” non è
Pag. 2 di 5 sufficiente ad operare e ad ammettere il diritto alla riqualificazione del rapporto, almeno sotto gli aspetti retributivi, considerata l'assenza di ogni utile allegazione;
del resto, lo si ripete, sul punto specifico non vi è domanda.
Contr Ciò detto, l'art. 21 dell 2015 , richiamato dalle parti, prevede che allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria, quale la Pt_1
competa lo specifico trattamento economico di cui all'art. 46 commi 7, 8 e
9.
L'art. 46 comma 7 attribuisce allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria il compenso di cui all'art. 41 lett. A comma 1; il rimborso delle spese di viaggio secondo l'art. 48; l'eventuale indennità di rischio, che però nel caso di specie non viene richiesta.
Il Tribunale ritiene, per le ragioni sopra esposte, di dover valutare solo l'eventuale diritto a queste due voci, nella misura indicata in ricorso, perché uniche voci che contribuiscono alla determinazione del compenso dello specialista incaricato in via provvisoria: come detto, non si può operare una riqualificazione del rapporto, né in ricorso vi sono allegazioni nel senso che le altre voci retributive previste per lo specialista a tempo indeterminato spettino anche a quello incaricato in via provvisoria.
Occorre quindi verificare solo se la ricorrente abbia svolto orario eccedente quello pattuito, e se le spetti il rimborso spese.
Quanto al primo aspetto, le ore di lavoro svolte mensilmente dalla ricorrente sono indicate nel corpo del ricorso introduttivo, con specificazione di orario eccedente quello oggetto dell'incarico. Le indicazioni, uniche offerte al
Tribunale, non sono contestate dalla resistente, e sono quindi pacifiche.
L'art.1 41 lett. A co. 1, richiamato dall'art. 46 co. 7, stabilisce che “il compenso orario degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari incaricati a tempo indeterminato è pari ad euro #28,71# (ventotto,71) per ogni ora di attività”. In forza del richiamo citato, questo è il compenso orario che spetta anche allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria.
Pag. 3 di 5 Cont eccepisce che nulla sarebbe dovuto, in quanto la prestazione lavorativa resa in plus orario deve essere autorizzata dalla Direzione Sanitaria
Aziendale, come sarebbe previsto dalla circolare prot. n.526 del 24.02.2017.
La circolare non è prodotta, e comunque i turni di servizio erano di volta in volta sottoscritti dal Direttore del Distretto, il che significa che le prestazioni eccedenti, del resto anche in parte pagate, erano autorizzate.
Alla spetta quindi il compenso per le ore eccedenti l'incarico, Pt_1
pacificamente in numero di #780,30#, attribuendo per ogni ora l'importo di
#28,71# (ventotto,71), complessivi €#22.402,41#
(centiduemilaquattrocentodue,41). Da tale somma va detratto quanto pacificamente già attribuito per questa specifica ragione, come indicato nei conteggi inseriti nel ricorso, ossia complessivi €#5.898,60#, per un ammontare finale di €#16.503,81# (sedicimilacinquecentotre,81). La somma
è al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso di legge su ciascuna singola frazione del credito via via rivalutata dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
Quanto al rimborso spese viaggio, l'art.48 stabilisce che “Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese… pari Cont ad euro 0,275 per chilometro…”. afferma di aver corrisposto a titolo di rimborso viaggio per gli anni 2016-2017 una somma complessiva di
€#5.237,83# (cinquemiladuecentotrentasette,83).
In ricorso non viene specificato che le due sedi in cui la ha svolto Pt_1
attività rientrano nello stesso ambito zonale del comune di residenza all'epoca del servizio, né vengono comprovate le distanze chilometriche poste a fondamento dei conteggi.
Se i conteggi indicano, o almeno così è dato evincere, il numero degli
Cont accessi, sui quali nulla osserva, la mancata esplicitazione e prova degli altri requisiti previsti per il beneficio impongono il rigetto della domanda in tale parte.
Pag. 4 di 5 Nulla va attribuito quanto a permesso retribuito annuale, indennità di pronta disponibilità, lavoro svolto in orario notturno e festivo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P Q M
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 604/2020 R.G. Lavoro, e vertente tra Pt_1
nei confronti di ogni contraria istanza, ogni diversa
[...] CP_1
domanda, eccezione, istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, e per le ragioni di cui alla parte motiva, condanna al pagamento a favore di CP_1 della somma di €#16.503,81# Parte_1
(sedicimilacinquentotre,81), oltre interessi al tasso di Legge sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 08 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5