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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAVENNA
N. R.G. 768/2025
Nelle persone dei magistrati:
Dott. NI RE, Presidente;
Dott. Massimo Vicini, Giudice;
Dott. IO LL, Giudice rel. est.;
All'esito dell'udienza del 29.10.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
tra
P.IVA 1 rappresentato e difeso Parte 1 C.F.
,
dall'avv. Maria Lupoli RICORRENTE
e
Controparte 1 RESISTENTE CONTUMACE
Pt 1 ha proposto opposizione ex art. 206 CCII avverso l'esclusione dal passivo della Liquidazione
Giudiziale del proprio credito pari ad euro 7.629,70.Controparte 2
Di seguito la motivazione della esclusione: "Ammesso per € 19.225,75 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c. Escluso per euro 7.629,70 in quanto il Curatore evidenzia che al cron. n.09 Controparte 3 risultano insinuati ed ammessi crediti
Pt 1 anno 2024 per lo stesso importo e non ha ricevuto i chiarimenti richiesti".
L'Istituto ricorrente con l'opposizione ha dedotto che:
- il credito per cui è causa riguarda la contribuzione previdenziale, regolarmente denunciata dalla società a mezzo di DM/10, non versata e riferita al periodo 07/2024 - 11/2024;
- il credito di cui all'Avviso di Addebito n. 39320240001043512000, per il quale si è insinuata l [...]
Controparte_3 richiamato dal si riferisce invece a contribuzione previdenziale del mese di giugno 2024 e quindi ad altro periodo (e ad altra obbligazione) rispetto a quanto richiesto dall' Pt_1 con la propria insinuazione.
Ciò posto ha quindi chiesto l'ammissione al passivo del credito di euro 7.629,70 con privilegio di 1° grado ex art. 2753 c.c.. La Curatela ritualmente citata è rimasta contumace (è tuttavia comparso personalmente all'udienza il
Persona 1curatore rag.
).
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il credito dell'importo di euro 7.629,70 vantato dall' Pt 1 è stato escluso in quanto per il medesimo credito risultava l'insinuazione dell Controparte 5
In realtà, l Controparte_6 si è insinuata per un credito derivante da contribuzione previdenziale relativo al periodo giugno 2024 (cfr. all. E) mentre il credito per cui è causa riguarda la contribuzione previdenziale non versata riferita al periodo 07/2024-11/2024 (cfr. all. A).
L'opposizione è dunque fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) ACCOGLIE il ricorso e per l'EFFETTO ammette al passivo della procedura di Liquidazione Giudiziale
Controparte_1 il credito di Pt 1 dell'importo di € 7.629,70 con privilegio di 1° grado ex art. 2753 c.c.;
b) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute da Pt 1 che si liquidano in euro in
€ 1.500 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, ed esborsi.
Si comunichi.
Ravenna, 23.12.2025
Il Presidente
NI RE
Il Giudice est.
IO LL
TRIBUNALE DI RAVENNA
N. R.G. 768/2025
Nelle persone dei magistrati:
Dott. NI RE, Presidente;
Dott. Massimo Vicini, Giudice;
Dott. IO LL, Giudice rel. est.;
All'esito dell'udienza del 29.10.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
tra
P.IVA 1 rappresentato e difeso Parte 1 C.F.
,
dall'avv. Maria Lupoli RICORRENTE
e
Controparte 1 RESISTENTE CONTUMACE
Pt 1 ha proposto opposizione ex art. 206 CCII avverso l'esclusione dal passivo della Liquidazione
Giudiziale del proprio credito pari ad euro 7.629,70.Controparte 2
Di seguito la motivazione della esclusione: "Ammesso per € 19.225,75 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c. Escluso per euro 7.629,70 in quanto il Curatore evidenzia che al cron. n.09 Controparte 3 risultano insinuati ed ammessi crediti
Pt 1 anno 2024 per lo stesso importo e non ha ricevuto i chiarimenti richiesti".
L'Istituto ricorrente con l'opposizione ha dedotto che:
- il credito per cui è causa riguarda la contribuzione previdenziale, regolarmente denunciata dalla società a mezzo di DM/10, non versata e riferita al periodo 07/2024 - 11/2024;
- il credito di cui all'Avviso di Addebito n. 39320240001043512000, per il quale si è insinuata l [...]
Controparte_3 richiamato dal si riferisce invece a contribuzione previdenziale del mese di giugno 2024 e quindi ad altro periodo (e ad altra obbligazione) rispetto a quanto richiesto dall' Pt_1 con la propria insinuazione.
Ciò posto ha quindi chiesto l'ammissione al passivo del credito di euro 7.629,70 con privilegio di 1° grado ex art. 2753 c.c.. La Curatela ritualmente citata è rimasta contumace (è tuttavia comparso personalmente all'udienza il
Persona 1curatore rag.
).
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il credito dell'importo di euro 7.629,70 vantato dall' Pt 1 è stato escluso in quanto per il medesimo credito risultava l'insinuazione dell Controparte 5
In realtà, l Controparte_6 si è insinuata per un credito derivante da contribuzione previdenziale relativo al periodo giugno 2024 (cfr. all. E) mentre il credito per cui è causa riguarda la contribuzione previdenziale non versata riferita al periodo 07/2024-11/2024 (cfr. all. A).
L'opposizione è dunque fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) ACCOGLIE il ricorso e per l'EFFETTO ammette al passivo della procedura di Liquidazione Giudiziale
Controparte_1 il credito di Pt 1 dell'importo di € 7.629,70 con privilegio di 1° grado ex art. 2753 c.c.;
b) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute da Pt 1 che si liquidano in euro in
€ 1.500 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, ed esborsi.
Si comunichi.
Ravenna, 23.12.2025
Il Presidente
NI RE
Il Giudice est.
IO LL