Art. 1.
La tabella delle funzioni e degli assegni dei funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, allegata alla legge 4 gennaio 1951, n. 13 , sul trattamento economico del personale in servizio all'estero, e' sostituita dall'unita tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro.
Ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212 , gli assegni lordi indicati in tale tabella sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , ed all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
La tabella delle funzioni e degli assegni dei funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, allegata alla legge 4 gennaio 1951, n. 13 , sul trattamento economico del personale in servizio all'estero, e' sostituita dall'unita tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro.
Ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212 , gli assegni lordi indicati in tale tabella sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , ed all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .