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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/10/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 271 del 2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 4.12.2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Demetrio Tripepi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni Travia, rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di mandato in atti Parte_2
– appellante-
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Rosarno (RC), via Tito Speri n. CodiceFiscale_2
8, presso lo studio dell'avv. Giacomo Francesco Saccomanno che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
- appellati ed appellanti incidentali –
oggetto: contratti bancari - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
824/2017, pubblicata il 26.09.2017. Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 1.12.2023, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “l'avv. , per conto e Parte_2 nell'interesse dell'appellante ”, si riporta all'atto di citazione in appello Parte_1 ed alla documentazione ad esso allegata depositato telematicamente in data 5.4.2018, nonché a tutti i successivi atti e verbali di udienza. Reitera e ribadisce l'eccezione di tardività dell'appello incidentale proposto dagli appellati e, in ogni caso, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori da questi ultimi richiesti. Precisa le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo, qui da intendersi richiamato e trascritto, insiste per l'accoglimento della domanda e chiede che la Corte d'Appello adita voglia trattenere la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 30.11.2023, il procuratore degli appellati/appellanti incidentali così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avv. Giacomo Francesco Saccomano, difensore della parte appellata, in ossequio al provvedimento con cui è stata disposta la trattazione in modalità cartolare del presente procedimento, precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni rassegnate alle pagine 16 e 17 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato depositata in data 07.09.2018 e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Con ordinanza dell'8.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.12.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1 P_
, nella qualità di fideiussori della proponevano
[...] Parte_3 opposizione, dinanzi al Tribunale di Palmi, avvero il decreto ingiuntivo n. 213/2015 con il quale, il medesimo Tribunale, gli aveva ingiunto di pagare, in favore della CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'importo di €. 88.872,96
[...] oltre interessi e spese legali del giudizio monitorio.
Adducevano gli opponenti:
- che la era titolare, presso il predetto Istituto Bancario, del c/c Parte_3 ordinario n. 5943/64 (acceso in data 5.11.2009) e del c/c speciale 5900/28136 (acceso in data 27.10.2010);
-che le esposizioni debitorie della Società erano da loro garantite in forza del contratto di fideiussione del 28.06.2011 (sino alla concorrenza di €. 700.000,00), di seguito sostituito con contratto di fideiussione del 6.09.2013 (sino alla concorrenza di
€.325.000,00); -che, in data 3.08.2015, la aveva notificato l'opposto decreto ingiuntivo CP_3 dell'importo complessivo di €. 88.872,96 (ovvero €. 19.716,58 relativamente allo scoperto del c/c n. 5943/64 ed €. 69.156,38 per lo scoperto di cui al c/c 5900/280136);
-che il decreto ingiuntivo era nullo per carenza di prova scritta in quanto la ricorrente non aveva prodotto tutti gli estratti conto inerenti i rapporti in questione e, peraltro, il contratto di c/c e n. 5900/280136 del 27.10.2010 risultava essere sottoscritto solo dalla ed era privo dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri oneri da CP_3 applicare;
-che, l'Istituto di Credito, aveva, anche, provveduto, in difetto di pattuizione scritta ed in violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. ad applicare interessi superiori al tasso legale, a variare unilateralmente i tassi applicati, all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, all'addebito trimestrale di spese, all'applicazione di commissioni di massimo scoperto e valute mai concordati superando, più volte, il tasso soglia di cui alla legge 108/1996 (come da relazione tecnica di parte allegata in atti).
Chiedevano, quindi, all'adito Tribunale di “1) dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti ponendo a carico della banca opposta le relative spese;
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente speciale per violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente inefficacia e non dovutezza, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, di tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese applicati nel corso degli interi rapporti, ovvero, accertare e dichiarare, in subordine, la nullità, per violazione degli artt. 1284 (comma 3), 1346, 2697 e 1418 (comma 2) c.c., della clausola di determinazione degli interessi e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati e l'applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
3) determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari, tenendo in debita considerazione quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.; 4) accertare e dichiarare previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi degli art. 1815, comma 2, c.c., dell'esclusione di qualsiasi interesse;
5) accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 (comma 2) c.c. della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
6) accertare e dichiarare la non dovutezza, per mancanza di valida pattuizione contrattuale ovvero per difetto di causa di qualsiasi addebito a titolo di commissioni e spese;
7) accertare e dichiarare l'inefficacia della pratica bancaria di antergazione e postergazione delle valute;
8) accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, con eliminazione di qualsiasi onere corrisposto dal correntista per come disposto dall'art. 117 T.U.B. ovvero dall'art. 1815 (comma 2) c.c., nonché, senza applicazione di alcuna capitalizzazione degli interessi (1283/1284 c.c.) e con esclusione delle commissioni, degli oneri e delle pratiche ritenute illegittime;
9) Relativamente alle garanzie personali accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle garanzie personali prestate dai germani in favore della presunta debitrice CP_1 principale;
10) accertare e dichiarare, previo ricalcolo dei rapporti per come specificato, l'esatto dare – avere tra le parti e condannare, in ogni caso, l'opposta a rettificare i saldi contabili e, in caso di risultanze attive, a restituire in favore degli aventi diritto le relative somme, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come per legge;
11) condannare la banca opposta al risarcimento del danno, in caso di resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c.”. Si costituiva, ritualmente, la in persona del legale rappresentante, CP_3 contestando l'avversa opposizione, con richiesta di integrale rigetto e conferma dell'emesso decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del 26.09.2017, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Palmi, previa dichiarazione di nullità dei rapporti contrattuali intrattenuti tra la e la Parte_4 Parte_1
revocava l'emesso decreto ingiuntivo compensando, integralmente, le
[...] spese giudiziali tra le parti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, proponeva appello avverso la sopra richiamata decisione chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, ritualmente, e insistendo Controparte_1 Controparte_2 per il rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado e chiedendo, a questa Corte, in via incidentale condizionata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, “di accertare il dare-avere attraverso il ricalcolo dei rapporti con l'esclusione di tutti gli interessi e le commissioni non dovute e con l'azzeramento del primo saldo debitore risultante dall'estratto conto al 31/03/2011, nonché di accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia delle garanzie personali prestate dai germani in favore della presunta debitrice principale”, con vittoria di spese legali di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza dell'8.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.12.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'appellante rileva che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha dichiarato la nullità dei contratti bancari, oggetto di causa, per mancanza di forma “in quanto non sottoscritti da entrambe le parti”. Precisa sul punto che “sia il contratto di conto corrente n. 5943/64 concluso in data 5.11.2009 che il contratto di conto corrente n. 5900/280136 concluso in data 27.10.2010, prodotti in giudizio, sono redatti per iscritto e sottoscritti dal legale rappresentante della “ e che “il Giudice, non avrebbe dovuto individuare quale causa Parte_3 di nullità dei contratti la sottoscrizione di essi da parte di uno solo dei contraenti e, quindi, avrebbe dovuto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di conto corrente n. 5943/64 e del contratto di conto speciale n. 5900/280136, in quanto conclusi nel pieno rispetto degli oneri di forma previsti dalla legge”. Chiede, pertanto, a questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei contratti in questione.
La doglianza è fondata e deve essere accolta.
In punto di diritto deve premettersi qualche osservazione sulla determinante incidenza dell'onere della prova nella materia in questione.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto è modificato od estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda l'eccezione sollevata.
Detta regola distribuisce l'onere della prova in relazione all'interesse che ciascuna parte ha alla prova stessa e trova applicazione anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quale il presente, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e deve, pertanto, provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
In materia di contenzioso bancario, dalla citata regola consegue "che nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa" (cfr. in termini Cass. Civ. n. 14640/2018; ed anche n. 15148/2018; n.
21466/2013).
Pacifico, quindi, che, nella specie, gravava sulla attrice in senso sostanziale, Pt_1 produrre i contratti e gli estratti conto relativi ai rapporti oggetto di causa, partendo dal presupposto che, con riferimento “ai contratti bancari”, le Sezioni Unite della
Cassazione (Cass., Sez. Un., nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018) hanno riconosciuto la validità del c.d. contratto monofirma in materia di intermediazione finanziaria, principio che è stato esteso anche ai contratti bancari, con l'affermazione che "la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta... trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale", sicché "è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (Cass. 14646 del 2018; Cass. n. 16070 del 2018).
Ovvia conseguenza è che, in applicazione della recente giurisprudenza di legittimità, i contratti bancari, regolarmente prodotti dalla Banca opposta, pur se non recanti la sottoscrizione dell'Istituto di Credito, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
Giudice, devono ritenersi validi ed efficaci.
-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che “il rapporto dare-avere tra le parti dovrà essere ricostruito tenendo conto della non debenza di tutte le commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo previste nei contratti bancari dedotti in giudizio, dell'esclusione di qualsiasi capitalizzazione, e della debenza dei soli interessi al tasso legale, fatta salva l'applicazione dell'ordinaria prescrizione decorrente da ogni singola annotazione” adducendo che, al contrario, i conti correnti oggetto di causa contengono specifica ed inequivoca determinazione scritta del tasso di interesse convenuto, delle spese e commissioni pattuite nonché della periodicità e reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. “ Insiste, quindi, affinché questa Corte dichiari la legittimità e l'efficacia dei contratti per quanto attiene alla corresponsione degli interessi convenzionali, alla capitalizzazione trimestrale ed alle commissioni pattuite con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La doglianza è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve, invero, evidenziarsi che entrambi i contratti di c/c di cui si discute sono stati conclusi in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 che, com'è noto, ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
Sicché, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, tutte rispettate dai contratti di conto corrente di cui si controverte nel presente giudizio con l'ovvia conseguenza che la praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, al tasso di interesse convenzionale deve rilevarsi che, relativamente al c/c n. 5943/64, lo stesso risulta contrattualmente pattuito nella misura del 12,87 annuo mentre per il c/c speciale n. 5900/28136 non risulta pattuito alcun tasso convenzionale al momento della sottoscrizione del contratto.
Ed invero, solo con apposita dichiarazione sottoscritta in data 14.12.2011, le parti pattuivano il tasso annuale del 9.201%.
Orbene, in materia di contratti bancari, la mancata pattuizione del tasso di interesse, può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (Cassazione civile sez. III,
20/09/2023, n.26957).
In altri termini, mentre in caso di mancata pattuizione del contratto in forma scritta deve trovare applicazione il tasso legale ex art. 1284 c.c., laddove invece il contratto sia stato stipulato in forma scritta ma senza la indicazione del tasso di interesse – come nella specie – deve trovare applicazione l'art. 117, comma 7, lettera a), TUB, che prevede una ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla (art. 1419, comma 2, c.c.), applicandosi in tal caso il tasso sostitutivo bancario (“tasso BOT”).
L'accertata mancanza della pattuizione del tasso di interesse relativamente al c/c n.
5900/28136 impone, quindi, la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto – con l'applicazione del tasso BOT - sino alla regolamentazione scritta intervenuta solo in corso di rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova
(Cass., 17 aprile 2020, n 7895; Cass., 11.6.2018, n 15148). Onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico della Pt_1
Tale prova deve essere fornita, di regola, mediante la produzione degli estratti conto (da ult. C.C. 11543/2019 e 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito deve essere effettuato, espungendo il saldo contabile negativo recato dai documenti in atti, partendo dal saldo zero. Tale saldo rappresenta per la banca un dato negativo, giacché esclude tutte le pregresse operazioni, azzerando l'eventuale credito dalla stessa vantato e che non può essere posto a base della ricostruzione dei rapporti dare/avere, in quanto reca addebiti (interessi non dovuti e c.m.s.) la cui legittimità non è stata documentata dalla creditrice e che non è stato possibile verificare in corso di causa per mancata produzione dei documenti
(Cassazione civile sez.1, sent. N. 23852, del 29 ottobre 2020).
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, occorre rilevare che la stessa non risulta validamente pattuita per entrambi i contratti di c/c..
Sull'argomento la Corte evidenzia, ribadendo principi ormai consolidati in giurisprudenza, che la commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e tale situazione si verifica quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la sua periodicità (cfr. Corte di
Appello di Bari, sentenza n. 66/2014; Tribunale Monza 22.11.2011; Tribunale
Piacenza 12.04.2011 n. 309; Tribunale Novara 16.07.2010 n. 774). La mancanza dei suddetti requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca e gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono da ritenersi illegittimi costituendo “imposizione unilaterale della banca” (cfr. Trib. Milano, Sez. VI,
3.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202; Corte di Appello di
Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74), atteso che la cms rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiunto agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.
Peraltro, deve ritenersi nulla, per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418
c.c., la clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto quando reca solamente il valore percentuale della commissione, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento, non potendo l'interprete conoscere se essa vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, oppure se l'indicata percentuale riguardi il momento di punta massima dello scoperto o un periodo prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto o la media dello scoperto distribuito su più giorni.
Pur condividendo, questa Corte, l'orientamento meno rigoroso che ha ammesso la teorica legittimità - ai sensi del disposto ex art. 117 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
(T.U.B.) e dell'art. 1346 c.c. - della validità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione della c.m.s. è, altrettanto vero, che tale validità è subordinata al possesso dei requisiti della determinatezza o determinabilità, in quanto devono essere espressamente previsti il tasso della commissione cioè la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito.
La mancanza di tali requisiti essenziali esclude l'esistenza di un accordo tra il cliente e la banca sulla clausola contrattuale, in quanto non si può ritenere che il correntista possa aver prestato il proprio consenso in modo consapevole se non è stato posto nella condizione di rendersi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola contrattuale e del suo onere economico.
Sicché, l'inserimento di clausole contrattuali che contemplino l'imputazione di una commissione di massimo scoperto senza prevederne gli elementi essenziali, come già detto, costituisce un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in un accordo con il cliente con conseguente epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente generici effettuati dall'istituto bancario a tale titolo.
Nella specie, nessun riferimento è presente nei contratti circa l'applicazione e la quantificazione della commissione di massimo scoperto sicché, mancando tale pattuizione, deve convenirsi per l'illegittimità di tale posta con conseguente epurazione dal saldo debitorio degli eventuali addebiti – laddove risultanti dagli estratti conto allegati in atti - effettuati dall'istituto bancario a tale titolo. Con riferimento, invece, all'asserita attribuzione di valute non pattuite, la difesa degli opponenti, articolata sul punto, è rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione degli importi a tal fine contestati. Deve, peraltro, osservarsi che la decorrenza delle valute, così come le spese applicate, risultano espressamente pattuite nei contratti di cui si discute, "trattandosi di materia certamente rimessa alla libera disponibilità delle parti" (Trib. Milano 20.10.2015 n.
11713).
Deve, invece, dichiararsi inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati perché tardivo.
Deve, sul punto, premettersi che l'appello incidentale, analogamente a quanto previsto per la domanda riconvenzionale in prime cure, va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta l'articolo 168-bis, comma 5, c.p.c..
Quando invece il differimento dell'udienza di comparizione sia disposto ai sensi dell'articolo 168-bis, quarto comma, c.p.c., perché nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, il differimento del termine non si applica, essendo la norma di cui al quinto comma dell'articolo 168-bis, c.p.c., disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
Di conseguenza, l'appello incidentale proposto nei venti giorni antecedenti all'udienza di comparizione rinviata ai sensi dell'articolo 168-bis, quarto comma, del c.p.c., è inammissibile perché tardivo
Nella specie, parte appellante ha iscritto a ruolo il procedimento de quo in data
4.04.2018 indicando nell'atto introduttivo del gravame la data di comparizione del 20 luglio 2018. Successivamente, il Presidente di questa Corte, con decreto del 9.04.2018 ha designato il Giudice istruttore fissando la data della prima udienza di comparizione per il 27.09.2018. Indi, gli appellati si sono costituiti, depositando comparsa di risposta in data 7 settembre 2018.
Orbene, anche dinanzi al giudice d'appello, il differimento della prima udienza, non giustificato da esigenze organizzative dell'ufficio o del giudice (art. 168 bis, comma 4,
c.p.c.), non sposta il parametro temporale di riferimento per il rispetto decadenziale dei 20 giorni prima della udienza di comparizione ai fini della proposizione dell'appello incidentale, in quanto l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dall'art. 168 bis c.p.c., comma 5» (Cass. n.
8897/2005, richiamata da Cass. civ., n. 8638/2020).
Ed invero, per principio ormai consolidato il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis c.p.c., comma 4, non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore.
Va, quindi, ribadita la differenza esistente tra il differimento della prima udienza disposto ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 4 e quello disposto ai sensi del successivo comma 5 della predetta disposizione.
Nel primo caso il differimento è conseguenza automatica del fatto che, nella data indicata in atto di citazione, il giudice designato per la trattazione della causa non tenga udienza, di talché' la causa viene differita, appunto, alla prima udienza utile. Nel secondo caso, invece, il rinvio dipende dall'esercizio di un potere ordinatorio espressamente riconosciuto al giudice designato, il quale può, appunto, differire la prima udienza di trattazione sino ad un massimo di 45 giorni. Solo nel secondo caso la norma prevede che la data della nuova udienza sia comunicata alle parti a cura della cancelleria, mentre nessun onere di avviso è previsto nel diverso, e non assimilabile, caso di rinvio ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 4. La differente previsione normativa è pienamente giustificata dal fatto che, mentre nel caso di rinvio ai sensi del comma 5, il giudice designato esercita un potere ordinatorio, il cui esercizio va dunque comunicato alle parti, nel caso di rinvio ai sensi del comma 4 il differimento è conseguenza automatica dell'organizzazione tabellare delle udienze, onde le parti sono onerate di verificare, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, quale sia la prima effettiva udienza di comparizione della causa che le vede coinvolte.
In base alla differenza esistente tra le due ipotesi di differimento, del resto, la Corte di legittimità ha recentemente ribadito (del 22/01/2015, Rv. 633990) che “l'appello incidentale - analogamente a quanto previsto per la domanda riconvenzionale in prime cure - va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta l'articolo 168-bis c.p.c., comma 5” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020, Rv.
657693; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17032 del 23/06/2008, Rv. 604025; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 20667 del 05/10/2010, Rv. 614845; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017, Rv. 642747) “quando invece il differimento dell'udienza di comparizione sia disposto ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 4, perché' nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, il differimento del termine non si applica, essendo la norma di cui all'articolo 168 bis c.p.c., comma 5 disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Di conseguenza, l'appello incidentale proposto nei venti giorni antecedenti all'udienza di comparizione rinviata ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 4, è inammissibile perché' tardivo”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28571 del 20/12/2013, Rv. 629294, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9351 del 11/06/2003, Rv. 564137; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20319 del 20/10/2005, Rv.
584202) “mentre è tempestivo l'appello incidentale proposto nei venti giorni antecedenti all'udienza di comparizione rinviata ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 5, proprio in ragione della natura eccezionale di tale specifica disposizione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8897 del 27/04/2005,
Rv. 581888).
Né tale interpretazione può esser sospettata di incostituzionalità, recentemente di nuovo esclusa dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 134/2009) in relazione alle espresse indicazioni contenute nel nuovo testo dell'art. 166 c.p.c. - secondo cui “deve aversi riguardo in via esclusiva all'udienza indicata in atto di citazione e non anche a quella, eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., comma
4, in ragione del calendario delle udienze del giudice designato" (artt. 69 bis e 80 disp. att.
c.p.c.), ribadita la diversità di ratio rispetto all'ipotesi di differimento della data della prima udienza di comparizione disposta dal giudice istruttore a norma del quinto comma del citato art. 168 bis, perché correlata alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto dal detto art. 168 bis, comma 4.
Conseguentemente il giudice delle leggi ha escluso qualsiasi irragionevolezza del legislatore nell'ancorare il termine per la costituzione del convenuto all'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o a quella fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c., comma 5, nell'intento di perseguire esigenze di certezza essenziali, in presenza di termini stabiliti a pena di decadenza (art. 167 c.p.c.), per assicurare il carattere effettivo dei diritto di difesa, non ritenuto adeguatamente tutelato dal differimento automatico all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato la cui conoscenza è affidata soltanto al calendario delle udienze, ed ha conseguentemente escluso il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., non essendo configurabile alcuna
"compressione" nell'esercizio delle attività difensive.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il primo motivo d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara validi ed efficaci i contratti di conto corrente n. ri 5943/64 e
5900/280136
b) accoglie, parzialmente, il secondo motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità del tasso di interesse applicato al c/c n. 5900/28136 sino alla regolamentazione scritta intervenuta solo in corso di rapporto (ovvero in data
14.12.2011) e, per entrambi i rapporti di c/c, dichiara la nullità della commissione di massimo scoperto;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato;
e) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria;
f) riserva alla sentenza definitiva la pronunzia sulle spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.10.2024.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 271 del 2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 4.12.2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Demetrio Tripepi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni Travia, rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di mandato in atti Parte_2
– appellante-
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Rosarno (RC), via Tito Speri n. CodiceFiscale_2
8, presso lo studio dell'avv. Giacomo Francesco Saccomanno che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
- appellati ed appellanti incidentali –
oggetto: contratti bancari - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
824/2017, pubblicata il 26.09.2017. Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 1.12.2023, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “l'avv. , per conto e Parte_2 nell'interesse dell'appellante ”, si riporta all'atto di citazione in appello Parte_1 ed alla documentazione ad esso allegata depositato telematicamente in data 5.4.2018, nonché a tutti i successivi atti e verbali di udienza. Reitera e ribadisce l'eccezione di tardività dell'appello incidentale proposto dagli appellati e, in ogni caso, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori da questi ultimi richiesti. Precisa le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo, qui da intendersi richiamato e trascritto, insiste per l'accoglimento della domanda e chiede che la Corte d'Appello adita voglia trattenere la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 30.11.2023, il procuratore degli appellati/appellanti incidentali così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avv. Giacomo Francesco Saccomano, difensore della parte appellata, in ossequio al provvedimento con cui è stata disposta la trattazione in modalità cartolare del presente procedimento, precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni rassegnate alle pagine 16 e 17 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato depositata in data 07.09.2018 e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Con ordinanza dell'8.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.12.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1 P_
, nella qualità di fideiussori della proponevano
[...] Parte_3 opposizione, dinanzi al Tribunale di Palmi, avvero il decreto ingiuntivo n. 213/2015 con il quale, il medesimo Tribunale, gli aveva ingiunto di pagare, in favore della CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'importo di €. 88.872,96
[...] oltre interessi e spese legali del giudizio monitorio.
Adducevano gli opponenti:
- che la era titolare, presso il predetto Istituto Bancario, del c/c Parte_3 ordinario n. 5943/64 (acceso in data 5.11.2009) e del c/c speciale 5900/28136 (acceso in data 27.10.2010);
-che le esposizioni debitorie della Società erano da loro garantite in forza del contratto di fideiussione del 28.06.2011 (sino alla concorrenza di €. 700.000,00), di seguito sostituito con contratto di fideiussione del 6.09.2013 (sino alla concorrenza di
€.325.000,00); -che, in data 3.08.2015, la aveva notificato l'opposto decreto ingiuntivo CP_3 dell'importo complessivo di €. 88.872,96 (ovvero €. 19.716,58 relativamente allo scoperto del c/c n. 5943/64 ed €. 69.156,38 per lo scoperto di cui al c/c 5900/280136);
-che il decreto ingiuntivo era nullo per carenza di prova scritta in quanto la ricorrente non aveva prodotto tutti gli estratti conto inerenti i rapporti in questione e, peraltro, il contratto di c/c e n. 5900/280136 del 27.10.2010 risultava essere sottoscritto solo dalla ed era privo dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri oneri da CP_3 applicare;
-che, l'Istituto di Credito, aveva, anche, provveduto, in difetto di pattuizione scritta ed in violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. ad applicare interessi superiori al tasso legale, a variare unilateralmente i tassi applicati, all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, all'addebito trimestrale di spese, all'applicazione di commissioni di massimo scoperto e valute mai concordati superando, più volte, il tasso soglia di cui alla legge 108/1996 (come da relazione tecnica di parte allegata in atti).
Chiedevano, quindi, all'adito Tribunale di “1) dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti ponendo a carico della banca opposta le relative spese;
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente speciale per violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente inefficacia e non dovutezza, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, di tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese applicati nel corso degli interi rapporti, ovvero, accertare e dichiarare, in subordine, la nullità, per violazione degli artt. 1284 (comma 3), 1346, 2697 e 1418 (comma 2) c.c., della clausola di determinazione degli interessi e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati e l'applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
3) determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari, tenendo in debita considerazione quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.; 4) accertare e dichiarare previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi degli art. 1815, comma 2, c.c., dell'esclusione di qualsiasi interesse;
5) accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 (comma 2) c.c. della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
6) accertare e dichiarare la non dovutezza, per mancanza di valida pattuizione contrattuale ovvero per difetto di causa di qualsiasi addebito a titolo di commissioni e spese;
7) accertare e dichiarare l'inefficacia della pratica bancaria di antergazione e postergazione delle valute;
8) accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, con eliminazione di qualsiasi onere corrisposto dal correntista per come disposto dall'art. 117 T.U.B. ovvero dall'art. 1815 (comma 2) c.c., nonché, senza applicazione di alcuna capitalizzazione degli interessi (1283/1284 c.c.) e con esclusione delle commissioni, degli oneri e delle pratiche ritenute illegittime;
9) Relativamente alle garanzie personali accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle garanzie personali prestate dai germani in favore della presunta debitrice CP_1 principale;
10) accertare e dichiarare, previo ricalcolo dei rapporti per come specificato, l'esatto dare – avere tra le parti e condannare, in ogni caso, l'opposta a rettificare i saldi contabili e, in caso di risultanze attive, a restituire in favore degli aventi diritto le relative somme, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come per legge;
11) condannare la banca opposta al risarcimento del danno, in caso di resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c.”. Si costituiva, ritualmente, la in persona del legale rappresentante, CP_3 contestando l'avversa opposizione, con richiesta di integrale rigetto e conferma dell'emesso decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del 26.09.2017, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Palmi, previa dichiarazione di nullità dei rapporti contrattuali intrattenuti tra la e la Parte_4 Parte_1
revocava l'emesso decreto ingiuntivo compensando, integralmente, le
[...] spese giudiziali tra le parti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, proponeva appello avverso la sopra richiamata decisione chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, ritualmente, e insistendo Controparte_1 Controparte_2 per il rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado e chiedendo, a questa Corte, in via incidentale condizionata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, “di accertare il dare-avere attraverso il ricalcolo dei rapporti con l'esclusione di tutti gli interessi e le commissioni non dovute e con l'azzeramento del primo saldo debitore risultante dall'estratto conto al 31/03/2011, nonché di accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia delle garanzie personali prestate dai germani in favore della presunta debitrice principale”, con vittoria di spese legali di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza dell'8.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4.12.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'appellante rileva che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha dichiarato la nullità dei contratti bancari, oggetto di causa, per mancanza di forma “in quanto non sottoscritti da entrambe le parti”. Precisa sul punto che “sia il contratto di conto corrente n. 5943/64 concluso in data 5.11.2009 che il contratto di conto corrente n. 5900/280136 concluso in data 27.10.2010, prodotti in giudizio, sono redatti per iscritto e sottoscritti dal legale rappresentante della “ e che “il Giudice, non avrebbe dovuto individuare quale causa Parte_3 di nullità dei contratti la sottoscrizione di essi da parte di uno solo dei contraenti e, quindi, avrebbe dovuto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di conto corrente n. 5943/64 e del contratto di conto speciale n. 5900/280136, in quanto conclusi nel pieno rispetto degli oneri di forma previsti dalla legge”. Chiede, pertanto, a questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei contratti in questione.
La doglianza è fondata e deve essere accolta.
In punto di diritto deve premettersi qualche osservazione sulla determinante incidenza dell'onere della prova nella materia in questione.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto è modificato od estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda l'eccezione sollevata.
Detta regola distribuisce l'onere della prova in relazione all'interesse che ciascuna parte ha alla prova stessa e trova applicazione anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quale il presente, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e deve, pertanto, provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
In materia di contenzioso bancario, dalla citata regola consegue "che nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa" (cfr. in termini Cass. Civ. n. 14640/2018; ed anche n. 15148/2018; n.
21466/2013).
Pacifico, quindi, che, nella specie, gravava sulla attrice in senso sostanziale, Pt_1 produrre i contratti e gli estratti conto relativi ai rapporti oggetto di causa, partendo dal presupposto che, con riferimento “ai contratti bancari”, le Sezioni Unite della
Cassazione (Cass., Sez. Un., nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018) hanno riconosciuto la validità del c.d. contratto monofirma in materia di intermediazione finanziaria, principio che è stato esteso anche ai contratti bancari, con l'affermazione che "la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta... trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale", sicché "è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (Cass. 14646 del 2018; Cass. n. 16070 del 2018).
Ovvia conseguenza è che, in applicazione della recente giurisprudenza di legittimità, i contratti bancari, regolarmente prodotti dalla Banca opposta, pur se non recanti la sottoscrizione dell'Istituto di Credito, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
Giudice, devono ritenersi validi ed efficaci.
-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che “il rapporto dare-avere tra le parti dovrà essere ricostruito tenendo conto della non debenza di tutte le commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo previste nei contratti bancari dedotti in giudizio, dell'esclusione di qualsiasi capitalizzazione, e della debenza dei soli interessi al tasso legale, fatta salva l'applicazione dell'ordinaria prescrizione decorrente da ogni singola annotazione” adducendo che, al contrario, i conti correnti oggetto di causa contengono specifica ed inequivoca determinazione scritta del tasso di interesse convenuto, delle spese e commissioni pattuite nonché della periodicità e reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. “ Insiste, quindi, affinché questa Corte dichiari la legittimità e l'efficacia dei contratti per quanto attiene alla corresponsione degli interessi convenzionali, alla capitalizzazione trimestrale ed alle commissioni pattuite con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La doglianza è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve, invero, evidenziarsi che entrambi i contratti di c/c di cui si discute sono stati conclusi in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 che, com'è noto, ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
Sicché, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, tutte rispettate dai contratti di conto corrente di cui si controverte nel presente giudizio con l'ovvia conseguenza che la praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, al tasso di interesse convenzionale deve rilevarsi che, relativamente al c/c n. 5943/64, lo stesso risulta contrattualmente pattuito nella misura del 12,87 annuo mentre per il c/c speciale n. 5900/28136 non risulta pattuito alcun tasso convenzionale al momento della sottoscrizione del contratto.
Ed invero, solo con apposita dichiarazione sottoscritta in data 14.12.2011, le parti pattuivano il tasso annuale del 9.201%.
Orbene, in materia di contratti bancari, la mancata pattuizione del tasso di interesse, può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (Cassazione civile sez. III,
20/09/2023, n.26957).
In altri termini, mentre in caso di mancata pattuizione del contratto in forma scritta deve trovare applicazione il tasso legale ex art. 1284 c.c., laddove invece il contratto sia stato stipulato in forma scritta ma senza la indicazione del tasso di interesse – come nella specie – deve trovare applicazione l'art. 117, comma 7, lettera a), TUB, che prevede una ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla (art. 1419, comma 2, c.c.), applicandosi in tal caso il tasso sostitutivo bancario (“tasso BOT”).
L'accertata mancanza della pattuizione del tasso di interesse relativamente al c/c n.
5900/28136 impone, quindi, la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto – con l'applicazione del tasso BOT - sino alla regolamentazione scritta intervenuta solo in corso di rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova
(Cass., 17 aprile 2020, n 7895; Cass., 11.6.2018, n 15148). Onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico della Pt_1
Tale prova deve essere fornita, di regola, mediante la produzione degli estratti conto (da ult. C.C. 11543/2019 e 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito deve essere effettuato, espungendo il saldo contabile negativo recato dai documenti in atti, partendo dal saldo zero. Tale saldo rappresenta per la banca un dato negativo, giacché esclude tutte le pregresse operazioni, azzerando l'eventuale credito dalla stessa vantato e che non può essere posto a base della ricostruzione dei rapporti dare/avere, in quanto reca addebiti (interessi non dovuti e c.m.s.) la cui legittimità non è stata documentata dalla creditrice e che non è stato possibile verificare in corso di causa per mancata produzione dei documenti
(Cassazione civile sez.1, sent. N. 23852, del 29 ottobre 2020).
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, occorre rilevare che la stessa non risulta validamente pattuita per entrambi i contratti di c/c..
Sull'argomento la Corte evidenzia, ribadendo principi ormai consolidati in giurisprudenza, che la commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e tale situazione si verifica quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la sua periodicità (cfr. Corte di
Appello di Bari, sentenza n. 66/2014; Tribunale Monza 22.11.2011; Tribunale
Piacenza 12.04.2011 n. 309; Tribunale Novara 16.07.2010 n. 774). La mancanza dei suddetti requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca e gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono da ritenersi illegittimi costituendo “imposizione unilaterale della banca” (cfr. Trib. Milano, Sez. VI,
3.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202; Corte di Appello di
Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74), atteso che la cms rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiunto agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.
Peraltro, deve ritenersi nulla, per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418
c.c., la clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto quando reca solamente il valore percentuale della commissione, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento, non potendo l'interprete conoscere se essa vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, oppure se l'indicata percentuale riguardi il momento di punta massima dello scoperto o un periodo prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto o la media dello scoperto distribuito su più giorni.
Pur condividendo, questa Corte, l'orientamento meno rigoroso che ha ammesso la teorica legittimità - ai sensi del disposto ex art. 117 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
(T.U.B.) e dell'art. 1346 c.c. - della validità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione della c.m.s. è, altrettanto vero, che tale validità è subordinata al possesso dei requisiti della determinatezza o determinabilità, in quanto devono essere espressamente previsti il tasso della commissione cioè la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito.
La mancanza di tali requisiti essenziali esclude l'esistenza di un accordo tra il cliente e la banca sulla clausola contrattuale, in quanto non si può ritenere che il correntista possa aver prestato il proprio consenso in modo consapevole se non è stato posto nella condizione di rendersi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola contrattuale e del suo onere economico.
Sicché, l'inserimento di clausole contrattuali che contemplino l'imputazione di una commissione di massimo scoperto senza prevederne gli elementi essenziali, come già detto, costituisce un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in un accordo con il cliente con conseguente epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente generici effettuati dall'istituto bancario a tale titolo.
Nella specie, nessun riferimento è presente nei contratti circa l'applicazione e la quantificazione della commissione di massimo scoperto sicché, mancando tale pattuizione, deve convenirsi per l'illegittimità di tale posta con conseguente epurazione dal saldo debitorio degli eventuali addebiti – laddove risultanti dagli estratti conto allegati in atti - effettuati dall'istituto bancario a tale titolo. Con riferimento, invece, all'asserita attribuzione di valute non pattuite, la difesa degli opponenti, articolata sul punto, è rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione degli importi a tal fine contestati. Deve, peraltro, osservarsi che la decorrenza delle valute, così come le spese applicate, risultano espressamente pattuite nei contratti di cui si discute, "trattandosi di materia certamente rimessa alla libera disponibilità delle parti" (Trib. Milano 20.10.2015 n.
11713).
Deve, invece, dichiararsi inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati perché tardivo.
Deve, sul punto, premettersi che l'appello incidentale, analogamente a quanto previsto per la domanda riconvenzionale in prime cure, va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta l'articolo 168-bis, comma 5, c.p.c..
Quando invece il differimento dell'udienza di comparizione sia disposto ai sensi dell'articolo 168-bis, quarto comma, c.p.c., perché nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, il differimento del termine non si applica, essendo la norma di cui al quinto comma dell'articolo 168-bis, c.p.c., disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
Di conseguenza, l'appello incidentale proposto nei venti giorni antecedenti all'udienza di comparizione rinviata ai sensi dell'articolo 168-bis, quarto comma, del c.p.c., è inammissibile perché tardivo
Nella specie, parte appellante ha iscritto a ruolo il procedimento de quo in data
4.04.2018 indicando nell'atto introduttivo del gravame la data di comparizione del 20 luglio 2018. Successivamente, il Presidente di questa Corte, con decreto del 9.04.2018 ha designato il Giudice istruttore fissando la data della prima udienza di comparizione per il 27.09.2018. Indi, gli appellati si sono costituiti, depositando comparsa di risposta in data 7 settembre 2018.
Orbene, anche dinanzi al giudice d'appello, il differimento della prima udienza, non giustificato da esigenze organizzative dell'ufficio o del giudice (art. 168 bis, comma 4,
c.p.c.), non sposta il parametro temporale di riferimento per il rispetto decadenziale dei 20 giorni prima della udienza di comparizione ai fini della proposizione dell'appello incidentale, in quanto l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dall'art. 168 bis c.p.c., comma 5» (Cass. n.
8897/2005, richiamata da Cass. civ., n. 8638/2020).
Ed invero, per principio ormai consolidato il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis c.p.c., comma 4, non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore.
Va, quindi, ribadita la differenza esistente tra il differimento della prima udienza disposto ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 4 e quello disposto ai sensi del successivo comma 5 della predetta disposizione.
Nel primo caso il differimento è conseguenza automatica del fatto che, nella data indicata in atto di citazione, il giudice designato per la trattazione della causa non tenga udienza, di talché' la causa viene differita, appunto, alla prima udienza utile. Nel secondo caso, invece, il rinvio dipende dall'esercizio di un potere ordinatorio espressamente riconosciuto al giudice designato, il quale può, appunto, differire la prima udienza di trattazione sino ad un massimo di 45 giorni. Solo nel secondo caso la norma prevede che la data della nuova udienza sia comunicata alle parti a cura della cancelleria, mentre nessun onere di avviso è previsto nel diverso, e non assimilabile, caso di rinvio ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 4. La differente previsione normativa è pienamente giustificata dal fatto che, mentre nel caso di rinvio ai sensi del comma 5, il giudice designato esercita un potere ordinatorio, il cui esercizio va dunque comunicato alle parti, nel caso di rinvio ai sensi del comma 4 il differimento è conseguenza automatica dell'organizzazione tabellare delle udienze, onde le parti sono onerate di verificare, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, quale sia la prima effettiva udienza di comparizione della causa che le vede coinvolte.
In base alla differenza esistente tra le due ipotesi di differimento, del resto, la Corte di legittimità ha recentemente ribadito (del 22/01/2015, Rv. 633990) che “l'appello incidentale - analogamente a quanto previsto per la domanda riconvenzionale in prime cure - va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta l'articolo 168-bis c.p.c., comma 5” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020, Rv.
657693; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17032 del 23/06/2008, Rv. 604025; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 20667 del 05/10/2010, Rv. 614845; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3081 del 06/02/2017, Rv. 642747) “quando invece il differimento dell'udienza di comparizione sia disposto ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 4, perché' nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, il differimento del termine non si applica, essendo la norma di cui all'articolo 168 bis c.p.c., comma 5 disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Di conseguenza, l'appello incidentale proposto nei venti giorni antecedenti all'udienza di comparizione rinviata ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 4, è inammissibile perché' tardivo”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28571 del 20/12/2013, Rv. 629294, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9351 del 11/06/2003, Rv. 564137; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20319 del 20/10/2005, Rv.
584202) “mentre è tempestivo l'appello incidentale proposto nei venti giorni antecedenti all'udienza di comparizione rinviata ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 5, proprio in ragione della natura eccezionale di tale specifica disposizione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8897 del 27/04/2005,
Rv. 581888).
Né tale interpretazione può esser sospettata di incostituzionalità, recentemente di nuovo esclusa dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 134/2009) in relazione alle espresse indicazioni contenute nel nuovo testo dell'art. 166 c.p.c. - secondo cui “deve aversi riguardo in via esclusiva all'udienza indicata in atto di citazione e non anche a quella, eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., comma
4, in ragione del calendario delle udienze del giudice designato" (artt. 69 bis e 80 disp. att.
c.p.c.), ribadita la diversità di ratio rispetto all'ipotesi di differimento della data della prima udienza di comparizione disposta dal giudice istruttore a norma del quinto comma del citato art. 168 bis, perché correlata alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto dal detto art. 168 bis, comma 4.
Conseguentemente il giudice delle leggi ha escluso qualsiasi irragionevolezza del legislatore nell'ancorare il termine per la costituzione del convenuto all'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o a quella fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c., comma 5, nell'intento di perseguire esigenze di certezza essenziali, in presenza di termini stabiliti a pena di decadenza (art. 167 c.p.c.), per assicurare il carattere effettivo dei diritto di difesa, non ritenuto adeguatamente tutelato dal differimento automatico all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato la cui conoscenza è affidata soltanto al calendario delle udienze, ed ha conseguentemente escluso il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., non essendo configurabile alcuna
"compressione" nell'esercizio delle attività difensive.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il primo motivo d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara validi ed efficaci i contratti di conto corrente n. ri 5943/64 e
5900/280136
b) accoglie, parzialmente, il secondo motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità del tasso di interesse applicato al c/c n. 5900/28136 sino alla regolamentazione scritta intervenuta solo in corso di rapporto (ovvero in data
14.12.2011) e, per entrambi i rapporti di c/c, dichiara la nullità della commissione di massimo scoperto;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato;
e) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria;
f) riserva alla sentenza definitiva la pronunzia sulle spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.10.2024.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)