Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10051.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Bava Pispero dom.
CONTRO
della difesa CP_1
avvocatura di Stato
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo accertarsi la maggiore invalidità sofferta ed indennizzabile quale vittima del dovere con applicazione dell'art.4, co.1 lett. D
dPR 181.2009 con riliquidazione della speciale elargizione ex art.5 co.1 l.206.04 (detratto quanto già percepito a detto titolo) ed in caso di riconoscimento di una percentuale di invalidità almeno del 25%, condannarsi parte convenuta alla concessione dell'assegno vitalizio ex art.2 l.407.98 con decorrenza dall'15.9.10 e dello speciale assegno vitalizio ex art.5, co.3, l.206.04 con perequazione ex lege dal 15.9.10 o con decorrenza 5.4.11.
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come sia stato dichiarato vittima del dovere ed indennizzato con attribuzione della speciale elargizione in considerazione di una invalidità valutata nella misura del 11% in violazione del dPR 181.09, benchè richiamato.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa lamentando l'improponibilità della domanda ex art.6 cpv dPR 181.09 e comunque evidenziando come, in ossequio al più recente indirizzo giurisprudenziale, il ricorrente sia stato nuovamente sottoposto a visita al fine di valutare la relativa invalidità rilevante ex dPR 181.09 e come, in caso di esito della visita favorevole al ricorrente gli ulteriori benefici economici derivanti dalla superiore percentuale di invalidità non potranno che essere riconosciuti dalla domanda giudiziale, stante la carenza della previa domanda amministrativa.
Il D.P.R. 30/10/2009, n. 181 [Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge
3 agosto 2004, n. 20] recita che “art.2
1.La valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206
…
Art. 3 Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente
1. Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.
Art. 4 Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale
1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma
4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo
6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB).”
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto come in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 [Cass. civ. Sez. Unite Sent., 24/02/2022, n. 6214].
Nelle more del giudizio, in sede amministrativa ed applicati i criteri ex dPR 181.09 è stata riscontrata una invalidità al 29% dal 15.11.17.
Premesso che non si pone questione di proponibilità del ricorso, considerato che non di revisione delle valutazioni delle invalidità si tratta ma di correzione da parte della commissione medica di erronei parametri di valutazione delle infermità riscontrate;
ritenuto che
la domanda amministrativa dell'interessato deve considerarsi condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", status che costituisce presupposto della spettanza delle prestazioni assistenziali connesse senza che la domanda di riconoscimento rappresenti il termine a quo di detto status e quindi di dette prestazioni semmai spettanti nel limite della prescrizione decennale [Cassazione 9.4.24 n.9449], è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni ritiene questo decidente di poter far proprie alla luce del rigore scientifico con cui sono state tratte.
Ebbene, il ctu ha accertato come parte ricorrente sia affetto da affezioni permanenti ascrivili alla tab A ctg 8 29% con data di stabilizzazione del danno 15.11.17. Le incertezze giurisprudenziali registratesi in materia consentono la compensazione delle spese di lite.
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Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara che parte ricorrente quale vittima del dovere soffre di una invalidità al 29% dal
15.11.17 e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al riconoscimento delle connesse prestazioni tra quelle per cui è causa (detratto quanto già riconosciuto in sede amministrativa).
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto. CP_1
Spese per il resto compensate.
Lecce, 14/05/2025
Lorenzo Bellanova