Art. 3.
La proprieta' di chilogrammi 113,654 di oro fino, attualmente in deposito presso la Banca d'Italia al nome del Ministero del tesoro, in esecuzione della sentenza del tribunale di Roma emessa in data 4 maggio 1959, sara' trasferita alla Commissione europea del Danubio, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia, indicato al numero 1) dell'articolo 1.
La proprieta' di chilogrammi 113,654 di oro fino, attualmente in deposito presso la Banca d'Italia al nome del Ministero del tesoro, in esecuzione della sentenza del tribunale di Roma emessa in data 4 maggio 1959, sara' trasferita alla Commissione europea del Danubio, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia, indicato al numero 1) dell'articolo 1.