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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1219/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2226/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111180292 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13/1/2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.09720249111180292000, notificatale il 25/11/2024, relativa alla cartella esattoriale n.09720130284890757000 al fine di sentire annullare l'intimazione opposta -previa sospensione della sua efficacia esecutiva per mancata notifica della sottesa cartella nonché per decadenza e prescrizione, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio, impugnando il ricorso e chiedendo il rigetto della domanda, inammissibile,infondata e non provata, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, depositando documentazione della notificazione effetuata.
Con successive memorie il ricorente contestava tale documentazione.
All'esito la causa era discussa e decisa nei termini del dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, come esattamente rilevato nelle memorie illustrative dalla ricorrente, come si evince dall'esito della Visura depositata da ADER in giudizio come documento n. 4), nell'anno 2014 la signora Ricorrente_1 era residente in [...]F. Nella relata di notifica è riportato che il documento è stato notificato in Indirizzo_2 anziché Indirizzo_1, quindi ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, non essendo stato provato l'atto interruttivo del termine di prescrizione applicabile.
Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese che liquida in € 400 oltre accessori.
Roma 1.12.2025
dr. Ettore Favara
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2226/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111180292 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13/1/2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.09720249111180292000, notificatale il 25/11/2024, relativa alla cartella esattoriale n.09720130284890757000 al fine di sentire annullare l'intimazione opposta -previa sospensione della sua efficacia esecutiva per mancata notifica della sottesa cartella nonché per decadenza e prescrizione, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio, impugnando il ricorso e chiedendo il rigetto della domanda, inammissibile,infondata e non provata, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, depositando documentazione della notificazione effetuata.
Con successive memorie il ricorente contestava tale documentazione.
All'esito la causa era discussa e decisa nei termini del dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, come esattamente rilevato nelle memorie illustrative dalla ricorrente, come si evince dall'esito della Visura depositata da ADER in giudizio come documento n. 4), nell'anno 2014 la signora Ricorrente_1 era residente in [...]F. Nella relata di notifica è riportato che il documento è stato notificato in Indirizzo_2 anziché Indirizzo_1, quindi ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, non essendo stato provato l'atto interruttivo del termine di prescrizione applicabile.
Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese che liquida in € 400 oltre accessori.
Roma 1.12.2025
dr. Ettore Favara