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21 marzo 2008
21 marzo 2008
Art. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i principi ed i criteri di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
2. Il termine di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 , per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , con le norme legislative vigenti nella stessa materia, e' prorogato al 30 giugno 2008.
3. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
2. Il termine di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 , per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , con le norme legislative vigenti nella stessa materia, e' prorogato al 30 giugno 2008.
3. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Commentario • 1
- 1. TAR Puglia, Lecce, sezione II, sentenza 16 marzo 2026, n. 388https://www.eius.it/articoli/ · 2 aprile 2026 · 1
FATTO E DIRITTO 1. Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 223 del 13 giugno 2025, il Comune di Pulsano attivava - per il tramite della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso l'Unione dei Comuni "Montedoro" - la procedura di gara per l'affidamento in concessione il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale "Don B. Falloni" per la durata di tre anni. 1.1. La C.U.C. approvava i documenti di gara, tra cui il bando-disciplinare e i relativi allegati, stabilendo che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio del "maggior rialzo sull'aggio posto a base di gara" per un importo annuo di concessione stimato in euro 28.800,00 (per un totale triennale di euro …
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Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 388Provvedimento: Pubblicato il 16/03/2026 N. 00388/2026 REG.PROV.COLL. N. 01051/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2025, proposto da AU De RC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B748FEF2DA, rappresentata e difeso dall'avvocato Giacomo Ciullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Pulsano, Unione dei Comuni Montedoro, non costituiti in giudizio; nei confronti GI Servizi S.r.l., in persona del …Leggi di più...
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- art. 110 D.Lgs. 36/2023·
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- art. 11 D.Lgs. 36/2023