Art. 3. (Modifica all'articolo 119 del nuovo codice della strada) 1. Al comma 2-bis dell'articolo 119 del nuovo codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dall' articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 , dopo le parole: "medici specialisti" sono inserite le seguenti: "nell'area della diabetologia e malattie del ricambio".
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 119, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dall' art. 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O.), come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).
(Omissis).
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.".
(Omissis).
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 119, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , introdotto dall' art. 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O.), come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).
(Omissis).
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.".
(Omissis).