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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/09/2024, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 698/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 698/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPERATI PIETRO
ricorrente e
CP_1
convenuto
OGGETTO: Prestazione: pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 essendo invalido nella misura dell'80%, ha chiesto l'accertamento di detto stato invalidante a seguito del rigetto dell' . CP_2
L' seppure regolarmente citato non si è costituito in giudizio CP_1
ed è stato dichiarato contumace. All'esito del deposito di note scritte la causa è stata così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Costoro quindi non hanno diritto ad un trattamento diverso dalla pensione di vecchiaia, ma a tale beneficio a condizioni più favorevoli, cioè quelle che erano previste dalla legge precedente (art. 9 r.d.l. n.
636/1939).
2. - Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età, come era previsto dal citato art. 9 r.d.l. n.
636/1939, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 d.lgs. n. 503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992).
3.-Il consulente di ufficio ha accertato come la parte fosse invalida nella misura dell'81% dalla data della domanda amministrativa (cfr. consulenza in atti).
Ebbene, con specifico riferimento al requisito sanitario ad avviso della Suprema Corte, proprio la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 D. Lgs. n.
503/92 (invalidi in misura non inferiore all'80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent del
13-09-2003, n. 13495 - "Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n.
222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della
"capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini"
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%".
Pertanto, la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992 che si usano per l'Invalidità Civile
(facendo riferimento, cioè, ai parametri della "capacità lavorativa generica") e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L.
222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità (facendo riferimento ai parametri della "capacità di lavoro" e
"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa").
4.- In assenza di domanda di condanna la pagamento della pensione deve disporsi il solo accertamento sanitario richiesto che la parte utilizzerà per ottenere, in presenza degli altri requisiti extra sanitari, per ottenere la pensione. 5. - Le spese di lite e della consulenza tecnica sono poste a carico dell' in virtù della soccombenza. CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da, così provvede:
1. - Dichiara che parte ricorrente è invalida all'81% dalla data della domanda amministrativa ai fine del conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata;
2. - condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che CP_1
liquida in € 2697 ,00 oltre oneri di legge da distrarsi.
3. - Pone le spese di consulenza a carico dell . CP_1
Tivoli, il 25.09.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 698/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPERATI PIETRO
ricorrente e
CP_1
convenuto
OGGETTO: Prestazione: pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 essendo invalido nella misura dell'80%, ha chiesto l'accertamento di detto stato invalidante a seguito del rigetto dell' . CP_2
L' seppure regolarmente citato non si è costituito in giudizio CP_1
ed è stato dichiarato contumace. All'esito del deposito di note scritte la causa è stata così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Costoro quindi non hanno diritto ad un trattamento diverso dalla pensione di vecchiaia, ma a tale beneficio a condizioni più favorevoli, cioè quelle che erano previste dalla legge precedente (art. 9 r.d.l. n.
636/1939).
2. - Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età, come era previsto dal citato art. 9 r.d.l. n.
636/1939, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 d.lgs. n. 503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992).
3.-Il consulente di ufficio ha accertato come la parte fosse invalida nella misura dell'81% dalla data della domanda amministrativa (cfr. consulenza in atti).
Ebbene, con specifico riferimento al requisito sanitario ad avviso della Suprema Corte, proprio la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 D. Lgs. n.
503/92 (invalidi in misura non inferiore all'80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent del
13-09-2003, n. 13495 - "Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n.
222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della
"capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini"
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%".
Pertanto, la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992 che si usano per l'Invalidità Civile
(facendo riferimento, cioè, ai parametri della "capacità lavorativa generica") e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L.
222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità (facendo riferimento ai parametri della "capacità di lavoro" e
"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa").
4.- In assenza di domanda di condanna la pagamento della pensione deve disporsi il solo accertamento sanitario richiesto che la parte utilizzerà per ottenere, in presenza degli altri requisiti extra sanitari, per ottenere la pensione. 5. - Le spese di lite e della consulenza tecnica sono poste a carico dell' in virtù della soccombenza. CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da, così provvede:
1. - Dichiara che parte ricorrente è invalida all'81% dalla data della domanda amministrativa ai fine del conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata;
2. - condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che CP_1
liquida in € 2697 ,00 oltre oneri di legge da distrarsi.
3. - Pone le spese di consulenza a carico dell . CP_1
Tivoli, il 25.09.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti