Art. 32. Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all' articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , come modificato dall'articolo 30 della presente legge, e' concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo nonche' la definizione delle modalita' di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Note all'art. 32:
- Per i riferimenti all' articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , si veda nelle note all'articolo 30.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E. del 15 dicembre 2023.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo nonche' la definizione delle modalita' di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Note all'art. 32:
- Per i riferimenti all' articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , si veda nelle note all'articolo 30.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E. del 15 dicembre 2023.