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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.10758/2025R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. AN EO Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. VA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 settembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Valeria De Vellis presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Cattolica (FO), l'8 marzo 1989 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Laura Cappellari presso la quale ha eletto domicilio telematico con le seguenti figlie: nata a [...], il [...], C.F. Parte_3 [...]
, cittadina italiana e nata a [...], il [...], C.F. C.F._3 Parte_4 [...]
, cittadina italiana. C.F._4
pagina 1 di 6
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 settembre 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Pt_3 Pt_4 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. La casa familiare, sita a Milano, Via Fabio Mangone n. 4, di proprietà della GN , resta Pt_1 assegnata alla GN , in qualità di genitore collocatario delle figlie, con tutti gli arredi e Pt_1 corredi ivi esistenti (fatte salve le precisazioni di seguito riportate). Le Parti danno atto che i beni di seguito indicati sono stati acquistati dal Signor e, pertanto, Pt_2 sono di sua esclusiva proprietà, ma rimarranno nella casa familiare fino a quando le figlie non saranno entrambe economicamente autosufficienti e, quindi, verranno meno i presupposti per l'assegnazione:
• NO De - custom - 260 x 210 + n. 2 cuscini 45x45 e n. 2 cuscini 60x45; Parte_5
• n. 1 TV OLED SAMSUNG 4K 77”;
• n. 1 TV NEO QLED SAMSUNG 4K 43”;
• n. 1 Soundbar AN & LU – mod. BEOSAOUND STAGE – col. Gold Tone;
• n. 2 Lampade outdoor – mod. Bordeaux 38cm; CP_1 Persona_1
• Arredi vari cucina – come da ordine n. 11128 dell'11 novembre 2023, presso online store KitcheN Milano;
• n.1 8/1, Lavatappeti e Moquette. CP_2
Il Signor si obbliga a rilasciare la casa familiare non appena i lavori della nuova abitazione Pt_2 dallo stesso acquistata (ed ove si trasferirà) saranno completati, e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2025, portando con sé i propri beni ed effetti personali, compresi quelli di seguito precisati:
• - Respect the Architect, 2024 - Acrylic with oil stick on canvas (cm 91,44 x 91,44) - Tes_1
Unique;
• AM NE - Chironte, 2021 - Acrylic on Canvas (cm 30x23) - Unique;
• AL AN & LU - mod. BEOSOUND A1 3rd Generation - Col. Green.
3. Le Parti danno atto che gli abbonamenti ad internet e sky della casa coniugale sono intestati al sig. quest'ultimo, peraltro, ha già provveduto a recedere dall'abbonamento a Sky e Pt_2 provvederà al più presto a recedere dall'abbonamento dell'utenza internet, dovendo trasferire la stessa presso la nuova abitazione di Basiglio.
4. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi nei quali le figlie saranno presso ciascuno di loro, con l'obbligo, invece, di decidere di comune accordo tutte le questioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute afferenti queste ultime, tenendo conto della capacità e delle aspirazioni delle medesime. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, ciascun genitore si pagina 2 di 6 obbliga a riferire all'altro genitore i fatti significativi e rilevanti della vita delle figlie.
5. Il Signor potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario, salvo Pt_2 diverso e migliore accordo tra le parti: a. a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
b. un giorno infrasettimanale (indicativamente, il giovedì, salvo diverso accordo), dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno seguente, nelle settimane che terminano con il week end paterno;
c. due giorni infrasettimanali, dal mercoledì all'uscita da scuola, fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola, nelle settimane che terminano con il week end materno;
d. durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori trascorreranno, ad anni alterni, con le figlie i seguenti periodi: (i) dalla fine della scuola sino alla sera del 30 dicembre, alle ore 18.00; (ii) dal 30 dicembre sera (ore 18.00) sino alla vigilia della ripresa della scuola. Qualora il genitore che ha le minori con sé durante il primo periodo di vacanza trascorra a Milano il giorno di Natale, l'altro - previo accordo tra le parti - potrà tenerle il giorno della Vigilia di Natale, riaccompagnandole nell'abitazione del primo entro le ore 1.00 (= una). Nel 2025, e trascorreranno il primo periodo con la mamma;
Pt_3 Pt_4
e. durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre e in alternanza alle vacanze di Carnevale, se previste dal calendario scolastico;
f. durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane consecutive, nel mese di agosto, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Dalla fine della scuola sino al 20 luglio, e , come da consuetudine familiare Pt_3 Pt_4 consolidata, potranno recarsi - con l'accordo delle parti;
e ciò sino a quando ne ricorreranno le condizioni e le figlie delle parti non avranno altri e diversi impegni (quali corsi, viaggi studio all'estero, ecc.) - a Spotorno con i nonni materni. Nel periodo di eventuale permanenza a Spotorno (dalla fine della scuola sino al 20 luglio), le minori vedranno il padre a week end alterni, dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
con la precisazione che la GN o i nonni materni si occuperanno di riportare le minori da Spotorno a Milano Pt_1 il giovedì pomeriggio, presso la casa coniugale, e il padre provvederà a riportarle presso la casa coniugale il lunedì mattina entro le ore 12:00. Qualora nel periodo considerato le minori non vadano a Spotorno, il padre potrà vederle e tenerle con sé con le modalità e nei termini previsti alle clausole a), b) e c) che precedono. Gli ultimi 10 giorni di luglio (21-31 luglio) saranno suddivisi pariteticamente tra i genitori, che concorderanno, di anno in anno ed entro il 30 aprile, i suddetti periodi unitamente alle settimane di agosto;
g. i c.d. ponti i ponti infrannuali saranno divisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza, con la precisazione che, qualora sia possibile, gli stessi siano vicini al fine settimana di competenza;
h. durante tutti i periodi di vacanza, il diritto di visita dell'altro genitore resta sospeso;
i. i genitori si impegnano a festeggiare insieme - se vi saranno le condizioni - i compleanni delle figlie;
l. ciascun genitore si impegna a consentire all'altro di tenere le figlie il giorno del compleanno dello stesso a cena, anche se si tratta di giornata di propria competenza.
6. Il genitore che terrà con sé le figlie dovrà agevolarne la partecipazione alle attività scolastiche, pagina 3 di 6 extrascolastiche e sportive. Dovrà, altresì, occuparsi del corretto svolgimento dei compiti scolastici.
7. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente via mail i recapiti dei luoghi di vacanza ove si recheranno con le figlie, l'itinerario del viaggio e ciò anche per i fine settimana, ove trascorsi fuori dal Comune di Milano.
8. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e, in generale, ad ogni evento, anche religioso, che veda protagonista le figlie, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di spettanza. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet dell'istituto frequentato e, in particolare, quelle inerenti a colloqui ed assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
9. I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di e nei Pt_3 Pt_4 periodi di permanenza delle figlie presso di sé, comprensivo degli eventuali costi di baby-sitter che, in detti periodi, ciascuna parte sosterrà in proprio e con personale di propria scelta.
10. Quanto alle spese straordinarie afferenti le figlie minori e , i genitori Pt_3 Pt_4 convengono che dette spese – secondo lo schema di seguito precisato che viene da queste ultime accettato – verranno dalle stesse sostenute nella misura del 50% ciascuno:
1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza, sempre che non si tratti di ricoveri che dovranno sempre essere concordati;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici. Si precisa che, attualmente, le figlie delle parti godono di una polizza assicurativa sanitaria il cui costo è sostenuto integralmente dal sig. che continuerà a provvedervi sino a quando sarà possibile. Eventuali Pt_2 spese mediche che dovessero essere anticipate saranno sostenute da entrambe i genitori per la quota del 50% ciascuno. Una volta ricevuto il rimborso, il Signor provvederà a versare il 50% di Pt_2 quanto ricevuto alla GN;
Pt_1
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il, preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione, corsi post universitari che prevedano la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all' istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e pagina 4 di 6 universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. Si precisa che la GN sosterrà in via esclusiva ed integralmente la retta della scuola privata che Pt_1 attualmente le figlie frequentano (retta che attualmente è comprensiva degli esborsi relativi al pre- scuola ed al tempo prolungato), nonché i costi del viaggio all'estero che annualmente viene dalla scuola organizzato. Le spese per le altre gite sono previste e regolamentate dal presente punto 10, n.ri 3 e 4 e con le modalità previste graveranno al 50% su ciascuna parte. Qualora, in futuro, la retta scolastica delle minori non dovesse più essere comprensiva delle suddette voci di spesa (= pre-scuola e tempo prolungato), le stesse saranno comunque sostenute integralmente dalla GN . Pt_1
Si precisa che, attualmente, frequenta il primo anno di scuola primaria, con orario scolastico Pt_4 ordinario 8.25 - 16.15, mentre frequenta il secondo anno di scuola secondaria, con orario Pt_3 scolastico ordinario 8.00 - 14.00 e orario facoltativo come “spazio compiti” dalle 14.30 - 16.30. Per l'attuale anno scolastico 2025/2026, i genitori hanno concordato che frequenti lo “spazio Pt_3 compiti” facoltativo dalle 14.30 alle 16.30. Per gli anni successivi, i genitori si dichiarano fin d'ora favorevoli a che le figlie frequentino lo
“spazio compiti” facoltativo (qualora sarà previsto anche per la scuola di ), fermo restando Pt_4 che la decisione definitiva verrà assunta di anno in anno dai genitori, in tempo utile per l'iscrizione. In ogni caso, per l'attuale anno scolastico e quelli futuri, ciascun genitore, nei tempi di propria spettanza, deciderà se far frequentare alle figlie lo spazio definito "dopo scuola", previsto dalle 16.30 alle 18.15, dove le minori possono fermarsi per fare merenda e svolgere attività ludico-ricreative;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all' estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Eventuali ulteriori spese non previste nell'elenco sopramenzionato dovranno sempre essere concordate tra le Parti. Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata. 11. La GN corrisponderà, a titolo di prestito infruttifero, al Signor l'importo Pt_1 Pt_2 di € 30.000,00 (trentamila//00), tramite bonifico bancario per consentirgli di acquistare i mobili e gli pagina 5 di 6 arredi della nuova abitazione di quest'ultimo a Basiglio, con le seguenti modalità: € 15.000,00 (quindicimila//00) al momento del deposito del presente ricorso ed € 15.000,00 (quindicimila//00) contestualmente alla pubblicazione della sentenza che recepirà le condizioni del presente accordo;
il Signor si obbliga a restituire alla GN il predetto importo entro il 30 ottobre Pt_2 Pt_1
2030.
12. Le Parti danno atto che – con la sottoscrizione del presente accordo – non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, avendo risolto, con il raggiungimento dello stesso e con reciproca soddisfazione, tutti i loro reciproci rapporti, personali ed economici, maturati fino alla data odierna e aventi titolo nella pregressa convivenza, nella relazione genitoriale e a qualsivoglia altro titolo.
13. Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis, 51 III comma, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. VA Di Peppe Dott. AN EO
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