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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6179 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4745/2013 R.G. avente ad oggetto: condannatorio promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Testa, giusta procura in C.F._1 atti;
attrice e convenuta in via riconvenzionale contro
, nata ad [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1
, , nata a [...], in data [...], C.F._2 Controparte_2 codice fiscale , nato a [...], il [...], C.F._3 Controparte_3 codice fiscale , nella qualità di eredi di rappresentati C.F._4 Persona_1
e difesi dall'avvocato Gianfranco Romeo, giusta procura in atti;
convenuti ed attori in via riconvenzionale
********
All'udienza del 16.6.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 15.4.2013, ha citato in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna al pagamento degli utili prodotti dalla Persona_1
1 società collettiva irregolare avente ad oggetto la gestione della concessione demaniale marittima n. 209/2003, dichiarata esistente tra loro in forza della sentenza n. 4334/2011 emessa dal Tribunale di Catania in data 23.12.2011, nella misura del cinquanta percento delle quote, oltre al risarcimento del danno derivante dal mancato spontaneo adempimento della sentenza.
Con comparsa di risposta depositata il 28.6.2013 si è costituito in giudizio Persona_1 contestando la fondatezza della domanda attorea;
in subordine ed in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di alla partecipazione delle perdite Parte_1 derivanti dalla gestione della concessione negli esercizi a partire dal 2007 al 2012; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto la condanna al pagamento dei compensi per l'attività lavorativa da lui prestata in favore della società (ovvero la compensazione con quanto eventualmente dovuto nella misura del 50%), oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, con ordinanza del 14.8.2014, il giudice istruttore ha ordinato l'esibizione della documentazione contabile relativa alla gestione dell'impresa indicata da parte attrice.
Disposti diversi rinvii d'ufficio, con ordinanza del 29.8.2020 è stata ammessa la prova testimoniale.
All'udienza del 23.10.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di La causa è stata riassunta la causa nei confronti degli eredi Persona_1 CP_1
e i quali si sono costituiti per il tramite di un
[...] Controparte_2 Controparte_3 nuovo difensore.
Nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale e, con ordinanza del 13.2.2025, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio; indi, all'udienza del 21.5.2025 il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non è stata accettata da parte convenuta ed all'udienza del 16.6.2025 la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'attrice ha proposto formulato due domande: a) la domanda di condanna all'ottenimento degli utili prodotti dalla società collettiva irregolare avente ad oggetto l'attività di gestione della CDM 209/2003 per i periodi di esercizio relativi alle stagioni estive
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; b) la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta ostruzionistica di . Persona_1
2.1 La prima domanda proposta da è parzialmente fondata. Parte_1
2 Occorre premettere che la domanda è diretta conseguenza dell'applicazione della sentenza n.
4334/2011 con cui il Tribunale di Catania ha: accertato l'esistenza di una società collettiva irregolare tra e , entrambi titolari di una quota pari Persona_1 Parte_1 Parte_2 al cinquanta percento, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione della concessione demaniale marittima n. 209/2003 relativa all'occupazione dello specchio d'acqua e del suolo demaniale sito nel Comune di Acicastello - porto di Acitrezza;
accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da disponendo il trasferimento in favore Parte_1 della predetta della quota sociale della società appartenente a in forza della Persona_1 scrittura privata del 4.11.2003, subordinatamente al pagamento del corrispettivo di euro
12.999,95.
La sentenza è passata in giudicato, a seguito del rigetto dell'appello proposto da Per_1
come da certificazione del 16.5.2025 in calce alla sentenza n. 1446/2018 emessa
[...] dalla Corte di appello di Catania.
Per effetto dell'intervenuto giudicato, non è più controvertibile l'esistenza della società tra e avente ad oggetto la gestione della Persona_1 Parte_1 concessione demaniale marittima 209/2003.
La sentenza del Tribunale di Catania n. 4334/2011 è divenuta definitiva nel 2018, tuttavia alla stessa è stata data concreta esecuzione nel 2013, allorché ha Parte_3 provveduto al pagamento della somma di euro 12.999,95 in data 12.2.2013 (doc. 9) e Per_1 ha restituito i pontili galleggianti, costituenti l'attivo della società di fatto. Appare,
[...] dunque, condivisibile quanto affermato dagli eredi di che, nell'invocare Persona_1
l'idoneità della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. a produrre effetti al momento del passaggio in giudicato (come previsto da Cass. sez. un. 4059/2012), hanno escluso che la stessa potesse spiegare effetto retroattivo (come sostenuto dall'attrice).
Accertata l'esistenza della società di fatto tra e fino Parte_3 Persona_1 al 2013, non è convincente l'assunto di parte convenuta in ordine alla scadenza della concessione demaniale marittima. Costituisce un fatto incontrovertibile, in quanto coperto dal giudicato, che la concessione demaniale rientri tra quelle oggetto di proroga fino al
31.12.2015 ai sensi dell'art. 1 comma 18 d.l. 194/09 (cfr. pag. 11 e ss., sentenza n.
4334/2011).
Peraltro, è principio pacifico quello per cui il rapporto concessorio non cessi con la proroga, a differenza del rinnovo della concessione (in questi termini, si veda Cons. Stato 6853/2018), e 3 non vi è dubbio che quello documentato da parte convenuta (doc. 31 comparsa di risposta) non sia un rinnovo della concessione ma una mera proroga, non emergendo che la concessione abbia un diverso e nuovo contenuto ovvero che fosse previsto un nuovo canone o una nuova estensione.
Alla luce delle superiori considerazioni, sussiste il diritto di al Parte_1 pagamento degli utili dal 2007 al 2012 derivanti dalla gestione della concessione.
In ordine alla determinazione del quantum, sono stati prodotti in giudizio – a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – registri IVA, le fatture di acquisto e di vendita, i contratti stipulati con clienti e fornitori, l registro dei beni ammortizzabili, i modelli dichiarativi fiscali con riferimento agli esercizi a partire dal 2007 al 2011 (doc. 1 – 6, cfr. verbale udienza del 9.2.2015).
Sulla scorta della documentazione versata in atti, il consulente tecnico d'ufficio, premessa la sussistenza di un regime fiscale semplificato e preso atto della mancanza del libro giornale e dei bilanci di esercizio, ha calcolato gli utili “sulla sola scorta delle dichiarazioni dei redditi versate in atti, assumendo quale utile d'esercizio il reddito dichiarato nella relativa annualità, al netto delle imposte gravanti sull'imprenditore individuale” (pag. 7). Il consulente ha escluso dal calcolo l'esercizio 2012, risultando che la società avesse cessato la propria attività con decorrenza dal 31.12.2011 (doc. 1 prodotto all'udienza del 9.2.2015).
L'analisi condotta dal consulente ha portato ad accertare che i redditi lordi conseguiti dalla gestione della concessione demaniale marittima, nelle stagioni estive 2007/2011, fossero stati pari a complessivi euro 34.392,00. Da tale importo ha sottratto le imposte effettive, calcolate sulla scorta della normativa tributaria vigente per tempo (in assenza di produzione dei
“quadri delle dichiarazioni dei redditi relativi alla liquidazione delle imposte effettive”), quantificate in complessivi euro 2.628,00, pervenendo alla determinazione dell'ammontare di utili netti in misura pari ad euro 31.764,00.
L'accertamento operato dal consulente è pienamente condivisibile, in quanto scevro da vizi ed incongruenze, non apparendo condivisibili i rilievi del consulente di parte, a cui il CTU ha risposto in maniera compiuta anche in ragione dell'impossibilità di determinare il contributo dell'attività lavorativa svolta dal . Per_1
Per quanto sopra, considerato che la società di fatto ha percepito utili pari ad euro 31.764, la quota del cinquanta percento spettante a ammonta ad euro 15.882. Parte_1
4 La somma sopra indicata va maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della proposizione della domanda, non potendosi accogliere la domanda, proposta con la comparsa conclusionale, di condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria dal 9.4.2013. Ed invero, quanto alla domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria va ricordato che la condanna ha ad oggetto un debito di valuta (e non di valore). In merito alla richiesta di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., si osserva che l'attrice non ha formulato un'espressa domanda (Cass. 31910/2025) e ha avanzato una tale richiesta, per la prima volta e tardivamente, con la comparsa conclusionale.
2.2 La domanda di condanna al risarcimento del danno non è fondata.
L'attrice ha lamentato un pregiudizio derivante dalla condotta ostruzionistica del , Per_1 volta alla sistematica esclusione della socia dalla gestione dell'azienda e diretta ad impedire il concreto esercizio della stessa dopo la sentenza n. 4334/2011.
La domanda risarcitoria, nei termini in cui è proposta, si presenta generica. Essa, comunque, non è stata meglio dettagliata in corso di causa, non dovendosi trascurare come il pregiudizio lamentato appaia comunque in parte coperto dalla condanna al riconoscimento degli utili.
Quanto alla tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, non risulta precisato il pregiudizio sofferto, dovendosi nuovamente precisare che, in ragione della natura costitutiva della sentenza ex art. 2932 c.c., la stessa sarebbe divenuta efficace al momento del passaggio in giudicato.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di risarcimento del danno proposta da va rigettata. Parte_1
3. Le domande riconvenzionali proposte dagli eredi di non sono fondate. Persona_1
3.1 Con la prima domanda, (ed i suoi eredi) hanno chiesto che Persona_1 [...]
venisse condannata a partecipare alle perdite di esercizio della società Parte_1 di fatto.
L'istruttoria espletata ha consentito di escludere che la società di fatto abbia subito perdite di esercizio, avendo il CTU accertato la percezione di utili nelle stagioni estive 2007-2011. Non risultando perdite di esercizio, la domanda va, pertanto, rigettata, senza necessità di esaminare l'esito della prova testimoniale assunta in corso di causa.
3.2 Parimenti infondata è la domanda relativa all'accertamento delle somme dovute – che il convenuto ha chiesto opporsi in compensazione con gli utili dovuti nella misura del 50 % - a
5 titolo di retribuzione per l'attività lavorativa prestata da in favore della Persona_1 società di fatto e dal medesimo quantificata in euro 4.500 annue.
Posto che il socio d'opera è colui che si obbliga nei confronti della società, a titolo di conferimento, a svolgere una determinata attività o “servizio” (che sia manuale o intellettuale,
a tempo determinato o per tutta la durata della società), va osservato che la scrittura privata del 4.11.2003 non preveda alcun conferimento di tale genere in capo a Persona_1
(costituendo oggetto di tale scrittura soltanto la concessione demaniale 209/2003 ed il denaro necessario agli investimenti per la gestione, proveniente nella misura del 50% da
[...]
). Parte_1
Pertanto, ferma l'impossibilità oggettiva di qualificare l'attività di gestione del pontile d'ormeggio come prestazione di lavoro subordinato nell'ambito di una società che il Per_1 ha amministrato come unico titolare, ritiene il decidente che non sia stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro, neanche avente carattere di prestazione d'opera, tra il e la società di fatto. Per_1
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in base al decisum, in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Non va considerata, ai fini della statuizione sulle spese, il rifiuto della proposta conciliativa da parte degli eredi di atteso che lo stesso risulta legittimamente motivato Persona_1 dal fatto che la proposta conciliativa non prevedesse la riduzione del cinquanta percento della quota di utili accertata dal consulente.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4745/2013
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, condanna , Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento della somma di euro Controparte_2 Controparte_3
15.882 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_1
RIGETTA le restanti domande;
6 CO , e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento, in favore di , delle spese processuali che Parte_1 liquida in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4745/2013 R.G. avente ad oggetto: condannatorio promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Testa, giusta procura in C.F._1 atti;
attrice e convenuta in via riconvenzionale contro
, nata ad [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1
, , nata a [...], in data [...], C.F._2 Controparte_2 codice fiscale , nato a [...], il [...], C.F._3 Controparte_3 codice fiscale , nella qualità di eredi di rappresentati C.F._4 Persona_1
e difesi dall'avvocato Gianfranco Romeo, giusta procura in atti;
convenuti ed attori in via riconvenzionale
********
All'udienza del 16.6.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 15.4.2013, ha citato in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna al pagamento degli utili prodotti dalla Persona_1
1 società collettiva irregolare avente ad oggetto la gestione della concessione demaniale marittima n. 209/2003, dichiarata esistente tra loro in forza della sentenza n. 4334/2011 emessa dal Tribunale di Catania in data 23.12.2011, nella misura del cinquanta percento delle quote, oltre al risarcimento del danno derivante dal mancato spontaneo adempimento della sentenza.
Con comparsa di risposta depositata il 28.6.2013 si è costituito in giudizio Persona_1 contestando la fondatezza della domanda attorea;
in subordine ed in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di alla partecipazione delle perdite Parte_1 derivanti dalla gestione della concessione negli esercizi a partire dal 2007 al 2012; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto la condanna al pagamento dei compensi per l'attività lavorativa da lui prestata in favore della società (ovvero la compensazione con quanto eventualmente dovuto nella misura del 50%), oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, con ordinanza del 14.8.2014, il giudice istruttore ha ordinato l'esibizione della documentazione contabile relativa alla gestione dell'impresa indicata da parte attrice.
Disposti diversi rinvii d'ufficio, con ordinanza del 29.8.2020 è stata ammessa la prova testimoniale.
All'udienza del 23.10.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di La causa è stata riassunta la causa nei confronti degli eredi Persona_1 CP_1
e i quali si sono costituiti per il tramite di un
[...] Controparte_2 Controparte_3 nuovo difensore.
Nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale e, con ordinanza del 13.2.2025, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio; indi, all'udienza del 21.5.2025 il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non è stata accettata da parte convenuta ed all'udienza del 16.6.2025 la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'attrice ha proposto formulato due domande: a) la domanda di condanna all'ottenimento degli utili prodotti dalla società collettiva irregolare avente ad oggetto l'attività di gestione della CDM 209/2003 per i periodi di esercizio relativi alle stagioni estive
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; b) la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta ostruzionistica di . Persona_1
2.1 La prima domanda proposta da è parzialmente fondata. Parte_1
2 Occorre premettere che la domanda è diretta conseguenza dell'applicazione della sentenza n.
4334/2011 con cui il Tribunale di Catania ha: accertato l'esistenza di una società collettiva irregolare tra e , entrambi titolari di una quota pari Persona_1 Parte_1 Parte_2 al cinquanta percento, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione della concessione demaniale marittima n. 209/2003 relativa all'occupazione dello specchio d'acqua e del suolo demaniale sito nel Comune di Acicastello - porto di Acitrezza;
accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da disponendo il trasferimento in favore Parte_1 della predetta della quota sociale della società appartenente a in forza della Persona_1 scrittura privata del 4.11.2003, subordinatamente al pagamento del corrispettivo di euro
12.999,95.
La sentenza è passata in giudicato, a seguito del rigetto dell'appello proposto da Per_1
come da certificazione del 16.5.2025 in calce alla sentenza n. 1446/2018 emessa
[...] dalla Corte di appello di Catania.
Per effetto dell'intervenuto giudicato, non è più controvertibile l'esistenza della società tra e avente ad oggetto la gestione della Persona_1 Parte_1 concessione demaniale marittima 209/2003.
La sentenza del Tribunale di Catania n. 4334/2011 è divenuta definitiva nel 2018, tuttavia alla stessa è stata data concreta esecuzione nel 2013, allorché ha Parte_3 provveduto al pagamento della somma di euro 12.999,95 in data 12.2.2013 (doc. 9) e Per_1 ha restituito i pontili galleggianti, costituenti l'attivo della società di fatto. Appare,
[...] dunque, condivisibile quanto affermato dagli eredi di che, nell'invocare Persona_1
l'idoneità della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. a produrre effetti al momento del passaggio in giudicato (come previsto da Cass. sez. un. 4059/2012), hanno escluso che la stessa potesse spiegare effetto retroattivo (come sostenuto dall'attrice).
Accertata l'esistenza della società di fatto tra e fino Parte_3 Persona_1 al 2013, non è convincente l'assunto di parte convenuta in ordine alla scadenza della concessione demaniale marittima. Costituisce un fatto incontrovertibile, in quanto coperto dal giudicato, che la concessione demaniale rientri tra quelle oggetto di proroga fino al
31.12.2015 ai sensi dell'art. 1 comma 18 d.l. 194/09 (cfr. pag. 11 e ss., sentenza n.
4334/2011).
Peraltro, è principio pacifico quello per cui il rapporto concessorio non cessi con la proroga, a differenza del rinnovo della concessione (in questi termini, si veda Cons. Stato 6853/2018), e 3 non vi è dubbio che quello documentato da parte convenuta (doc. 31 comparsa di risposta) non sia un rinnovo della concessione ma una mera proroga, non emergendo che la concessione abbia un diverso e nuovo contenuto ovvero che fosse previsto un nuovo canone o una nuova estensione.
Alla luce delle superiori considerazioni, sussiste il diritto di al Parte_1 pagamento degli utili dal 2007 al 2012 derivanti dalla gestione della concessione.
In ordine alla determinazione del quantum, sono stati prodotti in giudizio – a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – registri IVA, le fatture di acquisto e di vendita, i contratti stipulati con clienti e fornitori, l registro dei beni ammortizzabili, i modelli dichiarativi fiscali con riferimento agli esercizi a partire dal 2007 al 2011 (doc. 1 – 6, cfr. verbale udienza del 9.2.2015).
Sulla scorta della documentazione versata in atti, il consulente tecnico d'ufficio, premessa la sussistenza di un regime fiscale semplificato e preso atto della mancanza del libro giornale e dei bilanci di esercizio, ha calcolato gli utili “sulla sola scorta delle dichiarazioni dei redditi versate in atti, assumendo quale utile d'esercizio il reddito dichiarato nella relativa annualità, al netto delle imposte gravanti sull'imprenditore individuale” (pag. 7). Il consulente ha escluso dal calcolo l'esercizio 2012, risultando che la società avesse cessato la propria attività con decorrenza dal 31.12.2011 (doc. 1 prodotto all'udienza del 9.2.2015).
L'analisi condotta dal consulente ha portato ad accertare che i redditi lordi conseguiti dalla gestione della concessione demaniale marittima, nelle stagioni estive 2007/2011, fossero stati pari a complessivi euro 34.392,00. Da tale importo ha sottratto le imposte effettive, calcolate sulla scorta della normativa tributaria vigente per tempo (in assenza di produzione dei
“quadri delle dichiarazioni dei redditi relativi alla liquidazione delle imposte effettive”), quantificate in complessivi euro 2.628,00, pervenendo alla determinazione dell'ammontare di utili netti in misura pari ad euro 31.764,00.
L'accertamento operato dal consulente è pienamente condivisibile, in quanto scevro da vizi ed incongruenze, non apparendo condivisibili i rilievi del consulente di parte, a cui il CTU ha risposto in maniera compiuta anche in ragione dell'impossibilità di determinare il contributo dell'attività lavorativa svolta dal . Per_1
Per quanto sopra, considerato che la società di fatto ha percepito utili pari ad euro 31.764, la quota del cinquanta percento spettante a ammonta ad euro 15.882. Parte_1
4 La somma sopra indicata va maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della proposizione della domanda, non potendosi accogliere la domanda, proposta con la comparsa conclusionale, di condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria dal 9.4.2013. Ed invero, quanto alla domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria va ricordato che la condanna ha ad oggetto un debito di valuta (e non di valore). In merito alla richiesta di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., si osserva che l'attrice non ha formulato un'espressa domanda (Cass. 31910/2025) e ha avanzato una tale richiesta, per la prima volta e tardivamente, con la comparsa conclusionale.
2.2 La domanda di condanna al risarcimento del danno non è fondata.
L'attrice ha lamentato un pregiudizio derivante dalla condotta ostruzionistica del , Per_1 volta alla sistematica esclusione della socia dalla gestione dell'azienda e diretta ad impedire il concreto esercizio della stessa dopo la sentenza n. 4334/2011.
La domanda risarcitoria, nei termini in cui è proposta, si presenta generica. Essa, comunque, non è stata meglio dettagliata in corso di causa, non dovendosi trascurare come il pregiudizio lamentato appaia comunque in parte coperto dalla condanna al riconoscimento degli utili.
Quanto alla tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, non risulta precisato il pregiudizio sofferto, dovendosi nuovamente precisare che, in ragione della natura costitutiva della sentenza ex art. 2932 c.c., la stessa sarebbe divenuta efficace al momento del passaggio in giudicato.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di risarcimento del danno proposta da va rigettata. Parte_1
3. Le domande riconvenzionali proposte dagli eredi di non sono fondate. Persona_1
3.1 Con la prima domanda, (ed i suoi eredi) hanno chiesto che Persona_1 [...]
venisse condannata a partecipare alle perdite di esercizio della società Parte_1 di fatto.
L'istruttoria espletata ha consentito di escludere che la società di fatto abbia subito perdite di esercizio, avendo il CTU accertato la percezione di utili nelle stagioni estive 2007-2011. Non risultando perdite di esercizio, la domanda va, pertanto, rigettata, senza necessità di esaminare l'esito della prova testimoniale assunta in corso di causa.
3.2 Parimenti infondata è la domanda relativa all'accertamento delle somme dovute – che il convenuto ha chiesto opporsi in compensazione con gli utili dovuti nella misura del 50 % - a
5 titolo di retribuzione per l'attività lavorativa prestata da in favore della Persona_1 società di fatto e dal medesimo quantificata in euro 4.500 annue.
Posto che il socio d'opera è colui che si obbliga nei confronti della società, a titolo di conferimento, a svolgere una determinata attività o “servizio” (che sia manuale o intellettuale,
a tempo determinato o per tutta la durata della società), va osservato che la scrittura privata del 4.11.2003 non preveda alcun conferimento di tale genere in capo a Persona_1
(costituendo oggetto di tale scrittura soltanto la concessione demaniale 209/2003 ed il denaro necessario agli investimenti per la gestione, proveniente nella misura del 50% da
[...]
). Parte_1
Pertanto, ferma l'impossibilità oggettiva di qualificare l'attività di gestione del pontile d'ormeggio come prestazione di lavoro subordinato nell'ambito di una società che il Per_1 ha amministrato come unico titolare, ritiene il decidente che non sia stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro, neanche avente carattere di prestazione d'opera, tra il e la società di fatto. Per_1
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in base al decisum, in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Non va considerata, ai fini della statuizione sulle spese, il rifiuto della proposta conciliativa da parte degli eredi di atteso che lo stesso risulta legittimamente motivato Persona_1 dal fatto che la proposta conciliativa non prevedesse la riduzione del cinquanta percento della quota di utili accertata dal consulente.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4745/2013
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, condanna , Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento della somma di euro Controparte_2 Controparte_3
15.882 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_1
RIGETTA le restanti domande;
6 CO , e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento, in favore di , delle spese processuali che Parte_1 liquida in euro 5.077, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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