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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11767/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500863647397000 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21584/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 0712025 00863647 39 000, notificata in data 19.05.2025 , emessa da Agenzia Entrate
Riscossione a seguito del mancato pagamento di tassa auto 2019.
Opponeva la ricorrente, la illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'atto presupposto ,mai ricevuto ,per conseguenza l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ed in riferimento all'attività di accertamento, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, eccepiva la infondatezza della pretesa stante la legittimità dell'operato.
Non si costituiva la Regione Campania ,pur ritualmente evocata , giusta pec di consegna del 22.05.2025.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, sulle conclusioni della ricorrente in collegamento da remoto, la
Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La mancata notifica di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento di cui si controverte, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale .
In assenza di siffatta prova ,pertanto, il ricorso è fondato e va accolto rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra eccezione della difesa istante.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, restando compensate nei confronti dell'Agenzia Società_1 ,estranea a tale attività di accertamento.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in € 100,00 oltre rimb. cut € 30,00, rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti di DE.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11767/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500863647397000 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21584/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 0712025 00863647 39 000, notificata in data 19.05.2025 , emessa da Agenzia Entrate
Riscossione a seguito del mancato pagamento di tassa auto 2019.
Opponeva la ricorrente, la illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'atto presupposto ,mai ricevuto ,per conseguenza l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ed in riferimento all'attività di accertamento, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, eccepiva la infondatezza della pretesa stante la legittimità dell'operato.
Non si costituiva la Regione Campania ,pur ritualmente evocata , giusta pec di consegna del 22.05.2025.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, sulle conclusioni della ricorrente in collegamento da remoto, la
Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La mancata notifica di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento di cui si controverte, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale .
In assenza di siffatta prova ,pertanto, il ricorso è fondato e va accolto rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra eccezione della difesa istante.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, restando compensate nei confronti dell'Agenzia Società_1 ,estranea a tale attività di accertamento.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in € 100,00 oltre rimb. cut € 30,00, rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti di DE.