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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/07/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/07/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3554/2021 R.G., promossa da:
La nata il [...] a [...], ed ivi residente in C/da Catello n. 11, Parte_1
C.F. ( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio C.F._1
Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 12/10/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo: CP_ A) All'odierna istante veniva comunicato dall' con missiva datata 16/04/2021 pervenuta il
20/05/2021 l'indebito di € 1.097,50 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2016700909886, nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per revoca della prestazione a seguito di accertamenti e conseguente cancellazione di giornate;
B) Si precisa che l'istante svolge la professione di bracciante agricolo da diversi anni ed è regolarmente iscritto negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
C) Nel 2015 ha lavorato per gg. 52 dal 03/10/2015 al 31/12/2015, alle dipendenze dell'
[...]
[...]
con sede in Piraino (ME) Via del Sole n. 19/A; Tale lavoro veniva svolto in Controparte_2 regime di subordinazione. La ricorrente si occupava presso l'azienda agricola di tutte le operazioni bracciantili richieste;
L'attività lavorativa subordinata di bracciante agricolo (per espletamento di lavori agricoli vari come pulitura e raccolta di arance, ecc.…. ) veniva svolta sui terreni uso della ditta;
rispettando gli orari di lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro.
La ricorrente è stato regolarmente retribuito come da buste paga e cud che si producono;
Il lavoro di operaio agricolo veniva svolto durante la settimana dalla ore 7.00 sino alle ore 16.00 con un'ora di pausa pranzo. CP_ Orbene, alla lavoratrice non è mai stato specificato e/o notificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze dell'Azienda di
Cusmà Piccione Rosario. Di conseguenza, la ricorrente proponeva regolarmente ricorso amministrativo alla CISOA che è stato respinto da parte della commissione;
di conseguenza è costretta ad adire l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere quanto richiesto.
Si ritiene arbitrario, illegittimo, nullo ed infondato, in fatto e diritto il provvedimento di cancellazione sia per i motivi sopra esposti, e sia in quanto nessun controllo ha effettuato l'istituto con i suoi funzionari o ispettori per il periodo in contestazione, in ogni caso non notificato;
dunque, non se né comprendono le ragioni che hanno portato l'ente a cancellare le giornate agricole.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' ed eccepiva la decadenza, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
02/07/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' prodotto e provato di avere cancellato le giornate lavorative svolte dalla ricorrente. CP_ Infatti. dalla documentazione versata in atti dall' nulla si rinviene sulla eventuale pubblicazione CP_ del nominativo della ricorrente sul sito Pertanto l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato. Ha prodotto pure le buste paga, le comunicazioni UNILAV, le ricevute di denuncia, i modelli CUD.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta “ ”. Controparte_2
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta
, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla Controparte_2 ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o a volte un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2015, per CP_ n.52 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno 2015 in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 16/04/2021, con la quale è stato contestato alla ricorrente un indebito di
€ 1.097,50 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2016700909886, nel periodo che va dal
01/01/2015 al 31/12/2015, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_2
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito del 16/04/2021, con la quale è stato contestato alla ricorrente un indebito di € 1.097,50 sulla prestazione di disoccupazione agricola n.
2016700909886, nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno;
CP_ 2)Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro;
Così deciso in Patti, 02/07/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/07/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3554/2021 R.G., promossa da:
La nata il [...] a [...], ed ivi residente in C/da Catello n. 11, Parte_1
C.F. ( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio C.F._1
Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 12/10/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo: CP_ A) All'odierna istante veniva comunicato dall' con missiva datata 16/04/2021 pervenuta il
20/05/2021 l'indebito di € 1.097,50 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2016700909886, nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per revoca della prestazione a seguito di accertamenti e conseguente cancellazione di giornate;
B) Si precisa che l'istante svolge la professione di bracciante agricolo da diversi anni ed è regolarmente iscritto negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
C) Nel 2015 ha lavorato per gg. 52 dal 03/10/2015 al 31/12/2015, alle dipendenze dell'
[...]
[...]
con sede in Piraino (ME) Via del Sole n. 19/A; Tale lavoro veniva svolto in Controparte_2 regime di subordinazione. La ricorrente si occupava presso l'azienda agricola di tutte le operazioni bracciantili richieste;
L'attività lavorativa subordinata di bracciante agricolo (per espletamento di lavori agricoli vari come pulitura e raccolta di arance, ecc.…. ) veniva svolta sui terreni uso della ditta;
rispettando gli orari di lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro.
La ricorrente è stato regolarmente retribuito come da buste paga e cud che si producono;
Il lavoro di operaio agricolo veniva svolto durante la settimana dalla ore 7.00 sino alle ore 16.00 con un'ora di pausa pranzo. CP_ Orbene, alla lavoratrice non è mai stato specificato e/o notificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze dell'Azienda di
Cusmà Piccione Rosario. Di conseguenza, la ricorrente proponeva regolarmente ricorso amministrativo alla CISOA che è stato respinto da parte della commissione;
di conseguenza è costretta ad adire l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere quanto richiesto.
Si ritiene arbitrario, illegittimo, nullo ed infondato, in fatto e diritto il provvedimento di cancellazione sia per i motivi sopra esposti, e sia in quanto nessun controllo ha effettuato l'istituto con i suoi funzionari o ispettori per il periodo in contestazione, in ogni caso non notificato;
dunque, non se né comprendono le ragioni che hanno portato l'ente a cancellare le giornate agricole.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' ed eccepiva la decadenza, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
02/07/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' prodotto e provato di avere cancellato le giornate lavorative svolte dalla ricorrente. CP_ Infatti. dalla documentazione versata in atti dall' nulla si rinviene sulla eventuale pubblicazione CP_ del nominativo della ricorrente sul sito Pertanto l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato. Ha prodotto pure le buste paga, le comunicazioni UNILAV, le ricevute di denuncia, i modelli CUD.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta “ ”. Controparte_2
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta
, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla Controparte_2 ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o a volte un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2015, per CP_ n.52 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno 2015 in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 16/04/2021, con la quale è stato contestato alla ricorrente un indebito di
€ 1.097,50 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2016700909886, nel periodo che va dal
01/01/2015 al 31/12/2015, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_2
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito del 16/04/2021, con la quale è stato contestato alla ricorrente un indebito di € 1.097,50 sulla prestazione di disoccupazione agricola n.
2016700909886, nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno;
CP_ 2)Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro;
Così deciso in Patti, 02/07/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia