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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5245 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2877/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2877/2025 promossa da:
, nato il [...] ad [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. PUGLISI BRUNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 dell'avv. VOLPIN MONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 9.10.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LUSERNA SAN Parte_1 CP_1
GI il 10/01/2019. Dal matrimonio è nato un figlio: il 26.10.2019. Persona_1
Con ricorso depositato il 10/02/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. CP_1
pagina 1 di 2 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 10.06.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice si riservava in ordine all'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Con ordinanza del 28.08.2025, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidando in via super-esclusiva il minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale, disponendo che gli incontri padre-minore avvengano in idoneo ambiente neutro con l'intervento dei Servizi sociali incaricati, nonché prevedendo un assegno di € 300,00 a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava altresì le prove orali e la CTU richieste dalle parti e rinviava la causa per la discussione solo in punto status, assegnando loro termine ex art. 127 ter c.p.c. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni solo in punto separazione personale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione solo in punto status.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte. Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. Pronuncia la separazione personale tra e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2877/2025 promossa da:
, nato il [...] ad [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. PUGLISI BRUNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 dell'avv. VOLPIN MONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note d'udienza depositate in data 9.10.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LUSERNA SAN Parte_1 CP_1
GI il 10/01/2019. Dal matrimonio è nato un figlio: il 26.10.2019. Persona_1
Con ricorso depositato il 10/02/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. CP_1
pagina 1 di 2 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 10.06.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice si riservava in ordine all'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Con ordinanza del 28.08.2025, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidando in via super-esclusiva il minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale, disponendo che gli incontri padre-minore avvengano in idoneo ambiente neutro con l'intervento dei Servizi sociali incaricati, nonché prevedendo un assegno di € 300,00 a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava altresì le prove orali e la CTU richieste dalle parti e rinviava la causa per la discussione solo in punto status, assegnando loro termine ex art. 127 ter c.p.c. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni solo in punto separazione personale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione solo in punto status.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte. Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. Pronuncia la separazione personale tra e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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