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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1304/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 14 gennaio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1304/2022
R.G. promossa da (avv. S Barbera) elett. domic. in Leonforte via Leopardi Parte_1
n.17, contro (avv. S. Dolce ), avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, CP_1 CP_2
osserva quanto segue:
Con ricorso depositato in data 13.09.2022 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito 594 2022 00003890 71000 ricevuto in data 22/08/2022 portante come motivazione “contributo fisso emissione 2020 – 01, 02, 03 e 04 rate regime sanzionatorio l. n.
388/2000 art 116 comma 8 lett. A) ; - “Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, per l'importo di €.4.266,88.
Eccepiva di non esercitare più alcuna attività avendo, già nel 1994, provveduto a cessare la propria partita IVA.
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione.
CP_ Si costituiva l'
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva definita come da sentenza.
********
L'opposizione è fondata e deve essere, pertanto accolta.
L'avviso di addebito oggetto di impugnazione fa riferimento ad omessi contributi relativi all'anno
2020.
A quella data il ricorrente da tempo aveva cessato la Partita Iva (segnatamente già il 01/04/1994),
motivo per cui mancava il presupposto per pretendere il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2010 e seguenti. A tal fine il ricorrente ha allegato il certificato rilasciato sia dalla Questura che dal Ministero delle
Finanze avente ad oggetto appunto la cessazione della Partita Iva.
Il ha pertanto provato di aver cessato la propria attività. Pt_1
L' nulla ha opposto alla superiore contestazione. Ha anzi dedotto in seno alla propria memoria CP_1
CP_ di costituzione che Il competente Ufficio amministrativo della sede di Enna ha comunicato, si cita testualmente dalla relativa istruttoria, che “la posizione con codice azienda n° 26179243 nella
gestione commercianti del Sig. è stata cessata con data fine attività 18/12/1994”. Parte_1
I contributi richiesti non sono, pertanto, dovuti.
La opposizione deve essere, conseguentemente, accolta, non potendosi accogliere la richiesta dell' di dichiarare cessata la materia del contendere per non avere l' allegato, tampoco CP_1 CP_3
provato, di aver provveduto allo sgravio dell'avviso opposto.
Quanto alle spese, ritenuto che parte ricorrente non ha documentato di aver comunicato la cessazione dell'attività, non ha assolto ai propri obblighi di informazione tramite Comunicazione Unica.
Invero dal 1 aprile 2010 – in esecuzione dell'art. 9, comma 1, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , per semplificare gli adempimenti amministrativi - è stato istituito il sistema “ComUnica” che è
obbligatorio per segnalare la nascita di una ditta o impresa, ma anche la sua cessazione.
Ai sensi dell'art. 5 del DPCM del 6 maggio 2009, gli adempimenti relativi alla cessazione che possono essere espletati tramite Comunicazione Unica, sono: 1) dichiarazione di cessazione attività ai fini
IVA, 2) domanda di cessazione dell'impresa ai fini , 3)domanda di cessazione al Registro delle CP_4
Imprese con effetto per l' relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, CP_1
4) domanda di cessazione di impresa con dipendenti . CP_1
Considerato quanto sopra sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione di ½ mentre per la parte residua le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
accoglie l'opposizione e annulla l'avviso di addebito n. 594 2022 00003890 71000 ricevuto in data
22/08/2022;
Compensa le spese processuali in ragione di 1/ 2 e condanna l' alle spese residue che si liquidano CP_1
in € 490,00 oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'erario
Enna, 14.01.2025.
IL G.L.