Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1964, n. 1149
Articolo 2
Versione
1 dicembre 1964
Art. 1.
L'intera area con padiglioni e servizi del Policlinico Umberto I in Roma e' destinata, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , alla Universita' degli studi di Roma per le esigenze di ampliamento e ammodernamento delle cliniche e degli istituti delle Facolta' di medicina e chirurgia.
La concessione in uso perpetuo al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, dei padiglioni e delle aree del Policlinico Umberto I, di cui alla convenzione 22 gennaio 1898, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56 , e' revocata.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1964