Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2021, proposto da CO IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi Genova, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento di mancata iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2020/2021, in relazione ai posti resi disponibili dall'Università degli Studi di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2025 il dott. CO Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo notificato in data 9 febbraio 2021 e depositato in data 16 febbraio 2021 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
Il ricorrente è laureato in tecniche ortopediche e ha chiesto l’iscrizione al secondo anno della facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi del bando dell’Università degli Studi di Genova concernente le procedure di ammissione ad anni successivi al primo per l’a.a. 2020/2021.
L’Ateneo ha respinto la domanda, in ragione dell’insufficienza dei c.f.u. maturati in svariate materie.
Il ricorrente ha impugnato la determinazione deducendo di aver acquisito centottanta c.f.u.; ha censurato la mancata copertura dei posti disponibili, la violazione di varie disposizioni costituzionali concernenti il diritto allo studio e l’errata determinazioni dei posti disponibili.
Si è costituito in giudizio l’Ateneo, instando per il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 10 marzo 2021, con ordinanza della Prima Sezione dell’11 marzo 2021, n. 60, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Successivamente, con dichiarazione depositata in data 26 febbraio 2025, il ricorrente ha manifestato di non avere più interesse alla decisione.
All’udienza pubblica dell’4 aprile 2025 la causa è stata chiamata stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione versata in atti, sebbene non integri gli estremi formali della rinuncia, è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a. ( ex multis Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7822), imponendo la relativa declaratoria.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura degli interessi sottesi alla controversia e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
CO Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO